Contoterzisti: dubbi sulla fiscalità dopo il Dlgs 192/2024
I contoterzisti esprimono dubbi sul Dlgs 192/2024 in ambito di fiscalità agricola. Il decreto trasforma la fiscalità agricola italiana
I contoterzisti esprimono dubbi sul Dlgs 192/2024 in ambito di fiscalità agricola.
Il Dlgs 192/2024, emanato in attuazione della legge delega 111/2023, introduce una significativa trasformazione nella fiscalità agricola italiana. Questo provvedimento rappresenta un passaggio cruciale per il settore, in particolare per le coltivazioni fuori suolo, promuovendo un sistema fiscale più favorevole e incentivando l’adozione di tecnologie innovative.
Tuttavia, emergono dubbi e incertezze per alcune tipologie contrattuali, come la soccida verde, ovvero la coltivazione di vegetali in conto terzi.
Le novità normative incidono sull’applicazione del reddito agrario, sollevando interrogativi soprattutto per gli imprenditori agricoli coinvolti in questo tipo di attività.
Contoterzisti: dubbi sulla fiscalità dopo il Dlgs 192/2024
Modifiche al reddito agrario: nuove modalità di calcolo
La riforma che tocca i terzisti apporta cambiamenti significativi all’articolo 32 del Tuir, ampliando il concetto di reddito agrario anche alle coltivazioni che non utilizzano il terreno come substrato. Sono previste due modalità specifiche:
Coltivazioni in strutture fisse o mobili (come tunnel non accatastati), situate su terreni con reddito agrario. In questo caso, la superficie destinata alla produzione non può superare il doppio di quella del terreno produttivo.
Coltivazioni in fabbricati di determinate categorie catastali (es. C/1, D/10), per cui il reddito sarà determinato applicando la tariffa d’estimo più alta nella provincia, incrementata del 400%.
Soccida verde: nuovi limiti per i terzisti
Un aspetto controverso riguarda la disciplina fiscale della soccida verde, ovvero la coltivazione per conto terzi effettuata sui terreni dell’imprenditore agricolo.
L’articolo 33, comma 2-bis del Tuir, considera tali attività come produttive di reddito agrario, purché rispettino i limiti dell’articolo 32, comma 2, lettera b). Tuttavia, la riforma non estende questa agevolazione alla nuova lettera b-bis), che riguarda le coltivazioni all’interno di fabbricati.
Questa omissione implica che, a partire dal 2024, gli imprenditori agricoli che coltivano per conto terzi in serre o fabbricati (es. D/10) non potranno più beneficiare della determinazione del reddito su base catastale. Le loro attività potrebbero rientrare invece nella disciplina dei servizi agricoli, soggetti ai limiti dell’articolo 2135 del Codice civile.
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