Soccida e allevamento: se soccidante vende bestiame ha compenso
Nella soccida, il soccidante che provvede direttamente alla vendita gli va sempre riconosciuta l’intera titolarità
Nella soccida, il soccidante che provvede direttamente alla vendita gli va sempre riconosciuta l’intera titolarità; in pratica il soccidante che monetizza è proprietario del bestiame e ne deriva la possibilità di usare il regime dell’attività agricola principale.
La risposta 134/2024 dell’Agenzia delle Entrate continua a suscitare dibattiti tra gli esperti del settore fiscale e legale.
Questa risposta offre un quadro completo della disciplina IVA applicata alla soccida semplice, un contratto cruciale nel settore dell’allevamento. Si tratta, infatti, dell'ultimo contratto associativo formalmente riconosciuto dall'ordinamento italiano.
Soccida in allevamento: se soccidante vende bestiame ha il compenso
Cos’è la Soccida?
La soccida è regolata dagli articoli 2170 e seguenti del Codice Civile. In questo tipo di contratto, soccidante e soccidario si associano per gestire in comune l’allevamento e lo sfruttamento di una determinata quantità di bestiame, ripartendo poi i prodotti e gli utili derivanti.
L'accrescimento del bestiame, sia in termini di nuovi nati che di incremento del valore degli animali, viene diviso tra le parti.
Dal punto di vista fiscale, questo particolare modello di allevamento associato permette una ripartizione originaria degli accrescimenti e dei frutti tra soccidante e soccidario.
Gli animali assegnati alle parti possono essere considerati come il risultato dell’attività agricola principale, consentendo così di applicare il regime di determinazione del reddito su base catastale (articolo 32 e articolo 56, comma 5, del TUIR) e il regime speciale IVA (articolo 34, D.P.R. 633/72).
Il caso della soccida monetizzata
Uno degli aspetti più discussi è quello della soccida monetizzata. In questa particolare tipologia, il soccidante ritira tutti gli animali, li vende e versa al soccidario una somma di denaro corrispondente alla sua parte di utile.
Questa somma, chiamata "monetizzazione", è considerata un utile e, come tale, non è soggetta a IVA, impedendo al soccidario di detrarre l’imposta.
La risoluzione 504929/1973 dell’Agenzia delle Entrate ha sollevato dubbi interpretativi, poiché spesso, quando il soccidario fatturava la propria quota al soccidante, si rischiava che il rapporto venisse riqualificato come soccida monetizzata, con conseguente recupero dell’IVA.
La Sentenza della Cassazione
Con l'ordinanza 15764/2023, la Cassazione ha chiarito che per qualificare una soccida come monetizzata non è sufficiente che le parti abbiano previsto la monetizzazione degli accrescimenti.
La vendita degli animali, e la loro conseguente fatturazione, rientrano nell'autonomia contrattuale delle parti.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nella risposta 134/2024, l’Agenzia ha chiarito che per vendere e fatturare la propria quota di bestiame, è fondamentale che questo aspetto sia espressamente indicato nel contratto di soccida e che sia rispettato durante l’esecuzione del rapporto.
È necessario, inoltre, che gli accrescimenti siano effettivamente divisi tra le parti, restituendo al soccidante la quota di animali originariamente conferita.
Se la divisione degli animali non avviene, la titolarità del bestiame rimane al soccidante, come stabilito dall’articolo 2171 del Codice Civile. Questo avviene nel caso della soccida monetizzata, dove il soccidante trattiene tutto il bestiame e si occupa della vendita.
Regime fiscale agrvolato
Quando si configura una soccida monetizzata, il soccidante ha il diritto di considerare tutto il bestiame come proprio, potendo così beneficiare del regime fiscale agricolo previsto dall’articolo 32 del TUIR e dall’articolo 34 del decreto IVA.
Se non si effettua la divisione degli animali, come stabilito dalla Cassazione in diverse sentenze (11592/2021, 8727/2013, 27715/2013 e 21491/2005), al soccidario viene negata la possibilità di fatturare la propria quota di accrescimenti, lasciando l'intera titolarità degli animali al soccidante.
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