Il contratto di soccida per l'allevamento ha ancora senso nel 2022. Ci sono arrivate alla mail di redazione di OmniTrattore molte richieste di informazione sul contatto di soccida se possa essere considerato uno strumento ancora in uso. In molti agricoltori e allevatori credono che il contratto di soccida sia stato abolito dal nostro ordinamento e sostituito dal contratto di affitto; ma non è proprio così. Facciamo chiarezza.
Soccida: di cosa si tratta
La soccida è un contratto associativo, per mezzo del quale due parti si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accerscimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano, secondo le proporzioni stabilite nell contratto medesimo.

A grandi linee, il nostro codice civile conosce tre tipi di soccida: la soccida semplice in cui il soccidante conferisce il bestiame (che resta di sua proprietà) e dirige l’attività, mentre il soccidario conferisce il suo lavoro (art. 2171 CC); la soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti che ne diventano proprietarie in proporzione dei rispettivi conferimenti, e la direzione dell’impresa spetta al soccidante (art. 2182 CC).
La soccida con conferimento di pascolo in cui il bestiame è conferito dal soccidario, che ha pure la direzione dell’impresa, mentre il soccidante, a cui resta il controllo della gestione, conferisce il terreno per il pascolo (art. 2186 CC). Nell’ambito della soccida parziaria può poi aversi anche quella con il conferimento di pascolo ove il soccidante conferisce sia parte del bestiame che il terreno.
La conversione in affitto dei contratti associativi
La Legge n. 203 del 1982 sui Contratti Agrari ha rivoluzionato il mondo dei contratti associativi, i quali, un tempo molto diffusi, sono via via stati sempre meno utilizzati in favore di altre forme contrattuali.
In particolare, la Legge 203 conteneva la possibilità per le parti di convertire in affitto a coltivatore diretto, entro quattro anni dalla entrata in vigore della Legge medesima, tutti i contratti associativi agrari allora in essere (art. 25).

In caso di mancata conversione, sia per mancata richiesta sia nei casi di esclusione previsti dall’art. 29 (presenza nella famiglia del mezzadro, colono, compartecipante o soccidario di un soggetto che si dedichi alla coltivazione o all’allevamento del bestiame, di età superiore a 60 anni, o nel caso in cui il tempo dedicato dal mezzadro, colono, compartecipante o soccidario alla coltivazione o all’allevamento sia inferiore ai 2/3 del suo tempo di lavoro compessivo), tali contratti sarebbero venuti meno alla data di scadenza definitiva ed inderogabile che il legislatore medesimo aveva fissato (6 o 10 anni dall’entrata in vigore della Legge).
Peraltro, la Legge prevedeva anche la riconduzione automatica alla disciplina del contratto di affitto di tutti i contratti agrari eventualmente stipulati dopo la sua entrata in vigore ed aventi ad oggetto, in via esclusiva o non esclusiva, la concessione di fondi rustici.
Soccida esiste ancora?
Che fine ha fatto, quindi, la soccida? La disciplina della Legge 203 ha, come abbiamo detto, riguardato in linea generale tutti i contratti associativi agrari; letteralmente, la Legge si riferisce ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria e di soccida; quanto a tale ultima figura, però, la Legge precisava che il riferimento era solo alla soccida con conferimento di pascolo e alla soccida parziaria con conferimento di pascolo, qualora – in quest’ultimo caso - l’apporto di bestiame da parte del soccidante fosse inferiore al 20% del valore dell’intero bestiame conferito dalle parti.

Può dirsi quindi che la Legge 203/82 non ha in alcun modo toccato il tipo negoziale di soccida più diffuso e cioè la “soccida semplice” che non solo è rimasta e rimane assolutamente utilizzabile, ma che, negli ultimi anni, ha addirittura avuto una ripresa ed un’espansione notevoli, in quanto è apparsa come lo strumento più funzionale per favorire la diffusione di alcune forme di integrazione contrattuale tra gli allevatori (in specie tra quelli operanti nei settori avicolo, suinicolo e dei bovini da ingrasso) e le industrie fornitrici di mangimi e di altri fattori produttivi.
Stesso discorso per la soccida parziaria pura e cioè quella in cui il soccidante conferisce solo parte del bestiame e per la soccida con conferimento di pascolo nel caso in cui il conferimento del soccidante sia superiore al 20% del valore totale del bestiame conferito dalle parti: entrambi questi modelli contrattuali potranno quindi continuare ad esser utilizzati.
Lo stesso art. 45 della Legge 203, peraltro, mentre vieta in modo definitivo la stipulazione dei contratti di mezzadria, di colonia parziaria e di compartecipazione, definitivamente espunti dal nostro ordinamento, ha confermato la possibilità di continuare a stipulare i contratti di soccida seppure, secondo l’interpretazione maggioritaria, limitatamente alle forme sopra elencate (semplice, parziaria pura e parziaria con conferimento di pascolo superiore al 20%).