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Serbatoi gasolio in azienda agricola: normativa e obblighi 2026

Tutto sui contenitori-distributori di gasolio in azienda agricola: normativa vigente, obblighi di sicurezza e novità 2026

Tutto quello che serve sapere sui contenitori-distributori di gasolio in azienda agricola: normativa vigente, obblighi di sicurezza e novità 2026
Foto di: OmniTrattore.it

Gasolio in azienda agricola: chi gestisce un'azienda agricola, una cava o un cantiere e utilizza un serbatoio di gasolio ad uso privato per rifornire trattori e macchine operatrici deve fare i conti con una normativa antincendio precisa, entrata in vigore nel 2018 e ancora pienamente vigente nel 2026. Ignorarla può significare sanzioni, ma soprattutto rischi concreti per le persone, le strutture e l'ambiente.

Ecco una guida pratica e aggiornata a tutto quello che l'agricoltore deve sapere.

La norma di riferimento: il DM 22 novembre 2017

Il punto di partenza è il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017, che ha introdotto la Regola Tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori ad uso privato per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Tutto quello che serve sapere sui contenitori-distributori di gasolio in azienda agricola: normativa vigente, obblighi di sicurezza e novità 2026

I contenitori-distributori di gasolio ad uso privato devono essere installati esclusivamente all'aperto, saldamente ancorati al suolo e protetti da difese fisse contro gli urti accidentali di mezzi agricoli e macchine operatrici

Foto di: OmniTrattore.it

Cosa si intende per carburante di categoria C? Si tratta di liquidi con punto di infiammabilità compreso tra 65°C e 125°C — in pratica, il gasolio agricolo rientra pienamente in questa definizione, così come altri combustibili con caratteristiche simili.

Il decreto ha abrogato le precedenti normative di settore, in particolare il DM 19 marzo 1990 che regolava specificamente il rifornimento tramite contenitori mobili presso aziende agricole, cave e cantieri — eliminando una distinzione che creava confusione operativa — e il DM 12 settembre 2003 sui depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato. Da quel momento esiste un'unica regola tecnica applicabile a tutti i contenitori-distributori ad uso privato, indipendentemente dal settore in cui vengono installati.

Una precisazione importante: la normativa non si applica agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione (le classiche stazioni di servizio), per i quali continuano a valere le regole specifiche di prevenzione incendi.

Chi deve adeguarsi e chi è esonerato

Il decreto si applica sia ai nuovi impianti che a quelli già esistenti alla data della sua entrata in vigore.

Sono però previste alcune esenzioni dall'obbligo di adeguamento per i contenitori già installati, nei casi in cui siano in possesso di atti abilitativi che comprendono la verifica dei requisiti antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi del DL 69/2013 convertito dalla L. 98/2013; oppure dispongano di un Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità o di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai sensi del DPR 151/2011; oppure fossero già oggetto di lavori pianificati o in corso sulla base di un progetto approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

In tutti gli altri casi, l'adeguamento è obbligatorio.

Caratteristiche tecniche del contenitore-distributore

La Regola Tecnica definisce con precisione cosa si intende per contenitore-distributore: un complesso di attrezzature installate fuori terra, costituito da serbatoio e apparecchiatura di erogazione, con capacità geometrica non superiore a 9 m³.

Per poter essere messo in opera, ogni contenitore-distributore deve disporre di dichiarazione di conformità CE per tutti i componenti, manuale di installazione uso e manutenzione, e targa di identificazione visibile con nome del costruttore, anno di costruzione, numero di matricola, capacità geometrica, spessore e materiale del serbatoio, pressione di collaudo e riferimento all'atto di approvazione.

Sul fronte costruttivo, il serbatoio può essere a parete singola o a doppia parete con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine. Le pareti possono essere metalliche con protezione anticorrosione oppure in materiale non metallico di classe A1 di reazione al fuoco. Sono ammesse diverse combinazioni, purché garantiscano tenuta e resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

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Ogni contenitore-distributore deve riportare in posizione visibile una targa punzonata con i dati del costruttore, la capacità geometrica, lo spessore del serbatoio e il riferimento all'atto di approvazione: è il primo controllo da fare in caso di acquisto di un impianto usato.

Foto di: OmniTrattore.it

Capacità massima e distanze di sicurezza

La normativa fissa dei limiti chiari sulla quantità di carburante stoccabile:

La capacità geometrica massima di un singolo contenitore-distributore è fissata in 9 m³. Un singolo deposito di distribuzione non può superare gli stessi 9 m³, ma questa capacità può essere raggiunta con più contenitori purché distanti almeno 0,8 m l'uno dall'altro.

All'interno di un'azienda è possibile installare più depositi di distribuzione distinti, nel rispetto delle distanze di sicurezza interne previste dalla norma, fino a una capacità complessiva massima di 45 m³ per l'intera attività.

Regole di installazione: dove e come posizionare il serbatoio

Le prescrizioni sull'installazione sono dettagliate e vincolanti. I contenitori-distributori devono essere collocati esclusivamente su spazio scoperto, al di fuori di zone con possibile formazione di atmosfere esplosive. È espressamente vietata l'installazione su rampe carrabili, terrazze o comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.

Le altre prescrizioni fondamentali riguardano il posizionamento in piano con protezione da difese fisse contro gli urti accidentali, il solido ancoraggio al suolo per evitare spostamenti durante il rifornimento e l'esercizio, e la copertura con tettoia in materiale incombustibile per i modelli dotati di bacino di contenimento.

Il tubo di sfiatamento deve sboccare ad almeno 2,40 m dal piano di calpestio, essere dotato di dispositivo tagliafiamma e trovarsi ad almeno 1,5 m da fabbricati o depositi di materiale combustibile.

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Le distanze di sicurezza tra il contenitore-distributore e i fabbricati o depositi di materiale combustibile sono definite dalla Regola Tecnica: il mancato rispetto espone l'azienda agricola a rilievi in sede di controllo antincendio

Foto di: OmniTrattore.it

Obblighi dell'installatore

La normativa non si rivolge solo al proprietario dell'impianto, ma anche all'installatore, che ha precisi obblighi:

deve verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso previsto e per la specifica tipologia di installazione; deve inoltre informare il responsabile dell'attività di tutti gli obblighi specifici necessari a garantire un uso corretto nel rispetto delle norme di sicurezza.

Questo significa che l'agricoltore che acquista o installa un nuovo serbatoio ha diritto — e deve pretendere — di ricevere tutta la documentazione tecnica e una corretta informazione sugli obblighi di gestione.

Novità 2026: credito d'imposta sul carburante agricolo

Sul fronte fiscale il 2026 ha portato una novità concreta per le aziende agricole. Il Decreto Carburanti n. 33/2026 ha introdotto un'agevolazione che copre fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel mese di marzo 2026, documentata da fatture al netto dell'IVA. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la fine dell'anno e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP.

La misura dispone di un fondo complessivo di 30 milioni di euro, e la sua attuazione pratica è subordinata a un decreto del Ministero dell'Agricoltura da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Vale la pena monitorare le comunicazioni delle associazioni di categoria per non perdere i termini di presentazione delle domande.

Tutto quello che serve sapere sui contenitori-distributori di gasolio in azienda agricola: normativa vigente, obblighi di sicurezza e novità 2026

Nel 2026 le aziende agricole possono accedere a un credito d'imposta del 20% sulle spese di carburante di marzo: uno strumento concreto per alleggerire i costi di gestione del parco macchine, da cumulare con la corretta gestione normativa dei serbatoi aziendali

Foto di: OmniTrattore.it

Cosa fare concretamente in azienda

Per chi gestisce un'azienda agricola con serbatoio di gasolio ad uso privato, i passi essenziali da verificare oggi sono: controllare che il proprio contenitore-distributore sia conforme al DM 22 novembre 2017 o rientri nei casi di esonero previsti; assicurarsi di avere tutta la documentazione tecnica in regola (dichiarazione CE, manuale, targa identificativa); verificare le distanze di sicurezza dall'installazione e la corretta posizione del tubo di sfiatamento; tenere monitorata la situazione normativa, in particolare eventuali aggiornamenti delle soglie di capacità o delle procedure di notifica ai Vigili del Fuoco; infine, non trascurare le agevolazioni fiscali disponibili sul carburante agricolo, che possono contribuire a ridurre i costi operativi dell'intera filiera macchine.

La sicurezza antincendio non è un adempimento burocratico fine a sé stesso: in un contesto agricolo, dove i serbatoi di carburante convivono quotidianamente con fienili, rimesse e strutture in legno, una corretta installazione e gestione del serbatoio può fare la differenza in caso di emergenza.