Tax credit gasolio agricoltura 2026: chi può richiederlo
DL 42/2026: stanzia 30 milioni per un credito d'imposta fino al 20% su spese di gasolio sostenute dalle imprese agricole a marzo 2026
Tax credit gasolio agricoltura 2026:il DL 42/2026 stanzia 30 milioni per un credito d'imposta fino al 20% sulle spese di gasolio e benzina sostenute dalle imprese agricole nel marzo 2026. Escluse le serre riscaldate e l'agromeccanica in senso stretto. L'intensità effettiva dell'aiuto sarà fissata da decreto interministeriale entro il 4 maggio.
L'articolo 8-ter introduce, quindi, un credito d'imposta sul carburante agricolo in risposta ai rincari di gasolio e benzina registrati nel marzo 2026. Lo stanziamento è di 30 milioni di euro, con un'intensità massima del 20% della spesa sostenuta al netto dell'IVA, documentata da fatture d'acquisto.
L'effettiva percentuale di rimborso dipenderà dal rapporto tra le domande presentate e il plafond disponibile, secondo criteri che un apposito decreto interministeriale MASAF/MEF dovrà definire entro il 4 maggio 2026. Lo stesso decreto regolerà le procedure di accesso, gli adempimenti documentali e le modalità di controllo e revoca.
Il DL 42/2026 stanzia 30 milioni per un tax credit fino al 20% sulle spese di carburante sostenute dalle imprese agricole nel marzo 2026. L'intensità definitiva sarà stabilita da decreto MASAF/MEF entro il 4 maggio: il credito è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza limiti di importo.
Beneficiari: tutti gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c.
La norma individua i beneficiari per rinvio all'articolo 2135 del Codice civile, senza distinzioni legate alla forma giuridica o al regime fiscale adottato. Rientrano quindi nell'agevolazione le imprese che svolgono attività di coltivazione, selvicoltura, allevamento e attività connesse, compresa l'agromeccanica esercitata dallo stesso imprenditore agricolo nel rispetto del principio di prevalenza di cui al terzo comma dell'art. 2135.
Quest'ultimo punto merita attenzione: le imprese esclusivamente agromeccaniche — cioè quelle che svolgono tale attività come attività principale e autonoma — sembrano escluse dal perimetro dell'incentivo. Al contrario, l'agromeccanica svolta come attività connessa all'impresa agricola principale non dovrebbe essere penalizzata. Parimenti escluse risultano le spese per il riscaldamento di serre e fabbricati zootecnici, voce che nei precedenti aiuti del 2022-2023 era invece espressamente ammessa.
Sono escluse dall'agevolazione le imprese esclusivamente agromeccaniche e le spese per il riscaldamento di serre e fabbricati zootecnici. L'agromeccanica esercitata come attività connessa dall'imprenditore agricolo principale rientra invece nel perimetro dell'aiuto, nel rispetto del principio di prevalenza ex art. 2135 c.c.
Utilizzo, cumulo e pagamento: i dettagli operativi per le imprese
Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2026, senza applicazione dei limiti ordinari alle compensazioni. Non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi né dell'IRAP, e può cumularsi con altre agevolazioni a condizione che il beneficio complessivo non ecceda il costo sostenuto.
A differenza degli analoghi incentivi del 2022-2023, non è cedibile a terzi. La norma non richiama espressamente il carburante agricolo ad accisa agevolata (DPR 173/1998): il credito è quindi determinabile sull'acquisto della generalità dei carburanti, compresi quelli ordinari eventualmente utilizzati in attesa dell'assegnazione annuale delle quote agevolate.
Il credito si applica anche ai carburanti ordinari acquistati in attesa dell'assegnazione annuale delle quote agevolate, un'apertura rilevante per le aziende che a inizio anno non disponevano ancora del carburante agricolo ad accisa ridotta. Non è cedibile a terzi e va utilizzato in compensazione entro fine 2026.
Per i titolari di reddito agrario in regime IVA speciale, il pagamento in contanti rimane ammesso nel rispetto della soglia limite, come già chiarito dalla risposta 13/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate.
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