Hai nominato il consulente? Il giudice deve rimborsarti
Sezioni Unite, Cassazione, ordinanza 24699/2026: articolo 91 cpc, rimborso al CTP anche senza pagamento
Le somme dovute al consulente tecnico di parte devono essere liquidate d'ufficio dal giudice anche quando la parte vittoriosa non dimostra di averlo effettivamente pagato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Cassazione con l'ordinanza n. 24699 del 18 agosto 2026, componendo un contrasto giurisprudenziale che per anni ha lasciato scoperti molti tecnici incaricati da aziende agricole in cause di risarcimento danni, dai fondi allagati ai contenziosi con la pubblica amministrazione.
Il caso: esondazioni e responsabilità della Regione
La vicenda riguarda due comproprietari di fondi agricoli colpiti da quattro esondazioni di un torrente tra il 2015 e il 2018, causate secondo i ricorrenti dall'omessa manutenzione dell'alveo e delle sponde da parte della Regione. Il Tribunale regionale delle acque aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente ai sensi dell'articolo 2051 del Codice civile, ma aveva attribuito ai danneggiati un concorso di colpa per la mancata pulizia dei fossi di scolo, riducendo il risarcimento.
Oltre alla riduzione del danno, il Tribunale superiore delle acque pubbliche aveva respinto la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il consulente tecnico di parte, ritenendo non provato l'avvenuto pagamento del professionista incaricato di ricostruire le cause dell'esondazione. È proprio su questo punto che i proprietari agricoli hanno proposto ricorso in Cassazione, ottenendo la cassazione con rinvio della decisione.
Il contrasto giurisprudenziale composto dalle Sezioni Unite
Un primo orientamento, affermato dalla Cassazione con le pronunce 21402/2022, 2605/2006 e 6283/1985, negava il rimborso in mancanza della prova dell'esborso sostenuto dalla parte vittoriosa. Le Sezioni Unite hanno respinto questa impostazione, ritenendola frutto di un'equiparazione mai adeguatamente motivata tra il compenso del consulente e le vecchie «spese vive» di tariffa professionale, e hanno invece aderito all'opposto filone, già maggioritario in decisioni risalenti fino al 1972.
Il ragionamento della Corte è lineare: se le spese di consulenza tecnica rientrano tra le spese processuali disciplinate dall'articolo 91, comma 1, del Codice di procedura civile, devono essere trattate come tali e liquidate d'ufficio, anche senza domanda specifica né nota spese documentata. È sufficiente che la parte abbia conferito l'incarico e prodotto la relazione tecnica agli atti, perché il mandato professionale si presume oneroso secondo l'articolo 1709 del Codice civile, e la determinazione del compenso non è elemento essenziale del contratto d'opera.
Il parallelo tracciato dalla Corte è esplicito e riguarda l'onorario del difensore: a nessuna parte vittoriosa si chiede di provare di avere già pagato l'avvocato per ottenerne il rimborso dal soccombente. Lo stesso principio, secondo le Sezioni Unite, vale ora per il tecnico di parte, superando così la disparità di trattamento che per decenni ha penalizzato chi anticipava il compenso senza riuscire a documentarlo in giudizio.
Perizia stragiudiziale: domanda e prova del danno
Il regime resta diverso per la perizia stragiudiziale, che la Corte qualifica non come spesa processuale ma come danno emergente. In questo caso serve una domanda specifica e la prova del pregiudizio patrimoniale, perché la logica cambia: non si tratta di ripartire le spese del giudizio secondo soccombenza, ma di dimostrare un danno autonomo subito dalla parte, distinto dall'oggetto principale della causa.
Anche qui, tuttavia, le Sezioni Unite escludono un principio di «solve et repete»: il danno civile può consistere in una perdita già sostenuta oppure nell'insorgenza di un debito verso il professionista. Chi alleghi di avere nominato un consulente senza averlo ancora remunerato, può quindi provare di avere assunto l'obbligazione o la necessità della spesa, senza dover documentare un pagamento non ancora effettuato. L'eventuale estinzione del credito del professionista è un fatto impeditivo che spetta a chi lo invoca allegare e dimostrare, come chiarito nella scheda ufficiale pubblicata sul portale della Cassazione.
Che cosa cambia per aziende agricole e periti
Per le imprese agricole coinvolte in contenziosi, spesso legati a danni da calamità, responsabilità civile o dispute su terreni, il rimborso del consulente non è più subordinato all'anticipazione e alla documentazione della spesa prima della decisione giudiziale. Se la spesa è documentata, spetta l'importo indicato, salvo il vaglio di superfluità o eccessività previsto dall'articolo 92 del Codice di procedura civile. Se non lo è, il giudice liquida d'ufficio applicando le tariffe professionali o, in via analogica, il decreto ministeriale sui compensi dei consulenti d'ufficio, come richiamato anche nel testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. 115/2002) disponibile su Normattiva.
Per la parte soccombente, invece, si amplia l'esposizione economica: l'unica difesa possibile è dimostrare la gratuità della prestazione tecnica o l'estinzione del debito verso il consulente. Il conferimento e l'espletamento dell'incarico fanno presumere l'onerosità del rapporto, e il credito del tecnico acquista così una collocazione stabile nel governo delle spese processuali, con effetti pratici concreti sulla disponibilità delle parti a farsi assistere anche quando non possono anticipare subito il compenso, un tema che si intreccia spesso con le vicende di danni da calamità in agricoltura e la relativa perizia tecnica.
Il principio si inserisce in un quadro normativo più ampio, quello delle spese di giustizia disciplinato dal testo unico del 2002, entro cui la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente inquadrato anche la posizione degli ausiliari del giudice. In questo contesto rilevano anche gli interventi normativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2026 sul d.P.R. 115/2002. Per il consulente tecnico di parte, come per il difensore, il diritto al compenso è oggi solidamente ancorato all'articolo 201 del Codice di procedura civile, nella lettura che ne offre anche il commento specialistico di Brocardi sul ruolo del consulente in udienza.
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