Contoterzisti beffati: esclusi dal credito d’imposta sul gasolio
Agea, 90 milioni, 20% di credito: il DL 38/2026 aiuta gli agricoltori in attività, Uncai denuncia l’esclusione dei contoterzisti
Per chi lavora in campo con gasolio agricolo, il credito d’imposta previsto dall’articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 è ora operativo dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mef n. 0365846 del 27 luglio 2026. La gestione è in capo ad Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, con una dotazione complessiva di 90 milioni di euro.
Il decreto conferma però un punto critico per il settore: il credito d’imposta su gasolio e benzina agricoli spetta solo alle imprese agricole qualificate come agricoltore in attività, mentre le imprese agromeccaniche restano escluse. Il panorama degli aiuti sul carburante agricolo si polarizza quindi fra aziende agricole beneficiarie e contoterzisti senza sostegni diretti sul costo del gasolio, nonostante il peso delle lavorazioni in conto terzi nella meccanizzazione di molte aziende.
Credito d’imposta gasolio agricolo: chi lo può chiedere
Il credito d’imposta sul carburante agricolo è riconosciuto alle sole imprese agricole in possesso del requisito di agricoltore in attività, come previsto dall’articolo 8-ter del decreto-legge n. 38/2026. Rientrano quindi aziende con partita IVA agricola che svolgono attività primaria e risultano attive in Anagrafe, comprese le imprese zootecniche con consumi rilevanti di gasolio e benzina agricoli.
La misura copre una quota della spesa, fino al 20% del costo sostenuto al netto dell’Iva, per acquisti di gasolio e benzina destinati ad attività agricole effettuati tra il 1° marzo e il 31 maggio 2026. Il credito è concesso nei limiti del plafond nazionale pari a 90 milioni di euro per il 2026, gestito da Agea, ed è utilizzabile solo in compensazione fiscale tramite modello F24.
Contoterzisti esclusi: cosa prevede il decreto
Il decreto di attuazione richiama la scelta già compiuta con la legge 25 giugno 2026, n. 113, che in sede di conversione del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63 ha escluso le imprese esclusivamente agromeccaniche dal credito d’imposta sul carburante agricolo. La stessa impostazione è stata confermata anche dal decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026, che non ha previsto il beneficio per i contoterzisti.
Questa esclusione contrasta con l’impostazione del DM 454/2001, che individua le imprese agromeccaniche tra i destinatari del gasolio agricolo agevolato per le lavorazioni in conto terzi. Secondo Aproniano Tassinari, presidente di Uncai, Unione nazionale dei contoterzisti, non è coerente che una norma riconosca alle imprese agromeccaniche il gasolio agevolato e un provvedimento nato per compensare lo stesso costo energetico le lasci fuori senza motivazione esplicita.
L’effetto è un disallineamento fra chi acquista gasolio agricolo per l’uso sulle proprie superfici e chi lo utilizza per fornire servizi di lavorazione ad alto impiego di macchine e carburante. Nel primo caso il decreto interviene con un parziale ristoro dei costi sostenuti nel trimestre marzo–maggio 2026, nel secondo caso gli oneri restano integralmente in capo alle imprese contoterziste, con possibili ricadute sui listini delle lavorazioni e sui bilanci delle aziende che esternalizzano la meccanizzazione.
Domanda Agea e scadenze operative
Per accedere al credito d’imposta le imprese agricole devono presentare un’istanza telematica ad Agea entro la finestra stabilita, che per decreto deve durare almeno venti giorni e chiudersi comunque entro il 30 settembre 2026. La domanda va inoltrata tramite i servizi online dell’Agenzia, direttamente dal titolare dell’azienda agricola oppure tramite un Centro di assistenza agricola delegato.
Alla richiesta occorre allegare le fatture degli acquisti di gasolio e benzina agricoli effettuati nel periodo 1° marzo–31 maggio 2026, riportando importi al netto dell’Iva. Una volta riconosciuto, il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 dal giorno successivo alla concessione da parte di Agea ed entro il 31 dicembre 2026, secondo modalità analoghe ad altri crediti d’imposta trimestrali sul gasolio agricolo.
Per approfondire impianto normativo e requisiti della misura, risultano utili anche le analisi già dedicate al credito d’imposta gasolio agricolo 2026 e al carburante agricolo 2026 e requisiti della domanda, che inquadrano questa finestra Agea nel quadro complessivo degli aiuti sul caro carburanti.
Importo riconosciuto e limiti di spesa
Il beneficio riconosciuto a ciascuna impresa è un credito d’imposta fino al 20% della spesa sostenuta, al netto dell’Iva, per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati in attività agricole nel trimestre compreso tra marzo e maggio 2026. La dotazione complessiva di 90 milioni di euro per l’anno 2026, affidata alla gestione Agea, rappresenta quindi il tetto nazionale entro cui vengono accolte le richieste provenienti dalle aziende agricole qualificate come agricoltori in attività.
Il credito concesso è utilizzabile solo in compensazione, dal giorno successivo al provvedimento Agea e comunque entro il 31 dicembre 2026, termine oltre il quale le somme non fruite decadono. Per le imprese che avevano seguito i precedenti iter sui decreti sul credito d’imposta gasolio agricolo e sulle successive misure di tax credit gasolio in agricoltura 2026 si tratta di un tassello ulteriore, che consolida l’impostazione centrata sulle sole aziende agricole in attività e lascia fuori la componente agromeccanica del settore.
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