La servitù di passaggio per un fondo intercluso è una delle casistiche più frequenti a livello di disciplina giuridica per quanto riguarda il diritto agrario, soprattutto nella materia che definisce quali siano i diritti e doveri del proprietario del fondo.
Anche un fondo intercluso può accedere alla via pubblica: la servitù è un onere meno gravoso se colui che ne è gravato ottiene un equo indennizzo. Vediamo un caso specifico per meglio capirne i meccanismi.

Buongiorno, sono proprietario di un piccolo appezzamento di terreno agricolo in un comune del varesotto che coltivo per uso mio e della mia famiglia. Il fondo che coltivo, prevalentemente non ha una vera e propria via d’accesso, o meglio, fino a cinque anni fa vi accedevo passando da una piccola stradina di campagna, ora quella stradina si è infossata ed è diventata quasi impraticabile anche a piedi e comunque faccio fatica a passare con il mio trattore.
Non mi risulta che si possa allargare o appianare quella stradina senza grande dispendio economico nè che si possa costruire una nuova strada che porti alla strada comunale, alla quale pertanto non posso più accedere.
Ho chiesto pertanto al proprietario del fondo confinante con il mio di farmi passare sul suo terreno per arrivare alla strada comunale, ma il proprietario non è d’accordo; cosa posso fare? Grazie
Caro lettore, ti ringraziamo per la tua domanda e speriamo di esserti di aiuto.
Il quesito che hai posto trova facile riscontro in diritto, configurando la possibilità di imporre al proprio vicino l’accettazione della servitù di passaggio sul proprio terreno, al fine, di ottenere nuovamente l’accesso al fondo dalla pubblica via, ancorché venuto a mancare per l’intervenuta impossibilità di percorrere la consueta stradina di campagna.
Il diritto di passaggio c'è
La fattispecie è espressamente disciplinata dal codice civile, il cui art. 1051 prevede: “che il proprietario, il cui fondo è circondato da fondi altrui, e che non ha uscita sulla via pubblica né può procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, ha diritto di ottenere il passaggio sul fondo vicino per la coltivazione e il conveniente uso del proprio fondo”.
Tutto ciò, pertanto, si configura come un peso imposto su un fondo (quello del vicino) per l’utilità di un altro fondo (il tuo), che altrimenti non potrebbe essere goduto appieno a causa della difficoltà a raggiungerlo a piedi, ovvero con il mezzo agricolo e di poterlo, pertanto, coltivare con profitto.

Non esistono limiti imposti dal legislatore per la costituzione di una servitù volontaria (cioè per accordo tra le parti), hai fatto bene a verificare innanzitutto la disponibilità del proprietario del fondo attiguo a concederti il diritto di passaggio sul suo fondo, tuttavia, mi chiedo, se nella trattativa intercorsa con il vicino hai tenuto conto di un riconoscimento economico in suo favore.
C'è il diritto di indennizzo
Tieni infatti presente, che il proprietario del fondo sottoposto a passaggio coattivo ha diritto al riconoscimento di un’indennità proporzionata al danno subito per il passaggio sul suo fondo (art. 1053 c.c.).
Ora, se anche dopo aver esperito questo tentativo il vicino dovesse mantenere il suo rifiuto non resterebbe altro che rivolgersi al giudice per ottenere, in via coattiva, la costituzione della servitù di passaggio mediante Sentenza, nella quale verranno stabilite le modalità della servitù e determinata l’indennità dovuta (art. 1032 c.c.).
Voglio comunque precisare, che a prescindere dalla modalità di costituzione della servitù di passaggio, sia in caso di accordo scritto e registrato tra i proprietari dei fondi attigui, sia per Sentenza del Tribunale, essa spiegherà effetto nei confronti non solo degli attuali proprietari, ma anche di coloro che ne acquisteranno la proprietà successivamente.

Inoltre, la servitù andrà dettagliata con espressa indicazione, precisando se il diritto di passaggio dovrà essere esercitato a piedi, con animali o con mezzi meccanici; queste modalità di esercizio non potranno essere modificate se non per nuovo accordo tra le parti (sempre da farsi per iscritto con registrazione) ovvero con nuova Sentenza.