Per le coltivazioni verticali arriva una tassazione agevolata. La ratio alla base di questa decisione sta nel fatto che l’attività viene ritenuta agricola anche se effettuata su aree industriali e quindi è produttiva di reddito agrario purché vi sia lo sviluppo di un ciclo biologico.

È quanto si decide nel decreto attuativo della delega sulle imposte dirette emessa dal Consiglio dei ministri, dove viene, per l'appunto, riportato un capitolo dedicato ai redditi agrari.

Agevolate le idroponiche e le vertical farm

La prima novità riguarda le coltivazioni idroponiche e le vertical farm, considerate agricole sul piano civilistico in quanto l’articolo 2135 del Codice civile definisce tali le attività che consistono in uno sviluppo del ciclo biologico o di una fase di esso, anche se non utilizzano il terreno, ma prive di una normativa fiscale specifica.

Coltivazioni verticali a tassazione agevolata

La bozza di decreto dispone che sono produttive di reddito agrario le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione (fonte il Sole 24 Ore).

Terreni non agricoli per un reddito agricolo

In pratica, anche se l’attività di coltivazione avverrà all’interno di fabbricati e su terreni
non agricoli, la stessa potrà essere considerata agricola fino al doppio del primo piano di produzione.

Fino all’emanazione del decreto previsto, il reddito dominicale e il reddito agrario di queste colture saranno determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento.

Coltivazioni verticali a tassazione agevolata

Il reddito dominicale non potrà comunque essere inferiore alla rendita dell’immobile.

Qualora l’attività di produzione ecceda il limite imposto dalla nuova lettera b-bis (cioè il «secondo piano»), il reddito relativo alla parte eccedente sarà determinato forfettariamente.