Copertura minima del suolo: dal 15 settembre è entrata in vigore la Bcaa6.
La norma è pensata per salvaguardare il suolo nei periodi più sensibili: dall’autunno alla primavera. Di cosa si tratta?
La Bcaa 6, ossia la “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili” è una nuova norma pensata per salvaguardare il suolo nei periodi che vanno dall'inizio dell'autunno fino a metà primavera.
Essa si applica alle superfici a seminativo (eccetto serre e tunnel) e alle colture permanenti (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.), e non ai prati e pascoli permanenti.

Le azioni da adottare
In particolare, la copertura del suolo ha lo scopo di limitare i fenomeni della lisciviazione di elementi nutritivi, in particolare dell’azoto, dell’erosione e della riduzione della sostanza organica nei suoli.
Per poter soddisfare questo obbligo l’agricoltore deve attuare una delle seguenti azioni: mantenere la copertura vegetale, naturale o seminata (inerbimento spontaneo), per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo che va dal 15 settembre al 15 maggio dell’anno successivo; lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi, sempre compresi nell’intervallo dal 15 settembre al 15 maggio (fatta eccezione per l'esecuzione di fasce tagliafuoco), adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e delle condizioni climatiche.
Precisiamo, inoltre, che per inerbimento spontaneo si fa riferimento all’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito.
Mentre per quanto riguarda le operazioni colturali, ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente, come per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive.

Eventuali deroghe all’impegno
Non mancano deroghe all’impegno, da applicarsi eventualmente in queste circostanze: cause di forza maggiore, come, ad esempio, la presenza di condizioni climatiche anomale dichiarate da autorità competenti che impediscono la semina e/o le lavorazioni del suolo, o la presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute.
Ci sono deroghe anche in presenza di terreni interessati da interventi di ripristino di habitat o biotopi che prevedono il mantenimento del terreno nudo nel periodo di impegno; semina di colture a perdere per la fauna; lavorazioni funzionali ad interventi di miglioramento fondiario.
Alleggerimenti anche per la pratica del maggese, laddove essa sia una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base delle condizioni pedo-climatiche locali, a partire dal 1° marzo dell’annata agraria precedente.
In questo caso sono consentite al massimo due lavorazioni nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno di tale annata agraria; nel caso di colture sommerse come il riso.