Nell’ambito delle nuove disposizioni Pac sulla condizionalità, la BCAA 6 “Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili” obbliga la copertura vegetale dei terreni agricoli già a partire dal settembre 2023.
Dunque i beneficiari della Pac hanno l’obbligo di mettere in atto alcune pratiche tra cui quella di mantenere la copertura vegetale, naturale (inerbimento spontaneo) o seminata, per 60 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo, adattabile a livello regionale in funzione dell’ordinamento colturale prevalente e della piovosità.

In alternativa serve lasciare in campo i residui della coltura precedente per 60 giorni consecutivi nel periodo di cui al punto 1, fatte salve l’esecuzione delle fasce tagliafuoco.
Per “inerbimento spontaneo” si intende l’assenza di lavorazioni che compromettano la copertura vegetale del terreno agricolo per il periodo definito.
La definizione di condizionali
Il termine condizionalità sta ad indicare la condizione minima da rispettare per il percepimento degli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e deriva dal fatto che condiziona l’importo degli aiuti comunitari liquidabili.

La disciplina relativa alla condizionalità si compone di due tipologie di impegni: i Criteri di Gestioni Obbligatori derivanti dall’applicazione di regolamenti e direttive comunitarie e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, dette anche norme, definite a livello nazionale e relative al corretto mantenimento dei terreni.
Perché la condizionalità
La condizionalità nell’ambito della Pac ha come obiettivi fondamentali la sicurezza alimentare dei consumatori, la tutela dell’ambiente e il benessere degli animali.
Gli interessati al rispetto degli impegni e dei divieti della condizionalità sono gli agricoltori e gli allevatori, vale a dire coloro che forniscono gli alimenti alla collettività e contribuiscono alla salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della biodiversità. Di contro la società chiede una maggiore attenzione alla sicurezza alimentare, alle tematiche ambientali e al benessere degli animali.

Come si può lavorare
Ma quali sono le operazioni colturali? Ai fini del rispetto della presente norma, sono ammesse lavorazioni che non interrompano la copertura vegetale del terreno o che lascino sul terreno i residui della coltura precedente, come per esempio discissura, rippatura, iniezione o distribuzione degli effluenti non palabili con tecniche basso emissive.
Il “Quando” da regolamento
Per quanto concerne la collocazione del periodo, si legge nel regolamento Pac:
Alle nostre latitudini e nelle attuali condizioni di cambiamento climatico, il periodo ottimale si colloca nei mesi di dicembre e gennaio, poiché il prolungamento delle condizioni siccitose fino a ottobre sposta in avanti il periodo delle lavorazioni e delle nuove semine, rendendo possibile la buona conduzione delle coltivazioni autunno vernine e la crescita della vegetazione spontanea o seminata a perdere che precede le coltivazioni primaverili.

I 60 giorni di stop
Ai fini di una chiarezza tecnico operativa c’è da individuare il motivo di tale stop. La durata dei 60 giorni consente di realizzare il compromesso tra un sufficiente accrescimento della vegetazione, con conseguente arricchimento in sostanza organica del suolo, e il rispetto dei tempi necessari alla buona conduzione delle lavorazioni del terreno, nonché delle coltivazioni principali che si avvicendano negli ordinamenti produttivi italiani.