Agricoltore: paghi tasse sbagliate? Scopri il regime giusto
Articolo 32 TUIR, 56-bis, Agenzia delle Entrate: reddito agrario o d'impresa cambia quadri e tasse, fino a 85.000 euro
Il reddito agrario e il reddito d'impresa seguono regole diverse nel modello Redditi, e la differenza cambia l'imposta dovuta da chi gestisce un'azienda agricola o un parco macchine per conto terzi. Chi coltiva il fondo entro i limiti dell'articolo 32 del TUIR dichiara un reddito catastale forfetario; chi supera quei limiti, o offre servizi con mezzi agricoli a soggetti terzi, rientra nel reddito d'impresa, con obblighi contabili diversi.
Impresa agricola nel modello Redditi: reddito agrario e reddito d'impresa
Il reddito dominicale e il reddito agrario restano due componenti distinte del reddito fondiario: come chiarisce la scheda di aiuto al Quadro A della dichiarazione precompilata dell'Agenzia delle Entrate, il primo è la parte dominicale del reddito medio ordinario derivante dalle attività agricole previste dall'articolo 32 del TUIR, il secondo è la quota imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione secondo l'articolo 2135 del codice civile. Chi conduce il fondo, anche come socio, rientra tra i soggetti tenuti a dichiararlo.
Per i redditi 2025, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola continuano a beneficiare di percentuali agevolate nella formazione del reddito complessivo, come ricorda la pagina "Terreni" della precompilata 2026: la regola non si applica alle società che hanno esercitato l'opzione catastale prevista dalla legge 296 del 2006. Dopo il decreto legislativo 192 del 2024, l'articolo 32 è stato aggiornato e comprende oggi anche nuove fattispecie di reddito agrario legate a coltivazioni in immobili.
La riforma dei redditi dei terreni ha introdotto, tra l'altro, il comma 3-bis dell'articolo 32 del TUIR, che definisce criteri specifici per la determinazione della superficie di riferimento delle produzioni in fabbricati, incluse serre tecnologiche e impianti di coltivazione evoluti. Quando l'attività eccede i limiti dell'articolo 32, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) impone il passaggio al reddito d'impresa, con contabilità ordinaria o semplificata al posto della rendita catastale. Il decreto legislativo 344 del 2003 resta il riferimento per l'inquadramento tra le imprese commerciali delle attività oltre soglia.
Il decreto legislativo 344 del 2003, che ha riformato l'imposizione sulle società, ha precisato che rientrano tra le imprese commerciali anche le attività agricole eccedenti i limiti di legge, disciplinando la tassazione della sola parte eccedente per gli allevamenti oltre soglia. Chi ha un allevamento che supera il numero di capi collegato ai terreni disponibili, ad esempio, dichiara come reddito d'impresa solo la quota che eccede, non l'intera attività zootecnica.
Attività connesse e servizi con attrezzature agricole tra articolo 32 e 56-bis TUIR
Le attività connesse, manipolazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti prevalentemente propri, restano nel reddito agrario finché rispettano i criteri di connessione previsti dal codice civile e dal TUIR. Diverso è il caso dei servizi resi a terzi con macchine agricole: nolo, aratura, trebbiatura per conto di altre aziende. Qui la qualificazione fiscale dipende dal tipo di attività e dal volume, con un regime speciale per chi resta entro determinate soglie di ricavi.
L'articolo 56-bis del TUIR, come modificato dal decreto legislativo 192 del 2024 e dalla circolare 12/E del 2025, disciplina la determinazione forfetaria del reddito per alcune attività connesse, comprese quelle che utilizzano attrezzature agricole per servizi a terzi, anche quando l'attività non rientra automaticamente nel reddito agrario ordinario. La possibilità di applicare la determinazione forfetaria è stata estesa anche alle società agricole di capitali che optano per la tassazione catastale, prima escluse dal perimetro della norma.
Il contoterzista che estende l'attività oltre la propria azienda deve verificare in quale fattispecie ricade il servizio reso, perché la differenza incide sul quadro da compilare e sulle imposte dovute, non sull'organizzazione del cantiere. La distinzione tra reddito agrario e reddito d'impresa non è solo teorica: cambia il modello da presentare e i quadri da compilare. La sezione "Redditi" del modello semplificato precompilato elenca tra le tipologie che vi confluiscono anche i redditi di lavoro autonomo e d'impresa.
La stessa sezione rinvia alle istruzioni specifiche per i quadri dedicati a ciascuna tipologia, con particolare attenzione alle attività miste che combinano produzione agricola e servizio conto terzi. Chi gestisce attività miste, agricola e di servizio conto terzi, può trovarsi a compilare più quadri nello stesso modello, incrociando reddito agrario, reddito d'impresa e, in alcuni casi, redditi diversi legati a cessioni di crediti di carbonio riconducibili al fondo. Una corretta lettura delle istruzioni evita errori di inquadramento.
Regime forfetario e regimi agevolati: cosa verificare prima di scegliere
Il regime forfetario oggi vigente per persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni è stato introdotto dalla legge 190 del 2014, legge di Stabilità 2015, e successivamente modificato dalla legge 145 del 2018, legge di Bilancio 2019, che ha portato la soglia a 85.000 euro di ricavi o compensi. Lo strumento RFA WEB dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate richiama questi riferimenti normativi per l'acquisizione dei dati fiscali. Il modello Redditi PF Web può essere utilizzato anche da chi aderisce al regime di vantaggio o al forfetario, indicando i dati nel quadro LM.
Chi resta nel forfetario e rientra tra i soggetti con indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) approvati, con ricavi entro i limiti fissati dai relativi decreti, deve versare saldo e primo acconto dell'imposta sostitutiva tramite modello F24 telematico alla scadenza ordinaria del 30 giugno, o entro l'eventuale proroga fissata dallo scadenzario dell'Agenzia delle Entrate. Per i redditi 2025 il termine è stato spostato al 20 luglio 2026, con un secondo acconto in scadenza il 30 novembre 2026. La scelta tra regime ordinario, semplificato o forfetario va valutata anche in funzione di queste scadenze.
Un caso che merita attenzione riguarda le calamità naturali: le istruzioni al modello Redditi Persone Fisiche, richiamando il decreto legislativo 102 del 2004, precisano che l'imprenditore mantiene la qualifica di imprenditore agricolo anche in caso di sospensione temporanea dell'attività dovuta a eventi calamitosi, ai fini della determinazione del reddito da dichiarare. Chi subisce un fermo produttivo per grandine o alluvione non perde quindi lo status fiscale che determina il regime applicabile, un punto che spesso genera dubbi tra i contoterzisti con contratti stagionali sospesi.
La corretta distinzione tra reddito agrario, reddito d'impresa e attività connesse non è un esercizio formale: definisce quali obblighi contabili si applicano e quali agevolazioni restano disponibili, aspetti che possono essere ulteriormente diversificati tramite strategie di diversificazione delle attività connesse al reddito agrario. Per le aziende costituite in forma societaria, la scelta del regime fiscale interseca anche le regole specifiche previste per le società agricole nel 2026, con implicazioni diverse rispetto alla ditta individuale.
Consigliati per te
Olio DOP e IGP, 16 milioni da FSE+: così il MASAF compra 1,8 milioni di litri per le famiglie povere
Dermatite bovina, un mese dopo il blocco di Olbia
Aiuti PAC, gara sui controlli Sian da 22 miliardi: il nodo BF fra gestione e verifiche
Gasolio agricolo, l’Italia chiede all’Ue più aiuti Feasr: cosa cambia rispetto al bonus nazionale
Veneto, 20 milioni ai giovani agricoltori: contributi fino al 60% per fabbricati ed energia in azienda
eBacco, il trattore elettrico di Cecina per vigneti ripidi e interfile strette: a che punto è il progetto
PAC 2028-2034: cosa prepara davvero Agri28 in Valle d’Aosta
