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Oggi scade la proroga versamento-imposte sui redditi agrari

Oggi scade la proroga del versamento del 2° acconto delle imposte sui redditi agrari ad eccezione dei titolari ex articolo 32 del Tuir

Oggi scade la proroga versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi agrari
Foto di: OmniTrattore.it

Scade oggi la proroga del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, introdotta da un emendamento al Decreto Fiscale, che non include gli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario, come stabilito dall’articolo 32 del TUIR. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa e quali categorie ne sono effettivamente interessate.

Il termine odierno (2 dicembre) resta vincolante per i titolari di reddito agrario puro. Tuttavia, gli agricoltori che svolgono attività complementari riconducibili al reddito d’impresa possono accedere al beneficio, sempre che rispettino il limite di ricavi o compensi previsti dalla normativa.

Questo schema normativo evidenzia ancora una volta la complessità delle regole fiscali per il settore agricolo, richiedendo un'attenta analisi delle caratteristiche delle attività svolte per determinare l’accesso alle agevolazioni.

Oggi scade la proroga versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi agrari
Foto di: OmniTrattore.it

Chi può beneficiare della proroga?

La possibilità di accedere al differimento del termine di pagamento è subordinata al rispetto di due requisiti fondamentali: essere una persona fisica titolare di partita IVA; aver dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000 euro nel periodo d’imposta precedente, ossia nel 2023; questi criteri escludono automaticamente i produttori agricoli il cui reddito è qualificato come "reddito agrario", poiché tale tipologia non è assimilabile né a reddito d’impresa né a reddito da lavoro autonomo.

Perché il reddito agrario è escluso?

Il reddito agrario, classificato come reddito fondiario, non è collegato a "ricavi" o "compensi" nel senso indicato dagli articoli 85 e 54 del TUIR. La normativa, infatti, riserva i benefici esclusivamente a chi genera reddito d’impresa o da lavoro autonomo.

Tuttavia, l’emendamento prevede un’eccezione: gli imprenditori agricoli titolari anche di reddito d’impresa possono accedere alla proroga, purché si consideri il volume d’affari complessivo indicato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA relativa al 2023.

Un quadro già definito da precedenti disposizioni

L'emendamento al Decreto Fiscale riprende quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge 145/2023, che aveva già posticipato a gennaio 2024 il versamento della seconda o unica rata di acconto per il 2023. Nella circolare 31/E del 2023, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, in caso di svolgimento di attività diverse, il volume d’affari complessivo deve includere tutte le attività elencate nella dichiarazione IVA.

Oggi scade la proroga versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi agrari
Foto di: OmniTrattore.it

Chi rientra nella proroga tra gli agricoltori?

Gli imprenditori agricoli possono beneficiare della proroga solo se svolgono attività aggiuntive alla coltivazione, allevamento o silvicoltura, come: agriturismo; produzione di energia elettrica; fornitura di servizi.

Non rileva, inoltre, il regime fiscale adottato per il reddito d’impresa. La proroga si applica sia agli agricoltori che determinano il reddito in modo forfettario, ai sensi degli articoli 56, comma 5 e 56-bis del TUIR, sia a quelli che operano in regime ordinario.