Proroga per il versamento delle imposte anche per gli agricoltori
Proroga per il versamento-imposte anche per gli agricoltori ma con eccezione di quelli che svolgono attività solo di reddito agrario
Arriva la proroga per il versamento delle imposte anche per gli agricoltori ma con eccezione di quelli che svolgono attività produttive solo di reddito agrario.
Per il primo anno di applicazione del Concordato preventivo biennale (Cpb), l’articolo 37 del Dlgs 13/2024 prevede la proroga a fine luglio (31/07) del termine ordinario del 30 giugno per l’effettuazione dei versamenti delle imposte.
Entro questa data il versamento potrà essere eseguito senza alcuna maggiorazione. Inoltre il decreto correttivo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 20 giugno ha previsto per gli stessi soggetti la possibilità di effettuare ad agosto fino al 30 del mese i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
Versamento imposte agricoltura: la proroga
La normativa di riferimento
Come previsto dal comma 2 dell’articolo 37, la proroga si applica ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione o che presentano cause di esclusione dagli stessi.
La norma precisa che sono inclusi anche: i contribuenti che adottano il regime di vantaggio (articolo 27 del Dl 98/2011); i contribuenti che applicano il regme forfettario (legge 190/2014); i soggetti che partecipano a società di persone e associazioni nonché quelli che partecipano società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza.
Nel dettato normativo non si fa esplicito riferimento ai soggetti che svolgono attività agricola, tuttavia, l’individuazione dell’ambito soggettivo nei soggetti Isa, compresi quelli che applicano cause di esclusione, permette di definire come gli agricoltori debbano comportarsi.
I soggetti operanti nell'agri
I soggetti che operano in agricoltura possono, infatti, essere classifica in tre grandi categorie
Innanzitutto i soggetti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) che svolgono esclusivamente le attività agricole di cui all’articolo 32 del Tuir e che dichiarano il loro reddito solamente nel quadro RA del modello Redditi.
Seguono poi i soggetti che svolgono attività agricole sul piano civilistico che, però, non sono produttive di reddito agrario ma di reddito di impresa determinato forfettariamente e che dichiarano i redditi nel quadro RD del modello Redditi (ad esempio, agriturismo, enoturismo, fornitura di servizi).
Infine i soggetti che svolgono attività agricole sul piano civilistico che, ai fini fiscali, sono produttive di reddito di impresa determinato con i criteri analitici e che, quindi, compilano i quadri RG o RF del modello di dichiarazione.
I contribuenti che appartengono al primo gruppo non sono in alcun modo interessati agli Isa e quindi non possono usufruire della proroga dei versamenti.
Gli Isa, infatti, si applicano ai titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo; ne consegue che sono escluse tutte le attività agricole che rientrano nel reddito agrario, vale a dire quelle previste dall’articolo 32 del Tuir.
foto Fatturazione elettronica impresa agricola
Per la stessa ragione, devono invece ritenersi inclusi nella proroga i soggetti di cui al terzo gruppo in quanto svolgono attività per le quali presentano gli Isa (salvo che superino il limite massimo).
I soggetti del secondo gruppo producono redditi di impresa e per le attività che svolgono sono approvati gli Isa.
Tuttavia, sono esonerati dalla compilazione dei modelli poiché determinano il reddito forfettariamente.
Ma come prevede l’articolo 37 del Dlgs 13/2024 anche coloro che prevedono cause di esclusione sono soggetti alla proroga e, pertanto, lo sono anche gli agricoltori che svolgono attività per le quali compilano il quadro RD. In
sintesi, chi resta fuori dal differimento sono solo le imprese agricole che dichiarano esclusivamente redditi catastali.
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