Iva agricoltura e rimborsi beni ammortizzabili: la gestione della cifra spettante in caso di acquisto e importazione di beni ammortizzabili è stata oggetto, nel corso degli anni, di precisazioni da parte di diversi documenti di prassi.
Le condizioni che consentono al contribuente all’atto della presentazione della dichiarazione di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso Iva, se di importo superiore a 2.582,28 euro, sono ben definite.
Innanzitutto che l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%.
Ci deve essere effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis e 9 del Dpr 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.
La richiesta deve essere effettuata anche in altri tre casi: limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; quando vengono effettuate prevalentemente operazioni non soggette all’imposta per carenza del requisito di territorialità Iva ai sensi degli arti- coli da 7 a 7septies del Dpr 633/1972; nel caso del soggetto non residente che si è identificato direttamente in Italia ai fini Iva o che abbia nominato un rappresentante fiscale.
Rimborso Iva per produttori agricoli
La presentazione della domanda è concessa inoltre quando si tratta di un produttore agricolo che applica il regime speciale e ha effettuato cessioni all’esportazione e cessioni intraco- munitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima, allegata al Dpr 633/1972.
In caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo e il contribuente può richiedere il rimborso se dalla dichiarazione e dalle due precedenti emerge un’eccedenza d’imposta detraibile: il rimborso compete per il minore degli importi delle eccedenze, anche se inferiori al limite di 2.582,28 euro (fonte il Sole 24 Ore).
In relazione alla fattispecie del rimborso Iva spettante in caso di acquisto e importazione di beni ammortizzabili, l’Agenzia ha avuto modo di precisare come questi devono essere individuati facendo riferimento alle norme previste per le imposte sui redditi (risoluzione 147/E/2009).
A determinare l’ammontare rimborsabile concorre, inoltre, non soltanto l’imposta afferente i beni ammortizzabili acquistati nell’anno, ma anche quella assolta su tali beni in anni precedenti (circolare 13/1990).