Il furto in caso di trasporto di beni agricoli non è meno frequente di quello di trattori sottratti in campo o nel deposito aziendale. Un lettore di OmniTrattore.it ci offre uno spunto a riguardo
Gentile Redazione, se durante il trasporto di merci agricole (macchinari o altro) il carico viene rubato, il trasportatore è responsabile? Grazie
Gentile lettore, nel contratto di trasporto la regola generale in materia di responsabilità del vettore è dettata dall’art. 1693 CC che prevede un gravoso sistema di responsabilità per il trasportatore secondo il quale egli è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento il cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario, a meno che non provi che la perdita o l’avaria delle cose trasportate è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o del destinatario.

Il principio di inevitabilità
In caso di furto, la giurisprudenza si è più volte espressa per chiarire che esso può esonerare il vettore da responsabilità solo se ricorra l’estremo della assoluta inevitabilità, e cioè solo se la sottrazione del carico sia avvenuta in modo del tutto imprevedibile e tale da non poter essere in alcun modo evitata dal vettore. A
d esempio, è stato ritenuto responsabile il trasportatore per il furto della merce trasportata consumato durante la sosta dell’autotreno che era stato lasciato momentaneamente incustodito dal vettore, e ciò proprio in ragione della banale evitabilità dell’evento.
Dato il particolare grado di diligenza che si richiede al trasportatore nella custodia delle cose consegnategli, anche ove la sottrazione del carico sia avvenuta con violenza o minaccia e quindi addirittura in caso di rapina, il vettore potrà invocare a sua discolpa il caso fortuito solo nel caso in cui riesca a dimostrare di non aver potuto in alcun modo prevedere ed evitare la rapina, dimostrando di avere utilizzato tutte le misure atte a prevenire tale fatto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (valore della merce, modalità del trasporto, modalità della rapina, ecc).

Dalla legge non si scappa
Ad esempio, è stato ritenuto responsabile per la sottrazione del carico, il trasportatore che aveva effettuato il riposo notturno in un’area non illuminata e che non aveva adottato cautele idonee ad evitare tentativi di effrazione della cabina.
Detto questo si può dire che il regime di responsabilità previsto dalla legge a carico dei trasportatori è molto severo, tanto da consentire loro di andare esenti da colpa in caso di furto o addirittura di rapina, solo se questi fatti si sono presentati in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile; ma di ciò il trasportatore, citato per danni, dovrò darne debita prova.