IL diritto di prelazione sui terreni agricoli è sempre valido, o quasi.
Se, in linea generale, chiunque è libero di vendere i propri beni – mobili o immobili – a chi vuole, quando si tratta però di terreni agricoli esiste una deroga.
Tale deroga va sotto il nome di prelazione agraria. In pratica, il venditore deve preferire, a parità di prezzo, il confinante, sempre che questi possegga determinati requisiti soggettivi.
Di qui un dubbio spesso ricorrente: la prelazione sui terreni agricoli è un diritto sempre valido e inderogabile? sembrerebbe di no. Vediamo un caso specifico.
Gentile OmniTrattore.it, sono un coltivatore e svolgo la mia attività su un fondo di mia proprietà, confinante con altri terreni.
Di recente, uno di questi fondi confinanti ha cambiato proprietario: da quello che so il fondo non è stato venduto, ma trasferito dal proprietario a un altro soggetto, nell’ambito di una annosa e complicata lite a cui hanno messo fine in via bonaria, con l’intervento degli avvocati.
Vorrei capire come posso far valere il mio diritto di prelazione su quel fondo, che evidentemente è stato leso.
Caro lettore, il caso da lei prospettato consente di porre l’attenzione su una evenienza molto particolare che, come tale, deroga alla regola generale che potrebbe sembrare, di primo acchito, applicabile.
La prelazione vige quasi sempre
Spieghiamoci meglio: come lei dimostra di sapere, in caso di vendita di un fondo esiste, in capo al coltivatore di esso o al coltivatore del fondo confinante, un diritto ad essere preferito nell’acquisto rispetto a terzi possibili acquirenti; in linea generale, quindi, il proprietario/venditore dovrà avvisare, con specifiche modalità, il coltivatore del fondo e tutti i confinanti della volontà di vendere e delle condizioni della vendita, invitandoli tutti, se vogliono, a esercitare il diritto di prelazione.
Se questa comunicazione non viene effettuata ovvero se la vendita si conclude poi con un terzo a condizioni diverse da quelle prospettate nella comunicazione medesima, il coltivatore che avrebbe voluto esercitare il suo diritto di prelazione, potrebbe, con un’azione di riscatto, andare a recuperare presso il terzo acquirente, il fondo “illegittimamente” venduto.
Prelazione cade se non c'è la vendita
Ma questa regola generale, che pure lei vorrebbe invocare, nel suo caso non si applica, in quanto prevista per disciplinare i casi di vera e propria vendita del fondo o casi affini in cui il fine perseguito dalle parti è pur sempre solo il trasferimento del bene (vendita della nuda proprietà, vendita con patto di riscatto, vendita per asta pubblica ecc).
Nell’ipotesi da lei prospettata, invece, siamo di fronte ad una transazione tra le parti, conclusa non al mero fine di trasferire il fondo, ma al fine di porre fine ad una lite, attraverso reciproche concessioni tra le parti, tra le quali, appunto, il trasferimento del fondo, che rileva non in sé ma quale elemento di un più ampio accordo tra le parti.
La disciplina della prelazione non si applica proprio perché in questo caso lo scopo perseguito dalle parti non è il trasferimento del fondo, ma un più ampio accordo che possa, bilanciando gli interessi reciproci, risolvere una lite in via amichevole e bonaria.