I confini tra terreni agricoli nel 2022 sono ancora una fonte di grattacapi. Una delle problematiche più diffuse quando si possiede un lotto di terreno agricolo è quello di determinarne in maniera esatta i confini e la particella a cui corrisponde.

Spesso infatti soprattutto quando si parla di lotti di proprietà ad uso agricolo possono nascere innumerevoli controversie proprio legate alla determinazione dei confini reali. Andiamo ad esaminare due casi di controversie su confini che ci sono arrivare all'indirizzo di posta redazione@omnirattore.it: il caso in cui tra i confini ci siano degli alberi e la presenza di un fosso.

Quando gli alberi danno fastidio

Gentile Redazione, il proprietario del fondo confinante con il mio ha minacciato di farmi causa per indurmi a tagliare gli alberi piantati sul mio fondo in prossimità del confine; in effetti le distanze di legge non sono state rispettate, ma gli alberi in questione non recano alcun danno al fondo vicino, che non è invaso né da rami né da radici. Posso stare tranquillo o il mio vicino ha ragione? 

Gentile lettore, sul punto confini e plantumazionel codice è chiaro: non importa se gli alberi rechino o meno un pregiudizio effettivo al fondo confinante, se le distanze di legge non sono state rispettate, il proprietario di tale fondo può chiedere, ed ottenere, l’estirpazione degli alberi che sono stati piantati (o che nascono) ad una distanza inferiore rispetto a quella prevista dalla legge (dai regolamenti, dagli usi locali o, in mancanza, dal codice civile).

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In poche parole, il Giudice guarderà solo al rispetto delle distanze legali, senza dare rilievo alcuno alla eventuale concerta causazione di danni e/o disagi al fondo confinante i quali, rispetto al diritto del confinante di far estirpare gli alberi piantati ad una distanza inferiore a quella prevista dalla legge, restano del tutto indifferenti.

Ricordo comunque che la corretta misurazione delle distanze va eseguita misurando la distanza tra la linea del confine e la base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, ovvero la distanza tra la linea del confine e il luogo ove fu fatta la semina; ricordo anche, a scanso di equivoci, che le norme sulle distanze per gli alberi non si applicano nel caso in cui i due fondi interessati siano divisi da un muro, purché le piante siano tenute ad un’altezza che non eccede la sommità del muro medesimo.

Da ultimo, segnalo che il diritto a mantenere gli alberi ad una distanza dal confine inferiore a quella prevista dalla legge, può acquistarsi per usucapione ventennale, mentre non può mai acquistarsi per usucapione o altrimenti il diritto ad invadere con i rami e le radici il fondo altrui; i rami che dovessero invadere il fondo confinante vanno, infatti, sempre tagliati ad opera del proprietario dell’albero, pena il diritto del confinante di ricorrere al giudice; le radici invece che dovessero invadere il fondo confinante possono essere tagliate direttamente dal proprietario di quest’ultimo, senza necessità di richiederlo al proprietario della pianta. 

Se tra i due terreni c'è un fosso

Buongiorno OmniTrattore, il fosso che divide due fondi è sempre da considerarsi di proprietà comune tra i proprietari dei due fondi interessati, con conseguente obbligo di suddivisione delle spese di relativa manutenzione? 

Come regola generale, il fosso determina il confine tra due fondi contigui (che funge cioè da confine per entrambi), si presume in ogni caso comune tra i proprietari di essi, e ciò indipendentemente dalle caratteristiche fisiche del fosso (lunghezza, profontidà, ecc) o dalla sua destinazione (se per lo scolo delle acque o altro) e purché si tratti di un un fosso vero e proprio e non, ad esempio, di un canale di irrigazione che pure può scorrere sul confine tra due proprietà. Tale presunzione generale è però una presunzione c.d. “semplice” la quale può essere superata dalla prova contraria.

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La legge, e in particolare l’art. 879 CC, prevede poi, in tre casi, una presunzione di proprietà esclusiva del fosso in favore di uno dei due proprietari dei fondi contigui ad esso.

In particolare, trattasi, nel primo caso, della presunzione di proprietà esclusiva in favore del proprietario del fondo contiguo che si serva del fosso per lo scolo delle sue acque: in questo caso, il fatto che il fosso riceva le acque di scolo solo da quel fondo è un buon segnale da cui far discendere la presunzione di proprietà esclusiva in favore del proprietario del fondo medesimo e questo perché l’utilità del fosso è, di fatto, esclusiva di quel fondo.

Nel secondo caso il fosso si presume di proprietà esclusiva del fondo ove si trova il getto della terra, ove cioè era stata gettata la terra al momento della creazione del fosso medesimo: la ragione di tale presunzione deriva dalla considerazione che se il fosso fosse stato creato da entrambi i proprietari dei fondi contigui la terra sarebbe stata gettata da entrambe le parti.

Nell’ultimo caso, similare al precedente, si presume la proprietà esclusiva in capo al proprietario del fosso ove, da almeno tre anni, viene ammucchiato lo spurgo e cioè il materiale che deriva dalla manutenzione del fosso (terra, foglie, frasche ammucchiate in fondo al fosso dal vento o dall’acqua, ciottoli, ecc).

La presunzione di comune proprietà

Nel caso in cui questi tre segnali di presunzione esclusiva si trovino in entrambi i fondi confinanti (ad esempio, in uno era stata gettata la terra e nell’altro si accumula lo spurgo), si torna a presumere la proprietà comune.

Quanto all’obbligo di manutenzione e alle relative spese che, in linea generale, incombono su entrambi i proprietari comuni, può dirsi che ciascun comproprietario ha sempre il diritto di sottrarsi a detto obbligo rinunciando al proprio diritto di comproprietà; va però rilevato che il proprietario del fondo che ha rinunciato al suo diritto di proprietà sul fosso, potrà continuare, di fatto, a servirsene in caso di scolo naturale delle acque.