Sgravi zone montane: sede non basta, rischio recupero contributi
Cassazione 24944/2026, Inps, legge 67/1988: conta il cantiere, non la sede. Nel 2026: 3.287,09 contro 3.087,21 euro.
L'agevolazione contributiva per zone montane e svantaggiate spetta solo se il lavoratore ha svolto materialmente la prestazione in quei territori, indipendentemente da dove ha sede l'azienda agricola. Lo ha stabilito la Cassazione con l'ordinanza 24944 del 2 settembre 2026, respingendo il ricorso di un'impresa di manutenzione del verde che rivendicava lo sgravio per operai impiegati anche fuori dalle aree agevolate.
Il caso deciso dalla Cassazione
La vicenda riguarda un'azienda di manutenzione del verde che si era vista recuperare dall'Inps i contributi versati in misura ridotta per alcuni dipendenti. L'impresa sosteneva che bastasse avere la sede legale in zona montana per accedere allo sgravio previsto dall'articolo 9, comma 5, della legge 67/1988, anche quando i lavoratori operavano su terreni situati in territori non agevolati o svolgevano mansioni non direttamente agricole.
I giudici di merito avevano già respinto questa tesi, e la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il beneficio spetta solo per i lavoratori effettivamente occupati, cioè impiegati nello svolgimento concreto della prestazione, nei territori montani o svantaggiati. Non è sufficiente essere stati assunti da un'azienda che ha sede in quelle aree: conta dove il lavoro viene materialmente eseguito, giorno per giorno.
La ratio della norma sulle zone svantaggiate
Secondo la Corte, la finalità dell'agevolazione prevista dalla legge 67/1988 è contenere il costo del lavoro per la manodopera agricola dipendente da aziende che operano in aree caratterizzate da particolari difficoltà nella lavorazione del terreno, che richiedono un impiego maggiore di risorse umane e attrezzature. Un secondo obiettivo, altrettanto esplicito nella motivazione, è incoraggiare la permanenza occupazionale del personale nei territori montani o nelle zone svantaggiate.
Questa impostazione risale a un impianto normativo consolidato: già la deliberazione CIPE del 3 maggio 2001 disciplinava le misure delle agevolazioni contributive nelle aree montane e svantaggiate individuate dalla normativa vigente, mentre un successivo decreto dell'8 marzo 2013 ha rivisto i criteri applicativi. Se l'agevolazione premiasse la sola sede legale, l'effetto distorsivo sarebbe immediato: un'azienda potrebbe collocare la propria sede in zona montana e impiegare stabilmente i dipendenti altrove, vanificando lo scopo della norma.
Le aziende senza terra e l'onere della prova
Il principio affermato dalla Cassazione si applica anche alle cosiddette aziende senza terra, categoria in cui rientrano le imprese di manutenzione del verde. In base all'articolo 6, lettera "e", della legge 92/1979, gli operai di queste aziende sono inquadrati nel settore previdenziale agricolo pur non operando su terreni nella disponibilità dell'impresa, ma su terreni di terzi, spesso pubblici o privati sparsi su più comuni.
Proprio per questa caratteristica strutturale, tali aziende devono provare, caso per caso, dove è stata effettivamente svolta la prestazione lavorativa. Non basta la natura agricola del contratto collettivo applicato: serve documentare il luogo reale di esecuzione dei lavori, cantiere per cantiere, per stabilire se lo sgravio contributivo spetti o meno per ciascun dipendente e per ciascun periodo di occupazione.
Questo onere probatorio pesa in modo particolare su chi gestisce commesse distribuite su più territori: senza un tracciamento puntuale delle giornate lavorate per zona, il rischio di un recupero contributivo da parte dell'Inps, come accaduto nel caso deciso dall'ordinanza 24944, resta concreto anche a distanza di anni dall'erogazione dello sgravio.
Effetti pratici per i datori di lavoro agricolo
La pronuncia rafforza un orientamento giurisprudenziale già consolidato e ha una ricaduta economica diretta. Le circolari Inps confermano differenze significative negli importi contributivi tra zone normali e zone montane o svantaggiate: per il 2026, un coltivatore diretto o colono nella prima fascia di reddito versa 3.287,09 euro annui in zona normale contro 3.087,21 euro in zona montana o svantaggiata, secondo la circolare Inps n. 67 del 18 giugno 2026.
Per i lavoratori ultra65enni lo scarto si conferma nella stessa proporzione: 1.972,29 euro in zona normale contro 1.772,41 euro nelle aree agevolate. Numeri che rendono evidente perché l'amministrazione previdenziale controlli con attenzione il requisito territoriale, e perché un'azienda che opera su più fronti debba organizzare la propria documentazione di cantiere in modo da poter dimostrare, sgravio per sgravio, dove i dipendenti hanno realmente lavorato.
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