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Cisoa caldo 2026: cassa integrazione agricola anche per gli Otd

INPS 2418/2026, DL 107/2026, Cisoa speciale: dentro anche gli Otd, mezza giornata ammessa, stop al tetto delle 90 giornate

Cisoa caldo 2026: cassa integrazione agricola anche per gli Otd
Foto di: OmniTrattore.it

Cassa integrazione agricola per il caldo 2026: con il messaggio INPS 2418/2026 del 20 luglio, l'Istituto ha fornito le istruzioni operative per la misura straordinaria di integrazione salariale agricola — la Cisoa speciale — riconosciuta dall'articolo 6 del Decreto Legge 107/2026 per fronteggiare le eccezionali situazioni climatiche nel periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2026.

La misura replica quanto già adottato lo scorso anno con la legge 113/2025, confermando un approccio ormai strutturale per la gestione delle emergenze da caldo nel settore primario, con alcune deroghe significative rispetto all'impianto normativo ordinario della Cisoa.

La novità principale: la Cisoa si estende agli operai a tempo determinato

Il punto più rilevante della misura straordinaria — e quello che interessa la platea più ampia di lavoratori — riguarda l'estensione della Cisoa anche agli operai agricoli a tempo determinato (Otd), categoria che nella disciplina ordinaria non beneficia di questa prestazione.

Nella struttura normale della Cisoa, l'accesso è riservato agli operai a tempo indeterminato (Oti). Con la misura straordinaria prevista dal DL 107/2026, i datori di lavoro agricolo possono fare ricorso alla cassa integrazione per eventi climatici eccezionali — comprese le ondate di calore — tanto per gli Oti quanto per gli Otd. Un'estensione che nella stagione estiva, caratterizzata da un massiccio impiego di manodopera a termine, ha una portata applicativa molto più ampia rispetto alle misure ordinarie.

Cisoa caldo 2026: cassa integrazione agricola anche per gli Otd

La Cisoa speciale 2026 copre sia gli operai a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato: una deroga significativa rispetto alla disciplina ordinaria, che permette ai datori di lavoro di tutelare l'intera forza lavoro stagionale durante le ondate di calore estive.

Foto di: OmniTrattore.it

 

Riduzione dell'orario invece della sospensione totale: la Cisoa per mezza giornata

Una seconda deroga rilevante riguarda la soglia di intervento della misura. La disciplina ordinaria della Cisoa prevede la sospensione integrale dell'attività lavorativa per accedere alla cassa integrazione. La misura straordinaria consente invece di utilizzare la Cisoa anche solo per metà dell'orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto, qualora le temperature elevate rendano necessario ridurre — non necessariamente sospendere integralmente — la prestazione lavorativa.

In termini operativi, questo significa che nelle giornate in cui il caldo rende impossibile lavorare nelle ore centrali ma consente comunque l'attività nelle prime ore del mattino o nel tardo pomeriggio, l'azienda agricola può richiedere la Cisoa per la sola parte di giornata non lavorata, senza dover forzatamente sospendere l'intera attività per avere accesso all'ammortizzatore.

La neutralizzazione dei periodi: non erodono i limiti ordinari

Un terzo elemento qualificante della misura è la cosiddetta neutralizzazione dei periodi di trattamento ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della Cisoa. In termini pratici, le giornate di integrazione salariale erogate per l'emergenza climatica non si sottraggono alle 90 giornate ordinariamente previste dalla disciplina della Cisoa: si aggiungono, senza erodere il plafond disponibile per altri utilizzi dell'ammortizzatore nel corso dell'anno.

Le giornate di Cisoa speciale vengono inoltre equiparate ai periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del limite minimo occupazionale delle 181 giornate di effettivo lavoro, requisito necessario per poter usufruire della Cisoa ordinaria. Un'equiparazione che protegge la posizione contributiva del lavoratore, evitando che i periodi di sospensione per caldo erodano i requisiti necessari per accedere ad altri istituti previdenziali.

Effetti sulla disoccupazione agricola per gli operai a tempo determinato

Per gli operai agricoli a tempo determinato — la categoria che più di ogni altra rischia di subire conseguenze previdenziali negative dai periodi di sospensione — la norma prevede un ulteriore elemento di tutela particolarmente rilevante.

Le integrazioni erogate con la Cisoa speciale vengono equiparate al lavoro anche ai fini della Disoccupazione agricola (Ds): le giornate di cassa integrazione per caldo vengono conteggiate come giornate di lavoro effettivo nel calcolo dei requisiti per la disoccupazione agricola. Questo significa che un operaio a tempo determinato che durante l'estate viene posto in Cisoa speciale per le ondate di calore non perde la propria posizione nel computo delle giornate necessarie per accedere alla disoccupazione agricola a fine anno — una tutela che trasforma l'ammortizzatore da misura emergenziale a strumento di protezione complessiva della carriera contributiva del lavoratore stagionale.

Cisoa caldo 2026: cassa integrazione agricola anche per gli Otd

Le giornate di Cisoa speciale vengono equiparate al lavoro effettivo anche ai fini della disoccupazione agricola: per gli operai a tempo determinato, l'ammortizzatore estivo non penalizza i requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali di fine anno.

Foto di: OmniTrattore.it

Le scadenze e le procedure: come fare domanda

Le procedure di autorizzazione e liquidazione della Cisoa speciale sono semplificate rispetto all'ordinario. Le domande vanno presentate entro il termine ordinario di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, con decorrenza dal 24 luglio 2026.

Una disposizione transitoria è prevista per il periodo precedente all'uscita delle istruzioni operative: le istanze riferite ad eventi verificatisi tra il 1° e il 23 luglio 2026 — cioè nel periodo già trascorso prima della pubblicazione del messaggio INPS — potranno essere inviate entro il 22 agosto 2026. Un termine di recupero che consente alle aziende di regolarizzare le sospensioni già avvenute nelle prime settimane di luglio, senza perdere il diritto alla prestazione per i giorni già trascorsi.

Cosa devono fare in pratica le aziende agricole

Per le aziende agricole che hanno già sospeso o ridotto l'attività nelle settimane iniziali di luglio per le ondate di calore, il primo passo è raccogliere la documentazione relativa ai giorni di sospensione o riduzione, tenendo traccia delle ore di lavoro non effettuate da ciascun operaio — sia Oti che Otd — con l'indicazione delle condizioni meteorologiche che hanno determinato la sospensione.

Per le sospensioni avvenute prima del 24 luglio, la scadenza del 22 agosto 2026 è ravvicinata: è opportuno avviare immediatamente la procedura di presentazione delle istanze, senza attendere ulteriori chiarimenti.

Per le sospensioni che avverranno nella seconda parte della stagione estiva, il termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento va rispettato in modo puntuale, considerando che le procedure sono semplificate ma non eliminano l'obbligo della tempestività nella presentazione delle domande.