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Florovivaismo: serre D/10, servono chiarimenti normativi

Circolare 12/E risolve dubbi sul regime fiscale delle coltivazioni tradizionali in serre D/10. Necessario allineamento normativo

Florovivaismo: serre D/10, servono chiarimenti normativi
Foto di: OmniTrattore.it

La recente circolare 12/E dell'8 agosto 2025 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito risposte concrete su una delle questioni più delicate emerse dalla riforma fiscale agricola: il trattamento tributario delle coltivazioni convenzionali realizzate all'interno di serre classificate catastalmente come D/10. Una problematica di rilevanza strategica per l'intero comparto florovivaistico italiano.

La riforma fiscale e le sue implicazioni

Dal primo gennaio 2024 è operativa una riforma che ha segnato una svolta epocale per il settore primario.

L'intervento legislativo ha ampliato l'applicazione del reddito agrario includendo anche le produzioni che prescindono dall'utilizzo del suolo come mezzo di coltivazione diretta – denominate colture innovative.

Parallelamente, attraverso l'introduzione della lettera b-bis al secondo comma dell'articolo 32 del TUIR, è stata riconosciuta la legittimità di coltivare in edifici appartenenti a diverse categorie catastali: C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10.

Florovivaismo: serre D/10, servono chiarimenti normativi

La recente circolare 12/E dell'8 agosto 2025 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha finalmente fornito risposte sul trattamento tributario per le imprese florovivaistiche

Foto di: OmniTrattore.it

Le criticità interpretative

Sebbene l'obiettivo della norma fosse regolamentare le metodologie produttive innovative, la formulazione testuale ha generato incertezze applicative significative.

L'inclusione della categoria D/10 nell'elenco previsto dalla lettera b-bis ha sollevato interrogativi circa la possibile estensione dei nuovi e più gravosi parametri di tassazione – definiti dall'articolo 28, comma 4-ter, e dall'articolo 34, comma 4-bis del TUIR – anche alle coltivazioni tradizionali effettuate in serre con tale classificazione catastale.

Un ulteriore elemento di complessità riguardava la gestione retroattiva della questione, considerando che numerose attività florovivaistiche convenzionali operavano già in strutture D/10 precedentemente all'entrata in vigore della riforma.

Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

La circolare 12/E/2025 ha adottato un approccio pragmatico, fornendo una disciplina sistematica per il settore.

Nonostante la rigidità interpretativa del testo normativo, il documento di prassi ha stabilito che il nuovo meccanismo di calcolo del reddito – secondo cui il reddito dominicale e agrario viene calcolato applicando alla superficie della particella interessata la tariffa estimale provinciale massima, maggiorata del 400% – trova applicazione esclusivamente per le coltivazioni innovative, come le vertical farm, i sistemi idroponici e la micropropagazione in vitro.

Per le produzioni tradizionali, anche quando realizzate in immobili D/10, restano validi i criteri impositivi preesistenti alla riforma. In conformità all'articolo 32, comma 2, lettera b, per le coltivazioni in strutture permanenti o temporanee, qualora manchi la specifica qualificazione nel prospetto catastale, si deve fare riferimento al reddito agrario e dominicale provinciale più elevato, senza l'applicazione della maggiorazione del 400% (articolo 28, comma 4-bis, e articolo 34, comma 4, TUIR).

Florovivaismo: serre D/10, servono chiarimenti normativi

Il settore florovivaistico attende quindi un perfezionamento normativo che possa consolidare definitivamente il quadro di riferimento

Foto di: OmniTrattore.it

Prospettive future

Questa interpretazione rappresenta una soluzione equilibrata che permette agli operatori del settore di pianificare con maggiore certezza le proprie strategie aziendali. Inoltre, offre una chiave di lettura che legittima retrospettivamente l'applicazione di un regime fiscale che presentava margini di ambiguità.

Permane tuttavia una discrepanza evidente tra il contenuto letterale della riforma e l'interpretazione amministrativa fornita dall'Agenzia. Tale disallineamento rende necessario un intervento legislativo correttivo che possa armonizzare le disposizioni normative con le finalità originarie della riforma, come chiaramente esplicitate nella relazione illustrativa che accompagnava il provvedimento.

Il settore florovivaistico attende quindi un perfezionamento normativo che possa consolidare definitivamente il quadro di riferimento, eliminando ogni residua incertezza interpretativa e garantendo piena operatività agli operatori del comparto.