Registro cereali: obbligo telematico entro il 20 ottobre
Entro il 20 ottobre scade la prima registrazione telematica nel Registro “Granaio Italia” per le movimentazioni di cereali
Movimentazioni cereali: obbligo di registrazione telematica entro il 20 ottobre; scatta così la prima scadenza per il Registro “Granaio Italia”.
Entro lunedì 20 ottobre 2025 tutte le imprese della filiera cerealicola che superano determinate soglie produttive dovranno effettuare la registrazione telematica delle movimentazioni di cereali relative al trimestre precedente.
Si tratta della prima scadenza ufficiale per l’adempimento trimestrale previsto dal Registro “Granaio Italia”, operativo dal 1° luglio 2025 sul portale del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
Il nuovo Registro nasce per garantire un monitoraggio puntuale delle giacenze di cereali in Italia e per aggiornare il censimento nazionale delle scorte, obiettivo fissato dalla legge 178/2020 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 2025 n. 43350.
Registro cereali: si tratta della prima scadenza ufficiale per l’adempimento trimestrale previsto dal Registro “Granaio Italia”
Chi è obbligato alla registrazione nel Registro “Granaio Italia”
L’obbligo di registrazione riguarda tutte le realtà della filiera cerealicola che gestiscono volumi significativi di prodotto. In particolare, sono tenute all’adempimento aziende agricole, cooperative, consorzi agrari, imprese commerciali e aziende di prima trasformazione che producono, detengono, acquistano o cedono cereali di origine italiana o estera.
La registrazione nel Registro “Granaio Italia” diventa obbligatoria per chi, nell’arco dell’anno solare, supera le soglie minime di movimentazione stabilite per ciascun prodotto. In particolare, l’obbligo scatta per chi movimenta oltre 30 tonnellate di frumento duro, 40 tonnellate di frumento tenero o di orzo, 80 tonnellate di mais, 60 tonnellate di sorgo, oppure 30 tonnellate tra avena, farro, segale, miglio, scagliola o frumento segalato.
Sono escluse dall’obbligo le imprese della seconda trasformazione, i dettaglianti e la grande distribuzione organizzata, così come le movimentazioni di cereali destinati alla trasformazione industriale (mangimifici, molini, pastifici) o al reimpiego in azienda (sementi e allevamenti).
Come effettuare la registrazione
L’inserimento dei dati deve avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente online tramite Spid, Cie o Cns, oppure con il supporto dei Caa (Centri di assistenza agricola).
Nel Registro vanno indicati i quantitativi totali movimentati, espressi in tonnellate aggregate, specificando l’origine del prodotto: Italia, Unione Europea o Paesi extra-UE.
Devono essere dichiarate solo le quantità effettivamente movimentate, indipendentemente dagli accordi contrattuali, con esclusione di quelle destinate alla trasformazione industriale o al consumo interno aziendale.
L’inserimento dei dati deve avvenire entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente online tramite Spid, Cie o Cns
Attraverso il portale del Sian, gli operatori possono accedere al manuale utente, al vademecum operativo e alle FAQ ufficiali, strumenti pensati per semplificare la procedura e ridurre il rischio di errori nella compilazione.
Sanzioni e controlli
Il mancato rispetto dei termini o delle modalità di registrazione comporta sanzioni amministrative comprese tra 500 e 4.000 euro. Le autorità competenti effettueranno controlli incrociati sui dati inseriti per garantire trasparenza e tracciabilità nella filiera cerealicola.
Con l’attivazione del Registro telematico “Granaio Italia”, il Ministero dell’Agricoltura compie un passo decisivo verso la digitalizzazione del comparto cerealicolo, migliorando la trasparenza dei flussi e la programmazione delle politiche agricole nazionali.
L’obiettivo è duplice: da un lato semplificare gli adempimenti per le imprese agricole, dall’altro fornire dati aggiornati e affidabili per valorizzare la produzione italiana di cereali nel contesto europeo.
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