Servitù terreno agricolo: imposta di registro al 9% (non al 15)
Servitù terreno agricolo: imposta di registro con aliquota al 9% (non al 15); lo dice la sentenza della Cassazione
Servitù terreno agricolo l'imposta di registro al 9%.
L’atto costitutivo di servitù è soggetto a imposta di registro con aliquota del 9% sia se impressa su un fondo agricolo sia se si tratti di una servitù costituita su un fondo non destinato all’attività agricola.
È quanto la Cassazione conferma con la sentenza 23489 del 2 settembre 2024:quindi l’agenzia delle Entrate non può applicare l’aliquota del 15% all’atto con il quale si grava un fondo agricolo con una servitù. Una sentenza importante perché l’argomento trattato (e cioè la costituzione di servitù in aree agricole) è di forte attualità: infatti, alla costante attività di costituzione di servitù per elettrodotti e gasdotti, si sommano numerosissimi atti costitutivi di servitù correlati all’installazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici.
La logica dietro la sentenza della Casazione
Il ragionamento che conduce la Corte di cassazione a reiterare il suo orientamento circa l’applicazione dell’aliquota del 9 per cento alla costituzione di servitù su fondo agricolo è interamente imperniato sul dato letterale della normativa che regola la materia.
Servitù erreno agricolo: imposta di registro al 9% (non al 15)
Infatti, come si legge da Il Sole 24 Ore, nell’articolo 1 della Tariffa parte prima allegata al Tuir (il Dpr 131/1986, Testo unico dell’im- posta di registro):
O al comma 1 vengono menzionati gli «atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godi mento» e a essi viene applicata l’aliquota del 9%;
O al comma 3 viene invece disposta l’aliquota del 15 per cento «se il trasferimento ha per oggetto terre- ni agricoli» a favore di soggetti di- versi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Pertanto, secondo la Corte di cassazione, dato che la servitù, per sua stessa natura, non può essere oggetto di un «trasferimento», l’atto costitutivo della servitù deve essere collocato nel comma 1 e quindi a non può che applicarsi l’aliquota del 9%, qualunque sia la natura del fondo ove la servitù viene impressa.
Cita Il Sole 24 Ore:
Ancora una volta (come già accadde con le decisioni 16495 del 2003 e 22198, 22199, 22200 e 22201 del 2019) viene così respinta in sede di giurisprudenza di legittimità la tesi dell’Agenzia secondo cui il sostantivo «trasferimento», utilizzato nel comma 3, sarebbe da inten- dere come espressione riassuntiva del concetto di «atti traslativi o co- stitutivi di diritti reali immobiliari di godimento»: una opinione, beninteso, non peregrina in quanto non ha proprio senso tassare con aliquote differenziate gli atti traslativi di diritti reali, a seconda che il gravame sia impresso o meno su un fondo agricolo, e invece tassare con un’unica aliquota gli atti costi- tutivi dei diritti reali, a prescindere dalla natura del fondo gravato.
Tuttavia, la legge (specie se si tratta di diritto pubblico) va applicata per quel che risulta dal suo tenore letterale; e al giudice non si può chiedere di tramutarsi in legislatore.
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