Terreno agricolo: imposta di registro al 9%
Terreno agricolo: imposta di registro al 9%. Cade la tesi che riqualifica l’accordo in trasferimento tassato al 15%
Terreno agricolo: l'imposta di registro per la costituzione del diritto di superficie al 9%.
La tassazione con aliquota del 9% si basa sull’articolo 1, comma 1, primo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.
Cade la tesi che riqualifica l’accordo in trasferimento tassato al 15% (prevista dal terzo periodo della medesima disposizione) in quanto il diritto di superficie si costituisce e non si trasferisce.
È il principio espresso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con la decisione n. 12706/21/2023, su un tema che continua a generare contenzioso.
Costituzione o cessione su destinazione agricola
Su un proprio terreno a destinazione agricola, la società che costituisca un diritto di superficie a favore di altra società per un utilizzo alternativo dello stesso (es fotovoltaico), si vedrà liquidata un'imposta di registro del 9%, quale costituzione di diritto reale su bene altrui, mentre non è dovuta alcuna differenza rispetto all’applicazione dell’aliquota del 15%, come se si trattasse del trasferimento di un terreno in favore di soggetto diverso dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Secondo l’Agenzia, nella nozione di trasferimento sarebbe compresa anche quella di costituzione dei diritti reali di godimento.
Invece, secondo la Cassazione, la costituzione di un diritto reale non comporta alcun trasferimento di diritti o facoltà del proprietario, ma soltanto una compressione del diritto di proprietà a favore di terzi.
Trasferimento... non costituzione
La costituzione del diritto di superficie su terreni da parte di cedente-costituente non seguirebbe quindi le regole dettate per gli atti aventi per oggetto il trasferimento: questo perchè il diritto di superficie si costituisce, e non si trasferisce (fonte il Sole 24 Ore).
In caso di servitù prediali, inoltre l'Agenzia ha poi riconosciuto il superamento delle proprie pregresse posizioni volte a sostenere, in sede di controllo degli atti, l’applicabilità dell’aliquota del 15 per cento.
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