Agevolazioni sulla piccola proprietà contadina
Agevolazioni sulla piccola proprietà contadina: sì alla cessione del terreno tra società familiari con stessa compagine
Nuovi chiarimenti giurisprudenziali rafforzano la tutela delle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina anche in caso di trasferimenti tra società agricole composte dagli stessi familiari.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20000 del 17 luglio 2025, ha confermato un principio importante per il mondo agricolo: la cessione di terreni agevolati tra due società agricole con identica compagine sociale non fa decadere dai benefici fiscali, anche se avviene prima del termine minimo di cinque anni previsto dalla normativa.
Il quadro normativo
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, disciplinate inizialmente dalla legge 604/1954 e rese strutturali dall’art. 2, comma 4-bis del Dl 194/2009, prevedono la decadenza dai benefici in caso di vendita o cessazione della conduzione diretta del fondo prima di 5 anni dall’atto.
Tuttavia, il Dlgs 228/2001 (art. 11, comma 3) fa eccezione: la conduzione può cessare entro il quinquennio se il terreno viene ceduto a familiari (entro il terzo grado) o affini (entro il secondo) che siano imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del Codice civile.
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina prevedono la decadenza dai benefici in caso di vendita o cessazione della conduzione diretta del fondo prima di 5 anni dall’atto
Quando la cessione tra società non annulla le agevolazioni
La vera novità dell’ordinanza 20000/2025 è il riconoscimento che anche la cessione del terreno tra due società agricole – purché con gli stessi soci familiari – rientra nei casi in cui i benefici fiscali restano validi.
La Corte ha chiarito che non è necessario che l’originario beneficiario sia una persona fisica: anche una società può trasferire la conduzione a un’altra società con la medesima composizione familiare senza far scattare la decadenza. In pratica, se i soggetti coinvolti sono gli stessi (solo in forma societaria diversa), il legame familiare richiesto dalla legge si considera rispettato.
Conferme giurisprudenziali
Il principio era già stato affermato nel 2022 (ordinanza 15905), ma la pronuncia del 2025 estende il concetto includendo anche i casi in cui sia la cedente che la cessionaria sono società agricole con identica struttura familiare.
Questo orientamento si discosta dalle indicazioni più restrittive dell’Agenzia delle Entrate – come nella risposta a interpello 68/2020 – secondo cui il trasferimento tra società avrebbe comportato la perdita dei benefici.
Perché le società agricole sono equiparate alle persone fisiche
A legittimare questa apertura interpretativa è l’articolo 2, comma 4-bis, del Dlgs 99/2004, che estende le agevolazioni della piccola proprietà contadina anche alle società agricole, a condizione che: nelle società di persone vi sia almeno un socio coltivatore diretto; nelle società di capitali almeno un amministratore sia coltivatore diretto; nelle cooperative ci sia almeno un amministratore socio coltivatore diretto.
L’interpretazione della Cassazione non rappresenta una deroga, bensì un adeguamento alla normativa più recente, che equipara le persone fisiche e le società agricole nell’accesso ai benefici fiscali.
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