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Tassazione catastale e forfait per le società agricole

Tassazione catastale e forfait per le società agricole: arrivano le novità del Decreto 192/24. Cosa cambia

Tassazione catastale e forfait per le società agricole
Foto di: OmniTrattore.it

Tassazione catastale e forfait per le società agricole: arrivano aggiornamenti con il Decreto 192/24.

Con l'approvazione definitiva del Decreto Legislativo 192/2024, il legislatore ha introdotto importanti innovazioni nel regime fiscale delle società agricole. Questa riforma, attuata in base alla legge delega 111/2023, rappresenta un significativo passo avanti verso una maggiore coerenza normativa e una semplificazione della tassazione per le imprese del settore.

Tassazione catastale e forfait per le società agricole

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Foto di: OmniTrattore.it

Tuttavia, per evitare incertezze interpretative, sarà fondamentale un chiarimento normativo che confermi la compatibilità tra l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e lo svolgimento di operazioni economiche occasionali.

Solo così sarà possibile garantire un'applicazione efficace e coerente della riforma.

Estensione della tassazione forfettaria alle società agricole

Una delle principali novità riguarda l'estensione della tassazione forfettaria del reddito alle società agricole previste dall'articolo 2 del D.Lgs. 99/2004, che abbiano optato per la tassazione su base catastale (articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006). In pratica, società di persone (Sas e Snc), Srl e cooperative agricole che scelgono questa opzione potranno beneficiare del regime forfettario di determinazione del reddito secondo quanto previsto dall'articolo 56-bis del TUIR.

Di conseguenza, il reddito determinato catastalmente sarà integrato con il reddito calcolato in modo forfettario per le attività complementari indicate nei commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 56-bis.

Commercializzazione di piante e prodotti florovivaistici

Un punto di particolare rilevanza è la disciplina contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 56-bis, che stabilisce che il reddito derivante dalla vendita di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da imprenditori agricoli florovivaistici ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, sia calcolato applicando un coefficiente di redditività del 5% sul totale dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a IVA. Tale limite si applica fino al 10% del volume d'affari.

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Possibili criticità interpretative

Una questione dibattuta riguarda l'interpretazione dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 99/2004. Secondo una lettura restrittiva, adottata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna (sentenza 633/2024), le attività non agricole sarebbero limitate a quelle espressamente elencate dalla norma, come locazione, comodato e affitto di fabbricati o terreni a uso strumentale. Se confermata, questa interpretazione potrebbe escludere la compravendita di prodotti agricoli dal regime opzionale di tassazione catastale, creando problemi applicativi.

Per garantire un'applicazione armoniosa delle nuove disposizioni, appare preferibile una lettura più flessibile del concetto di "esercizio esclusivo" delle attività agricole. Del resto, dalla relazione illustrativa al decreto emerge chiaramente l'intento di considerare compatibili con il regime forfettario anche atti economici occasionali o marginali.

Pertanto, l'elenco delle attività non agricole contenuto nell'articolo 2, comma 1, dovrebbe essere interpretato come indicativo e non tassativo, in linea con l'obiettivo del legislatore di supportare le imprese agricole che operano prevalentemente nel settore primario.

Questa impostazione permetterebbe di rispettare la logica di coerenza e organicità della riforma fiscale, evitando penalizzazioni per le società agricole che diversificano in misura limitata le proprie attività.