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NASpI: come funziona la tutela per chi perde il lavoro agricolo

NASpI accessibile ai lavoratori agricoli subordinati non operai. Serve perdita involontaria del posto e 13 settimane di contributi

NASpI accessibile ai lavoratori agricoli subordinati non operai. Serve perdita involontaria del posto e 13 settimane di contributi
Foto di: OmniTrattore.it

La NASpI rappresenta oggi il principale strumento di tutela del reddito per chi perde involontariamente l'occupazione, ma nel settore agricolo la sua applicazione presenta caratteristiche specifiche che è importante conoscere.

Introdotta dal decreto legislativo 22 del 2015 in attuazione del Jobs Act per sostituire ASPI e mini-ASPI, questa indennità non è un semplice assegno di disoccupazione ma un ammortizzatore sociale a vocazione contributiva, pensato per accompagnare il lavoratore nella transizione occupazionale.

Chi può accedere alla NASpI in agricoltura

Nel tempo la platea dei beneficiari della NASpI si è ampliata progressivamente. L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi apprendisti, dirigenti, soci di cooperative e artisti subordinati. Rientrano anche i lavoratori sportivi subordinati iscritti al relativo fondo.

Per il settore agricolo, tuttavia, esiste una distinzione fondamentale. Restano infatti esclusi dalla NASpI gli operai agricoli a tempo indeterminato, che seguono regimi speciali di tutela della disoccupazione specifici per il comparto. Questo significa che possono accedere alla NASpI i lavoratori agricoli con contratto subordinato diverso da quello di operaio agricolo classico, come ad esempio gli impiegati agricoli, i quadri, i dirigenti delle aziende del settore primario, gli addetti alla trasformazione aziendale dei prodotti agricoli con contratto subordinato non inquadrato come operaio agricolo.

NASpI accessibile ai lavoratori agricoli subordinati non operai. Serve perdita involontaria del posto e 13 settimane di contributi

La NASpi spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi apprendisti, dirigenti, soci di cooperative e artisti subordinati

Foto di: OmniTrattore.it

La distinzione tra operaio agricolo e altre categorie di lavoratori subordinati in agricoltura è cruciale per comprendere quale tutela spetta in caso di perdita del lavoro. Gli operai agricoli hanno infatti accesso a prestazioni specifiche gestite dall'INPS attraverso il fondo di disoccupazione agricola, mentre gli altri lavoratori subordinati del settore seguono le regole ordinarie della NASpI.

Il requisito della perdita involontaria

Il requisito centrale per accedere alla NASpI è la disoccupazione involontaria. L'indennità spetta in caso di licenziamento, anche per giusta causa, per scadenza del contratto a termine e, in alcune ipotesi specifiche, anche in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La risoluzione consensuale, in via ordinaria, escluderebbe la prestazione, ma fa eccezione la conciliazione nella procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604 del 1966, dove l'uscita dal lavoro è considerata indotta e quindi assimilabile a una perdita involontaria dell'occupazione. Per i lavoratori agricoli che concludono accordi di risoluzione consensuale, è quindi fondamentale verificare che la procedura seguita rientri tra quelle che non precludono l'accesso alla NASpI.

La tutela opera anche nelle dimissioni per giusta causa. Rientrano in questa categoria il mancato pagamento della retribuzione, il demansionamento, le molestie, il mobbing e i trasferimenti illegittimi. Per il settore agricolo, dove a volte possono verificarsi situazioni di irregolarità retributiva o condizioni di lavoro inadeguate, è importante sapere che le dimissioni motivate da queste ragioni non precludono l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Le dimissioni nel periodo protetto di maternità o paternità sono considerate anch'esse involontarie ai fini della NASpI. L'INPS ha inoltre ricondotto alla non volontarietà alcune dimissioni collegate a trasferimenti non giustificati o eccessivamente gravosi, ossia oltre cinquanta chilometri di distanza o non raggiungibili in ottanta minuti con i mezzi pubblici. Questa casistica può riguardare anche lavoratori del settore agricolo impiegati presso aziende con sedi multiple o che richiedano spostamenti significativi.

I requisiti contributivi

Accanto alla natura della cessazione del rapporto di lavoro, resta essenziale il requisito contributivo. Per accedere alla NASpI occorrono almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione. Per i lavoratori agricoli che hanno avuto rapporti di lavoro discontinui o stagionali, il calcolo di questo requisito può presentare particolarità legate alla natura dei contratti tipici del settore.

Un punto di attenzione particolare riguarda il correttivo introdotto dalla legge di Bilancio 2025. Se nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria c'è stata una dimissione o una risoluzione consensuale da un rapporto a tempo indeterminato, occorrono tredici settimane di contribuzione maturate dopo quell'evento, altrimenti la prestazione non spetta. Questo vincolo può interessare lavoratori agricoli che abbiano lasciato volontariamente un precedente impiego a tempo indeterminato per poi essere assunti con contratto a termine nel settore primario.

NASpI accessibile ai lavoratori agricoli subordinati non operai. Serve perdita involontaria del posto e 13 settimane di contributi

NASpI anche nelle dimissioni per giusta causa: rientrano in questa categoria il mancato pagamento della retribuzione, il demansionamento, le molestie, il mobbing e i trasferimenti illegittimi

Foto di: OmniTrattore.it

Come presentare la domanda

Sul piano operativo, la domanda va presentata telematicamente all'INPS entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori agricoli con contratti stagionali che terminano in periodi specifici dell'anno, il rispetto di questa scadenza è particolarmente importante per non perdere il diritto all'indennità.

In alcune situazioni il termine di sessantotto giorni decorre da eventi successivi alla cessazione formale del rapporto. Rientrano in questi casi la fine del periodo di maternità, malattia o infortunio insorti durante il rapporto poi cessato, il mancato preavviso, la definizione di vertenze sindacali o giudiziarie, le procedure concorsuali. Per i lavoratori agricoli, situazioni di malattia o infortunio sul lavoro occorsi durante prestazioni stagionali possono quindi spostare in avanti il termine per la presentazione della domanda.

La corretta gestione delle decorrenze e delle sospensioni è cruciale. Errori formali nella presentazione della domanda o nel calcolo dei termini possono tradursi nella perdita della tutela. Per questo motivo è consigliabile che i lavoratori agricoli si rivolgano ai patronati o alle organizzazioni sindacali di categoria per l'assistenza nella compilazione della domanda.

Il calcolo dell'importo

L'indennità NASpI si fonda sulla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni di lavoro. È parametrata al settantacinque per cento fino a una soglia aggiornata annualmente, con una maggiorazione sulla quota eccedente e un massimale complessivo. Per i lavoratori agricoli con retribuzioni variabili legate alla stagionalità delle attività, il calcolo sulla media quadriennale può produrre importi diversi a seconda dell'intensità lavorativa dei periodi considerati.

È prevista la riduzione del tre per cento mensile dell'importo dell'indennità a partire dal sesto mese di percezione, che diventa dall'ottavo mese per i beneficiari over cinquantacinque. La durata complessiva della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate nel quadriennio precedente. Per un lavoratore agricolo con occupazione stagionale ricorrente, questo significa che la durata dell'indennità dipenderà direttamente dalla continuità dei rapporti di lavoro avuti negli ultimi quattro anni.

Compatibilità con nuovi rapporti di lavoro

Rilevanti sono anche le regole di compatibilità della NASpI con nuovi rapporti di lavoro, aspetto particolarmente importante per i lavoratori agricoli che spesso alternano periodi di occupazione e disoccupazione seguendo i cicli produttivi stagionali.

Un nuovo lavoro subordinato di durata limitata sospende la NASpI, che riprende alla fine del contratto. Questo significa che un lavoratore agricolo che, mentre percepisce NASpI, venga riassunto per una breve campagna di raccolta, vedrà sospendersi l'indennità per poi riprenderla al termine del contratto stagionale. Oltre una certa durata del nuovo contratto, invece, l'indennità cessa definitivamente.

Per redditi modesti derivanti da attività autonoma occasionale, la prestazione può proseguire in forma ridotta, ma solo se il reddito viene comunicato nei termini previsti, pena decadenza e recupero delle somme già erogate. Questa possibilità può interessare lavoratori agricoli che, durante la percezione della NASpI, svolgano piccole attività autonome complementari.

L'anticipazione della NASpI

Un capitolo a parte è l'anticipazione della NASpI, conosciuta come NASpI una tantum, che rappresenta un incentivo all'autoimpiego o all'ingresso in cooperativa. Il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo residuo dell'indennità per avviare un'attività autonoma o di impresa individuale, o per associarsi in cooperativa.

Per i lavoratori agricoli questa opportunità può rappresentare un'occasione per avviare una propria azienda agricola o per entrare come soci in cooperative del settore primario. Tuttavia, se il beneficiario torna al lavoro subordinato prima di cinque anni, l'importo anticipato può diventare ripetibile, ossia l'INPS può chiederne la restituzione.

La Corte costituzionale con sentenza 90 del 2024 ha limitato la restituzione nei casi di forza maggiore. L'INPS, con la circolare 36 del 2025, ha indicato tra le cause che giustificano il mancato rispetto del vincolo quinquennale le calamità naturali, le guerre e le pandemie. Per il settore agricolo, particolarmente esposto a eventi calamitosi come alluvioni, gelate o siccità, questa precisazione assume rilevanza concreta.

Inoltre, un dettaglio operativo incide sulle scelte del beneficiario. L'anticipazione della NASpI può essere pignorata integralmente da creditori, mentre la NASpI ordinaria erogata mensilmente segue limiti più favorevoli al lavoratore, come chiarito dalla circolare INPS 130 del 2025. Un lavoratore agricolo con debiti pendenti dovrebbe quindi valutare attentamente se richiedere l'anticipazione o mantenere l'erogazione mensile dell'indennità.

Differenze con la disoccupazione agricola

È fondamentale ribadire la distinzione tra NASpI e indennità di disoccupazione agricola. Gli operai agricoli a tempo indeterminato, categoria più numerosa nel settore primario, non accedono alla NASpI ma a una prestazione specifica che tiene conto delle peculiarità del lavoro nei campi, caratterizzato da forte stagionalità e discontinuità.

La disoccupazione agricola opera con regole diverse rispetto alla NASpI, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso sia per il calcolo dell'importo e della durata. Per gli operai agricoli il riferimento non è la perdita involontaria del posto ma il numero di giornate lavorate nell'anno e l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

I lavoratori agricoli non inquadrati come operai, invece, seguono le regole ordinarie della NASpI qui descritte. La corretta identificazione della propria posizione contrattuale è quindi il primo passo per sapere a quale tutela si ha diritto in caso di perdita del lavoro nel settore agricolo.