Requisiti e agevolazioni per le società agricole in Italia
Come soci e amministratori qualificati influenzano l’accesso alle agevolazioni fiscali per le società agricole
Requisiti e agevolazioni per le società agricole in Italia: è cos' che soci e amministratori qualificati influenzano l’accesso alle ad aiuti e alle agevolazioni fiscali per le società del settore primario.
L’evoluzione del tessuto imprenditoriale agricolo ha reso necessario estendere le agevolazioni fiscali e creditizie, tradizionalmente riservate ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (IAP) persone fisiche, anche alle forme collettive di esercizio dell’attività agricola. In quest’ottica, il decreto legislativo 99/2004 ha introdotto la figura della società agricola, definita come quella società che ha per oggetto esclusivo l’attività agricola (articolo 2135 del Codice civile) e che inserisce nella propria ragione sociale la dicitura “società agricola”.
Come prerequisito per le società di persone (Sas, Snc), è sufficiente che almeno un socio possieda la qualifica di IAP o coltivatore diretto
Requisiti per l’accesso alle agevolazioni
Non basta però la sola forma giuridica: per beneficiare delle agevolazioni tributarie, le società agricole devono garantire che soci e/o amministratori siano qualificati come IAP o coltivatori diretti. In assenza di questo requisito, le società possono determinare il reddito solo su base catastale (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006), senza poter accedere agli incentivi.
Per le società di persone (Sas, Snc), è sufficiente che almeno un socio possieda la qualifica di IAP o coltivatore diretto. Nelle Sas, però, il requisito ricade sui soci accomandatari, responsabili illimitatamente della gestione. Per società di capitali e cooperative, invece, occorre che almeno un amministratore sia IAP, e nel caso delle cooperative che sia anche socio.
L’articolo 2, comma 3-bis del decreto chiarisce che la qualifica di IAP può essere “apportata” dall’amministratore a una sola società, una disposizione che ha sollevato dubbi interpretativi, soprattutto per le società di persone.
Per società di capitali e cooperative occorre che almeno un amministratore sia IAP, e nel caso delle cooperative che sia anche socio.
Giurisprudenza: la questione dell’amministratore
La Corte di Cassazione si è espressa in modo non uniforme: alcune pronunce (13300/2023 e 8430/2020) hanno escluso la limitazione, mentre altre (ordinanza 2642/2020) hanno ritenuto applicabile la regola anche alle società di persone.
Con la recente ordinanza 6172/2025, i giudici di legittimità hanno chiarito che la limitazione del comma 3-bis riguarda solo le società di capitali e le cooperative, mentre per le società di persone non si applica. La responsabilità illimitata e solidale del socio IAP nelle società di persone rappresenta infatti un presidio sufficiente a prevenire abusi.
Ulteriore conferma arriva dalla sentenza 432/02/2025 della Commissione Giudicatrice Tributaria di Vicenza, secondo cui il limite non si applica agli amministratori coltivatori diretti.
Il motivo è semplice: mentre l’IAP non ha vincoli sul lavoro personale e potrebbe moltiplicare la partecipazione in più società, il coltivatore diretto è già legato a un apporto lavorativo proprio e familiare, che rende impossibile un utilizzo eccessivo delle agevolazioni.
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