Il caso del commerciante o dell'esercente finale in cui non paga l'agricoltore che gli ha fornito il prodotto agroalimentare non è raro.
Il settore agricolo non sta vivendo certo un momento d'oro e non sono pochi i casi in cui alcuni attori della filiera stanno subendo contraccolpi dalle varie crisi susseguitesi negli ultimi anni, a qualsiasi livello della filiera. Vediamo un caso specifico.
Gentile OmniTrattore.it, un cliente non mi ha pagato alcune grosse forniture di prodotti biologici; ho provato a sollecitare i pagamenti, ma non ho mai ricevuto risposta forse perché, come mi è stato poi riferito, la società è stata chiusa (anche se sta continuando ad operare nel medesimo luogo ma con un altro nome e con un altro fornitore!).
Come posso fare per recuperare quanto mi spetta? Grazie, Marco.
Gentile Marco, la sua è una situazione purtroppo abbastanza comune e che pure resta non molto chiara ai più; andiamo con ordine: la società Sua cliente non le ha pagato alcune forniture pur non avendole (lei non lo dice, e quindi lo do per scontato) mai contestate.
Questa società le risulta ormai cessata, ma di fatto l’attività continua ad essere esercitata dalle stesse persone e nel medesimo luogo, sotto un altro nome.
Partendo da questi dati, andrebbe innanzi tutto accertato che non sia stata solo cambiata la denominazione della società sua debitrice.
Per fare questa verifica basta guardare la partita iva: se essa è rimasta la stessa, la società è la stessa e quindi lei potrà tranquillamente agire contro di essa chiedendo al Tribunale competente l’emissione di un decreto ingiuntivo per il recupero di quanto le spetta (il prezzo delle forniture, gli interessi di mora, assai più alti di quelli legali, e le spese legali).
Di che società stiamo parlando?
Se si trattasse di una società di persone, oltre che contro la società stessa, potrà chiedere il decreto ingiuntivo anche contro i soci illimitatamente responsabili con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento, potrà aggredire in via esecutiva non solo i beni della società ma anche quelli personali dei soci (in particolare, se si tratta di una “Snc” il decreto potrà essere richiesto contro la società e contro tutti i suoi soci; se si tratta di una “Sas” il decreto potrà essere chiesto contro la società e contro il socio accomandatario.
Se si tratta di una ditta individuale il legale rappresentante è sempre responsabile anche personalmente).
Diversamente, nel caso in cui non si tratti di un mero cambio di denominazione della società ma di una società effettivamente diversa che sta proseguendo l’attività della sua originaria debitrice, ci si troverà di fronte ad un caso di cessione di azienda (che potrebbe anche essere solo “di fatto”, senza cioè il passaggio dal notaio, e quindi non risultare in Camera di Commercio e nelle visure della società cedente).
In questo caso, potrà tentare di recuperare il suo credito, con un sollecito prima ed eventualmente con un decreto ingiuntivo poi, non solo dalla società cedente/sua originaria debitrice (se non è nel frattempo cessata), ma anche e in ogni caso nei confronti della società cessionaria e cioè di quella “nuova” società che ha acquistato l’azienda della sua originaria debitrice e con essa i suoi debiti e crediti (art. 2560 comma II Cod. Civ.).
Le scritture contabili obbligatore
In sostanza lei si troverà ad avere un maggior numero di creditori in quanto potrà agire contro la società sua originaria debitrice (se ovviamente, come già detto, non è nel frattempo stata chiusa), contro i soci di quest’ultima (se società di persone; peraltro i soci restano responsabili per i debiti contratti anche dopo la cessazione della società) e contro la nuova società cessionaria e, se società di persone, contro i suoi soci.
L’unico limite che la legge pone alla responsabilità dell’acquirente di azienda per i debiti dell’azienda ceduta anteriori alla cessione è che tali debiti risultino dalle scritture contabili obbligatorie, e questo è l’unica difesa che la “nuova debitrice” potrebbe opporre in caso di richiesta di pagamento nei suoi confronti.