Affitto terreno agricolo in scadenza: vale il rinnovo per tacito consenso?
Ricordiamo che secondo la giurisprudenza, per la rinnovazione tacita del contratto di locazione dal comportamento di entrambe le parti deve desumersi l’inequivoca volontà di mantenere in vita il rapporto locativo. Vediamo un caso specifico.
Gentile Redazione di OmniTrattore.it, sono proprietario di un fondo che ho affittato anni fa ad un coltivatore diretto e che verrà a scadenza, dopo quindici anni, il prossimo mese di maggio.
Per stare tranquillo, ho comunicato la disdetta, con raccomandata, all’affittuario oltre un anno fa; la mia domanda è: se l’affittuario dovesse rimanere nel fondo per qualche mese ancora, pagandomi l’affitto, rischio il rinnovo tacito del contratto oppure la mia disdetta continuerebbe a valere?
Gentile lettore, la legge (la n. 203/82) sul punto è molto chiara: il contratto di affitto di un fondo rustico che, come regola generale, ha una durata minima di 15 anni, si rinnova automaticamente alla scadenza per ulteriori 15 anni a meno che una delle parti non abbia dato disdetta all’altra parte a mezzo lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno un anno. Nel suo caso, data la disdetta nei termini, il contratto sicuramente cesserà alla scadenza naturale e quindi al compimento del quindicesimo anno.
Con specifico riguardo alla possibilità che, nonostante la disdetta, l’affittuario permanga nel fondo continuando a versare l’affitto al proprietario, la Corte di Cassazione si è moltissime volte (tra le tante: sentenza n. 15802/05; sentenza n. 19322/04) pronunciata.
Nello specifico affermando che, la tacita rinnovazione del contratto di affitto di fondo rustico, una volta intervenuta la disdetta e quindi una volta che una parte ha manifestato all’altra, in modo inequivocabile, la sua volontà di far cessare gli effetti del contratto alla scadenza, impedendone il rinnovo, non può desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nel fondo oltre la scadenza (anche se per un periodo lungo), né da pagamento del canone pattuito, ma occorre che dall’univoco comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza del contratto, possa desumersi la tacita volontà delle stesse di mantenere in vita il rapporto.
In caso di causa...
In una ipotetica causa che il conduttore potrebbe intentare nei confronti del proprietario fondo al fine di far valere il rinnovo tacito del contratto, il primo dovrebbe dimostrare che vi è stata una concorde volontà delle parti, idoneamente manifestata, anche eventualmente con fatti concludenti, di porre nel nulla la precedente disdetta e di mantenere in vita il rapporto di affitto, senza che sia sufficiente, al riguardo nè invocare il tempo trascorso tra la disdetta e l'azione giudiziale di rilascio, nè la circostanza che la parte concedente abbia consentito la permanenza del conduttore sul fondo, percependo il canone.
Le direi quindi di stare tranquillo; al più, pur non conoscendo i dettagli della sua situazione, le consiglierei di concordare per iscritto col tuo conduttore un termine per il rilascio, dando atto della cessazione del contratto, oppure, magari, ricordare periodicamente all’affittuario che il contratto è scaduto invitandolo a rilasciare il fondo che continua ad occupare senza titolo.