Il bilancio d'esercizio nell'impresa agricola è obbligatorio per legge, ovviamente.
Si tratta di un documento diviso in tre parti che, se redatto nel rispetto dei principi contabili imposti dal Codice Civile, diviene uno strumento capace di rappresentare il reale andamento economico e finanziario dell’azienda. Banche e finanziarie lo richiedono per concedere prestiti e finanziamenti.
Un documento serio e di redazione delicata
L’importanza del bilancio d’esercizio non deriva solo dal fatto che sia, per le imprese soggette e a contabilità ordinaria, imposto dalla legge (Codice Civile) e dal fisco (TUIR).
È vero che serve a determinare il risultato d’esercizio, ossia la base per la determinazione della base imponibile fiscale, ma è altrettanto vero che fornisce informazioni fondamentali sia per la contabilità analitica (importante fonte informativa gestionale) che per la redazione dei business plan propedeutici all’ottenimento di finanziamenti agevolati e contributi pubblici.
È anche normalmente richiesto dalle banche per concedere prestiti e mutui.
Uno e trino
Nonostante spesso ci si riferisca al Bilancio d’Esercizio come a un documento unico, esso è, in realtà, composto da tre documenti fondamentali: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa. Nelle società ci sono anche la Relazione degli amministratori sulla gestione e, ove presente quest’organo, la Relazione del Collegio sindacale, ma le prime 3 parti costituiscono l’ossatura fondamentale di questo importante documento contabile.
Ciascuna delle parti “fotografa” un particolare aspetto dell’andamento aziendale nel corso dell’esercizio contabile, che dura un anno ma può non coincidere con quello solare. Lo Stato Patrimoniale, ad esempio, mostra la situazione finanziaria, intesa come investimenti, disponibilità liquide e fonti di finanziamento.
La determinazione del Risultato d’Esercizio (utile o perdita), come differenza fra ricavi e costi, è, invece, compito del Conto Economico. La Nota Integrativa ha, infine, il ruolo di analizzare più in dettaglio (sia attraverso parti descrittive che tabellari) il contenuto degli altri due prospetti.
Veritiero e completo
Nella redazione del bilancio d’esercizio devono essere rispettati i cosiddetti principi contabili fissati dal codice civile (art 2423 bis del c.c.), ovvero il principio della continuità, in base al quale tutte le valutazioni devono essere effettuate con il presupposto della continuità nel tempo del funzionamento aziendale.
Il principio della prudenza, che stabilisce che nella determinazione del reddito è necessario contabilizzare le perdite e gli oneri anche se incerti e solo presunti ed componenti positivi solo se effettivamente realizzati alla chiusura dell'esercizio nonché di tener conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Il principio della competenza, che Impone di tener conto degli oneri e dei ricavi, indipendentemente dal pagamento e dall'incasso, solamente se imputabili economicamente all'esercizio.
Il principio della separazione, per il quale, se in una voce di bilancio sono compresi elementi eterogenei, questi vengano valutati separatamente gli uni dagli altri e non compensati.
Il principio della costanza, secondo cui, per consentire la comparabilità dei bilanci nel tempo e fra aziende dello stesso settore, non è consentito, se non in casi eccezionali, di modificare i criteri di valutazione; il principio dellaprevalenza della sostanza sulla forma, il quale sancisce che la valutazione delle voci nelle quali registrare le operazioni debba essere determinata dalla loro funzione economica nei casi in cui la sostanza economica differisca dalla forma giuridica.
Dalle registrazioni contabili al bilancio
L’insieme delle registrazioni in partita doppia che, nel corso dell’anno, rilevano i normali fatti di gestione costituiscono l’ossatura del bilancio d’esercizio, ma da sole non bastano: per redigerlo occorrono le cosiddette scritture di assestamento.
Esse, in buona sostanza, permettono di rispettare i principi contabili della competenza e della prudenza e si distinguono in scritture di completamento, che rilevano temporaneamente ed economicamente operazioni in precedenza non registrate (ne sono esempi la rilevazione degli interessi maturati sui c/c bancari e postali oppure i fitti attivi e passivi) e scritture di integrazione immettono nel sistema dei valori di bilancio alcuni componenti di reddito la cui manifestazione monetaria avrà luogo nel futuro o nei futuri esercizi, ma che sono di competenza del periodo che si chiude (ne sono esempi i ratei attivi e passivi, fatture da ricevere e da emettere, fondi per oneri futuri e fondi rischi).
Ci sono poi le scritture di rettifica, che rinviano al futuro costi e ricavi che, pur essendosi già manifestati sotto il profilo finanziario, sono già di competenza, in tutto o in parte, di esercizi futuri (risconti attivi e passivi; rilevazione delle rimanenze di magazzino) e le scritture di ammortamento che rilevano l’ammortamento, ossia è un procedimento tecnico - contabile con il quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali nel tempo in funzione del loro presunto concorso alla produzione d'impresa.
Il vademecum del bilancio d'esercizio
In sintesi, per compilare il bilancio d’esercizio partendo dalle registrazioni ordinarie dell’anno, occorre: togliere i costi relativi a spese già sostenute ma di competenza futura (Risconti attivi); togliere i ricavi relativi a incassi già conseguiti ma di competenza futura (Risconti passivi); aggiungere la parte di costo non ancora sostenuto ma di competenza dell’anno (Ratei passivi o, ove necessario fatturare, Fatture da ricevere); aggiungere la parte di ricavo non ancora conseguito ma di competenza dell’anno (Ratei attivi o, ove necessario fatturare, Fatture da emettere); calcolare la quota % di utilizzo dei beni strumentali nell’esercizio (Ammortamenti) e accantonare le quote di competenza dell’anno di liquidazione dei dipendenti (il Fondo TFR, che verrà poi erogato al lavoratore al momento dell’interruzione del rapporto di dipendenza).
Lo Stato Patrimoniale, ovvero l’andamento finanziario
La struttura finanziaria dell’impresa è messa in evidenza dallo stato patrimoniale, che ha una forma detta “a sezioni contrapposte”, nel senso che le componenti delle due parti di cui è composto, ovvero l’Attivo ed il Passivo, sono riportate in due colonne affiancate.
Attività | Passività |
Immobilizzazioni
| Patrimonio Netto
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Fondo TFR | |
Fondi rischi ed oneri | |
Debiti con scadenza oltre l’anno | |
Attivo Circolante
| Debiti a breve termine
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Crediti con scadenza oltre l’anno | Ratei e risconti passivi
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Ratei e risconti attivi
| |
Totale Attivo | Totale Passivo |
Le due “sezioni”, una volta inserito il risultato dell’esercizio in corso, devono avere il medesimo totale. Inoltre, data la loro natura finanziaria, il saldo di chiusura dei conti patrimoniali, ossia quello al 31 dicembre di ogni anno, è identico a quello di apertura al 1° gennaio successivo.
Il Conto Economico e il risultato d’esercizio
Il conto Economico misura i costi ed i ricavi dell’esercizio, secondo il principio della competenza economica, determinando il risultato dell’esercizio, che confluirà nella voce Capitale Proprio dello Stato Patrimoniale.
Lo schema previsto dalla normativa europea per questo documento è quello “a valore delle produzione”.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (+) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione (+/-) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+/-) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio (+) | = Reddito operativo della gestione caratteristica |
= Valore della produzione | Interessi attivi ed altri proventi finanziari (+) |
Acquisti materie prime e sussidiarie (-) Var. rimanenze materie prime e sussidiarie (+/-) Lavorazioni esterne (-) Costi industriali e altri servizi industriali (-) Costi commerciali (-) Prestazioni di servizi, costi amm. e gen. (-) Costi di ricerca e sviluppo (-) | Interessi passivi ed altri oneri finanziari (-) |
= Valore aggiunto | = Reddito di competenza |
Costi del personale (retribuzioni, oneri sociali, accantonamenti TFR) (-) | Proventi straordinari (+) Oneri straordinari (-) |
= Margine operativo lordo | = Risultato ante imposte |
Ammortamenti (-) Svalutazioni (-) Accantonamenti a fondi rischi ed oneri (-) Costi di locazione e canoni di leasing (-) | Imposte (-) |
Costi di locazione e canoni di leasing (-) | = Risultato d’esercizio |
Rilevando voci di competenza di un solo anno, i conti economici azzerano il loro saldo nel conto risultato d’esercizio a fine anno ed avranno riapertura a 0 il 1° gennaio successivo.
La nota integrativa e l’analisi del dettaglio
La nota integrativa ha la funzione di analizzare nel dettaglio quanto contenuto nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico, facendo ricorso sia a tabelle specifiche (che mettono in evidenza sia il saldo dei vari conti che le operazioni che, nel corso dell’anno, hanno determinato detti saldi) che a parti descrittive.
Da questa breve panoramica emerge come il Bilancio d’Esercizio sia un documento complesso, non coincidente con la semplice somma delle scritture contabili. Le scritture di assestamento ed il rispetto dei principi contabili, poi, lo rendono una fotografia attendibile dell’andamento economico e finanziario dell’impresa nell’esercizio.