L'affitto del terreno agricolo e il caso in cui l'affittuario non paghi è tema sempre attuale, purtroppo, nella richiesta di consulenze legali.
Sono sempre tantissime le segnalazioni che arrivano al nostro indirizzo redazione@omnitrattore.it circa il tema di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento. Proviamo a chiarire cosa fare se l'affittuario che non paga, non è una persona fisica ma una società strutturata SRL.
Gentile Redazione, sono proprietario di un fondo che ho affittato ad una società agricola (SRL); da qualche tempo l’affittuario ha smesso di pagare i canoni accumulando una discreta morosità.
Mi sono rivolto all’associazione coltivatori presso cui avevamo stipulato il contratto di affitto e mi hanno detto che la società è stata chiusa; cosa posso fare? Grazie, Lucio.
Gentile lettore, per prima cosa le consigliamo di fare una visura della società al fine di verificarne lo stato attuale; società “chiusa” potrebbe voler dire che la stessa è in liquidazione oppure che è cessata e cancellata dal Registro delle Imprese.

I due scenari possibili
Nel primo caso (liquidazione) la società è ancora esistente, non è attiva, ma “in liquidazione” appunto, e come tale dovrebbe ancora essere iscritta nel registro delle Imprese; questo vuol dire che Lei ben potrebbe chiedere i canoni non pagati, le indennità di occupazione, la risoluzione del contratto e quant’altro al liquidatore, esattamente come se la società fosse normalmente operativa.
Il liquidatore, infatti, è il soggetto preposto all’amministrazione della società che deve liquidare, portando a chiusura tutti i rapporti pendenti.
Nel caso in cui la società dovesse invece risultare cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, bisognerà innanzi tutto verificare se ci sono stati riparti tra i soci al momento della chiusura; in caso affermativo, ci si potrà rivalere sui soci medesimi personalmente, nei limiti di quanto gli stessi hanno ricevuto in sede di riparto.

In caso contrario, invece, oppure nel caso in cui i soci abbiamo ricevuto somme insufficienti a sanare la morosità della società, non si potrà far nulla se non chiederne il fallimento, anche se cessata e cancellata dal Registro delle Imprese, “riportandola in vita”, in persona del liquidatore; ma ciò solo entro il termine di un anno dalla sua effettiva cancellazione dal Registro delle Imprese.