Ci è arrivata in redazione, all'indirizzo redazione@omnitrattore.it una richiesta di consulenza rispetto a un caso molto frequente nella giurisprudenza del diritto agrario, ovvero a ciò che concerne il diritto su un terreno in comunione ereditaria e in particolare su diritti e poteri dei comproprietari e lo scioglimento della comunione.

 

Redazione di OmniTrattore.it,

sono Paolo, mia mamma ed i suoi tre fratelli sono comproprietari di un terreno ereditato dai genitori. I miei tre zii (non sposati e senza figli e di età compresa tra i 70 e gli 80 anni) hanno da sempre coltivato il terreno (promettendomi che un giorno sarebbe stato tutto mio) ma ora scopro che hanno intenzione di liquidare la quota di proprietà di mia mamma e procedere con la vendita del terreno a terzi. Possono davvero agire in questo modo? La cosa mi dispiacerebbe molto perchè io vorrei da sempre diventare agricoltore e lavorare quei terreni e l’ho anche sempre detto ai miei zii che però non mi hanno mai consentito di lavorare con loro.

Cosa mi consigliate di fare?

Grazie, Paolo.

Gentile Paolo, il tuo quesito offre lo spunto per affrontare due differenti temi: quello dei poteri del singolo comproprietario in caso di uso esclusivo della cosa da parte di altri comunisti, e quello dello scioglimento della comunione ereditaria.

Punto di partenza è il principio che nessuno dei comproprietari può costringere gli altri a prendere decisioni non condivise relativamente al terreno condiviso; i tuoi zii, dunque, non possono costringere tua madre ad accettare una somma a titolo di liquidazione.

Terreno agricolo in comunione ereditaria

Tua madre ed i tuoi zii sono tutti comproprietari del terreno con i medesimi diritti (e presumo peraltro anche con le medesime quote) e, conseguentemente, qualunque decisione relativa all’immobile dovrà essere presa di comune accordo da tutti i comproprietari.

Serve il consenso di vendita

Giuridicamente parlando, se i tuoi zii volessero addivenire ad uno scioglimento della comunione ereditaria mediante vendita a terzi del bene, dovrebbero comunque ottenere il consenso alla vendita da parte di tua madre e, quindi, o procedere insieme ad essa alla vendita del terreno al terzo con un unico atto al quale parteciperanno tutti e quattro i fratelli, dividendo poi il ricavato in parti uguali; oppure potranno procedere prima all’acquisto della quota della tua mamma e poi vendere il terreno a terzi.

Evidentemente, la prima soluzione risulterebbe più garantista degli interessi economici di tua madre che sarebbe così certa di ricevere l’esatto valore di mercato della propria quota o, quanto meno, il medesimo importo ricevuto anche dai tuoi fratelli.

Il giudizio di divisione

Se, invece, tua madre non fosse d’accordo con la vendita al terzo e i fratelli volessero comunque procedere con lo scioglimento della comunione ereditaria, potrebbero farlo solo passando per un giudizio di divisione, incardinando in prima battuta una procedura di mediazione (all’interno della quale potrete magari anche trovare un accordo) e, in caso di esito negativo della mediazione, adire il Tribunale.

Preciso inoltre, per completezza, che il giudizio di divisione può avere tre differenti esiti: in primo luogo, ogni coerede (e quindi anche tua mamma) può chiedere l’assegnazione a sè di tutto il bene con il versamento agli altri comproprietari del corrispettivo corrispondente alla quota di ciascuno (corrispettivo che, se non vi fosse accordo tra le parti, verrebbe definito da un tecnico nominato dal giudice in corso di causa).

Terreno agricolo in comunione ereditaria

Diversamente, se nessuno dei coeredi è interessato a chiedere l’assegnazione diretta del bene, il Tribunale, nel caso in cui il bene sia “comodamente divisibile”, procede, con l’ausilio di consulenti tecnici allo scopo nominati, con la definizione della massa da dividere, la formazione dei lotti e l’attribuzione di ciascuno di essi ad ogni coerede.

Se i coeredi hanno quote tra loro diverse, verranno individuati lotti di diverso valore assegnati poi ai comproprietari a seconda del valore appunto; se, invece, i comproprietari concorrono tutti in misura uguale e non trovano un accordo sulla ripartizione, l’assegnazione di ciascuna porzione avverrà mediante estrazione a sorte; nel caso in cui, invece, il bene non sia “comodamente divisibile” si procederà con la vendita all’asta del bene medesimo e con la suddivisione del ricavato tra i proprietari, ciascuno per la propria quota.

La richiesta per il mancato godimento del bene

In sede di divisione, però, e veniamo ad un aspetto molto interessante per voi, tua madre potrà chiedere che le venga riconosciuto un corrispettivo per il mancato godimento del bene ereditario.

Esproprio terreno “agricolo” e calcolo della indennità

In tali situazioni, infatti la giurisprudenza, anche di Cassazione, è spesso intervenuta chiarendo che il coerede (o nel vostro caso “i coeredi”) che ha avuto il possesso esclusivo di uno o più beni ereditari è tenuto al rendiconto della gestione nei confronti degli altri, e che, accanto al suo diritto di recuperare le eventuali spese sostenute per il miglioramento del bene medesimo, ha il dovere, qualora gli altri coeredi ne facciano espressa richiesta in sede di divisione giudiziale, di restituire loro i frutti civili derivanti dal bene medesimo quale ristoro della privazione della utilizzazione ”pro quota” del bene comune e dei relativi profitti.