Occhio: i passaggi interni allevamento–macelleria sono imponibili
Agenzia delle Entrate 151/2026, articolo 34 e 36 Dpr 633/1972: allevamento avicolo e macellazione vanno separati ai fini Iva.
L’apertura di uno spaccio aziendale in una società agricola che già svolge allevamento avicolo in regime speciale Iva agricolo ex articolo 34 del Dpr 633/1972 cambia subito il quadro fiscale: i passaggi interni di beni tra allevamento e macellazione non sono neutri, ma costituiscono vere e proprie cessioni imponibili. L’errore tipico è trattare il trasferimento degli animali alla macellazione come un giroconto senza fattura, con il rischio di contestazioni su Iva, registri e dichiarazioni. Il tema è tornato di stretta attualità anche per effetto della recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 151 del 23 luglio 2026, che ha riguardato proprio una società agricola con allevamento avicolo e produzione di elaborati di carne.
Quando i passaggi interni diventano imponibili Iva
I passaggi di beni interni tra attività separate dell’impresa (in questo caso allevamento e macellazione/spaccio) costituiscono, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, cessioni imponibili con obbligo di fatturazione. Il momento impositivo scatta quando il bene passa dall’attività in regime speciale agricolo a quella in regime ordinario, cioè quando gli animali vivi escono contabilmente dall’allevamento per entrare nel ciclo di macellazione e vendita al dettaglio.
Nel caso di società agricola che alleva polli, anatre, faraone, capponi, oche cedendo animali vivi in regime speciale, il trasferimento degli stessi animali all’attività di macellazione gestita in regime ordinario integra una cessione imponibile. Non rileva che il soggetto Iva sia lo stesso: il passaggio interno fra attività, in presenza di contabilità separate, viene trattato come se avvenisse tra soggetti distinti, con tutte le conseguenze in termini di base imponibile, fatturazione e registrazioni.
Regime speciale allevamento e regime ordinario macellazione
L’attività di allevamento rientra nel regime speciale Iva agricolo dell’articolo 34 del Dpr 633/1972, poiché gli animali vivi figurano nella tabella A, parte prima, allegata al decreto Iva. Su queste cessioni l’imposta sul valore aggiunto si applica con il meccanismo delle percentuali di compensazione, che sostituisce la detrazione ordinaria, semplificando la gestione dell’imposta per chi alleva e vende animali vivi direttamente alla clientela.
L’attività di macellazione, seguita dalla vendita delle carni fresche e degli insaccati nello spaccio aziendale, non rientra nel regime speciale, perché i prodotti derivati dalla macellazione non sono compresi nella medesima tabella A, parte prima. Quando la macellazione con vendita al pubblico è svolta in modo sistematico, ad esempio tramite punto vendita fisso, essa costituisce attività distinta in regime Iva ordinario, con obbligo di applicare le regole ordinarie di detrazione e liquidazione autonoma rispetto all’allevamento.
Come fatturare i passaggi interni tra attività
Il trasferimento degli animali allevati dall’attività in regime speciale a quella in regime ordinario di macellazione richiede l’emissione di una fattura interna ai sensi dell’articolo 21 del Dpr 633/1972. La fattura va emessa al momento del passaggio, indicando come cedente l’attività di allevamento e come cessionaria l’attività di macellazione, utilizzando la stessa partita Iva della società ma con distinta numerazione e corretta imputazione nei rispettivi registri Iva.
La base imponibile di questi passaggi interni è il valore normale degli animali ceduti, ossia il valore che avrebbero in condizioni di libera concorrenza in quel momento. Una pratica operativa diffusa consiste nel parametrarsi ai prezzi medi praticati a terzi per animali simili, documentando i criteri adottati. L’imposta esposta in fattura segue poi le regole del regime speciale in uscita dall’allevamento e diventa Iva a credito per l’attività di macellazione in regime ordinario, da portare in detrazione nelle sue liquidazioni.
Pluriattività, attività connesse e contabilità Iva separate
Quando l’impresa agricola affianca stabilmente all’attività di allevamento l’attività di macellazione e spaccio aziendale, si configura una situazione di pluriattività per la quale trova applicazione l’articolo 36, comma 4, del Dpr 633/1972. Non si è in presenza di “impresa mista” in unico regime, ma di più attività da gestire con contabilità Iva separate, pur rimanendo unica la partita Iva assegnata alla società agricola.
L’obbligo di separazione comporta: mantenimento di una sola partita Iva per tutte le attività; numerazione distinta delle fatture per ciascuna attività; tenuta di registri separati (fatture emesse, corrispettivi, acquisti) per allevamento e macellazione; liquidazioni Iva autonome per ogni attività, secondo le rispettive regole e scadenze; un unico versamento Iva, determinato dalla somma algebrica dei saldi di ciascuna attività; dichiarazione annuale Iva unica, con moduli distinti per ogni contabilità separata. In fase di pianificazione societaria può risultare utile valutare, anche alla luce delle novità su società agricole e fisco 2026, la struttura più efficiente per le diverse linee di attività.
Per la qualificazione civilistica e ai fini delle imposte sui redditi dell’attività di lavorazione e vendita di carne avicola, chi gestisce allevamento e macellazione deve inoltre tenere conto dei chiarimenti forniti dalla risposta n. 151 del 23 luglio 2026 dell’Agenzia delle Entrate: la produzione di elaborati crudi a base di carne avicola può essere considerata attività agricola connessa e, in presenza del requisito della prevalenza della materia prima aziendale, accedere alla determinazione catastale del reddito ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) solo se le lavorazioni rientrano tra quelle individuate dal decreto ministeriale 13 febbraio 2015; negli altri casi trova applicazione il regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’articolo 56-bis del Tuir.
Consigliati per te
Riso italiano in ginocchio: siccità e import a dazio zero
Via libera agli abbattimenti degli storni in Puglia: cosa cambia
Scintille tra CAI Agromec e UNCAI: Marche aprono l'Albo
LEMKEN sbarca nel Nord Italia con Agribertocchi: cosa cambia
Valle d’Aosta senza nuovi parchi solari: perché lo spreco?
CNH: ricavi in rialzo, utile crolla — allarme per i concessionari
Lollobrigida: ristori per siccità e 136 mln per rincari

