Agrivoltaico e rinnovabili in zona agricola: le nuove regole
La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale e limite tra 0,8% e 3% della SAU
La disciplina delle rinnovabili in zona agricola cambia in modo significativo con la legge 4/2026, che ha convertito il decreto legge 175/2025 e riscritto il Testo unico sulle fonti rinnovabili — il Dlgs 190/2024.
Per le aziende agricole e per chi opera nel settore agrivoltaico, il nuovo impianto introduce regole più chiare su dove è possibile installare impianti, con quali limiti quantitativi e a quali condizioni, superando il precedente sistema basato su leggi regionali frammentate e discrezionalità caso per caso.
Agrivoltaico: la continuità colturale e pastorale sul sito è condizione obbligatoria per legge, con verifica comunale ogni cinque anni.
Il catalogo nazionale delle aree idonee
Il cuore della riforma è l'articolo 11-bis del Testo unico FER, che definisce direttamente per legge un catalogo delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. La logica è concentrare gli impianti nei luoghi dove l'impatto ambientale e paesaggistico è minore: aree già compromesse o infrastrutturate come cave e miniere cessate, discariche chiuse, sedimi ferroviari e autostradali, aree aeroportuali e beni pubblici.
Per gli impianti fotovoltaici rientrano tra le aree idonee anche i parcheggi — limitatamente alle coperture — gli invasi idrici, le aree interne a stabilimenti industriali e una fascia agricola di prossimità entro 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Sono inoltre idonee le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.
Per il biometano, le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali sono considerate idonee, insieme alle aree interne a impianti industriali e alle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non oltre 500 metri dallo stesso impianto.
Agrivoltaico: continuità colturale come condizione necessaria
La riforma dedica attenzione specifica all'agrivoltaico, che viene tipizzato in termini funzionali dall'articolo 4, lettera f-bis del Testo unico: l'impianto deve preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito. Non si tratta di una raccomandazione ma di una condizione strutturale, presidiata da sanzioni e da una verifica comunale quinquennale prevista dall'articolo 11, comma 8.
Aree agricole idonee tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale: la legge 4/2026 fissa i limiti quantitativi per le rinnovabili in campo.
Sono consentiti moduli elevati da terra e strumenti di agricoltura digitale o di precisione, purché coerenti con la continuità agricola. L'installazione di impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente elevati è sempre consentita. Una precisazione che tutela sia i produttori di energia sia gli agricoltori, garantendo che il suolo agricolo rimanga effettivamente coltivato e non venga sottratto alla produzione primaria.
I limiti quantitativi sulla SAU regionale
Per evitare un consumo eccessivo di suolo agricolo, la riforma introduce vincoli quantitativi precisi. Le aree agricole idonee non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della Superficie Agricola Utilizzabile regionale. Nel computo rientrano le superfici degli impianti agrivoltaici e le Regioni possono includere anche le aree idonee ex articolo 11-bis, comma 1 del Testo unico che ricadono in zona agricola.
Sono possibili differenziazioni del limite massimo a livello comunale, con un monitoraggio periodico per verificare il contributo delle singole Regioni al raggiungimento degli obiettivi nazionali di potenza installata al 2030. Per favorire l'equilibrio tra territori, Regioni e Province autonome possono stipulare accordi di trasferimento statistico di quote di potenza.
Biometano in zona agricola entro 500 metri da aree industriali: le nuove aree idonee ampliano le opportunità per le aziende del settore primario.
Procedimenti autorizzativi più rapidi
Sul piano operativo, la riforma introduce semplificazioni significative. Per gli interventi in area idonea che rientrano negli allegati A e B del Testo unico — attività libera e Procedura Abilitativa Semplificata — non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ma solo un parere obbligatorio non vincolante dell'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio. Per l'Autorizzazione Unica i termini del procedimento sono ridotti di un terzo e, decorso inutilmente il termine per il parere, l'autorità procedente provvede comunque.
Le Regioni erano chiamate a individuare per legge ulteriori aree idonee rispetto al catalogo nazionale entro il 22 marzo 2026. Diverse Regioni — tra cui Abruzzo, Umbria, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Lombardia — hanno già avviato o completato le relative iniziative legislative.
Piattaforma aree idonee Mase-GSE: la mappatura online per verificare la coerenza localizzativa prima di avviare la progettazione
La piattaforma aree idonee: uno strumento per la progettazione
Il Mase, con il supporto del GSE, ha messo a disposizione una Piattaforma aree idonee che consente di consultare una mappatura aggiornata delle aree potenzialmente idonee, integrando dati ufficiali e informazioni geografiche settoriali. Per le aziende agricole e gli operatori del settore agrivoltaico non si tratta di un titolo abilitativo, ma di un supporto tecnico alla progettazione preliminare che permette di verificare la coerenza localizzativa e ridurre il rischio di rilievi in fase istruttoria.
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