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Agrivoltaico e rinnovabili in zona agricola: le nuove regole

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale e limite tra 0,8% e 3% della SAU

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale obbligatoria e limite tra 0,8% e 3% della SAU regionale
Foto di: OmniTrattore.it

La disciplina delle rinnovabili in zona agricola cambia in modo significativo con la legge 4/2026, che ha convertito il decreto legge 175/2025 e riscritto il Testo unico sulle fonti rinnovabili — il Dlgs 190/2024.

Per le aziende agricole e per chi opera nel settore agrivoltaico, il nuovo impianto introduce regole più chiare su dove è possibile installare impianti, con quali limiti quantitativi e a quali condizioni, superando il precedente sistema basato su leggi regionali frammentate e discrezionalità caso per caso.

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale obbligatoria e limite tra 0,8% e 3% della SAU regionale

Agrivoltaico: la continuità colturale e pastorale sul sito è condizione obbligatoria per legge, con verifica comunale ogni cinque anni.

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Il catalogo nazionale delle aree idonee

Il cuore della riforma è l'articolo 11-bis del Testo unico FER, che definisce direttamente per legge un catalogo delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili. La logica è concentrare gli impianti nei luoghi dove l'impatto ambientale e paesaggistico è minore: aree già compromesse o infrastrutturate come cave e miniere cessate, discariche chiuse, sedimi ferroviari e autostradali, aree aeroportuali e beni pubblici.

Per gli impianti fotovoltaici rientrano tra le aree idonee anche i parcheggi — limitatamente alle coperture — gli invasi idrici, le aree interne a stabilimenti industriali e una fascia agricola di prossimità entro 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento. Sono inoltre idonee le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri.

Per il biometano, le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali sono considerate idonee, insieme alle aree interne a impianti industriali e alle aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non oltre 500 metri dallo stesso impianto.

Agrivoltaico: continuità colturale come condizione necessaria

La riforma dedica attenzione specifica all'agrivoltaico, che viene tipizzato in termini funzionali dall'articolo 4, lettera f-bis del Testo unico: l'impianto deve preservare la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito. Non si tratta di una raccomandazione ma di una condizione strutturale, presidiata da sanzioni e da una verifica comunale quinquennale prevista dall'articolo 11, comma 8.

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale obbligatoria e limite tra 0,8% e 3% della SAU regionale

Aree agricole idonee tra lo 0,8% e il 3% della SAU regionale: la legge 4/2026 fissa i limiti quantitativi per le rinnovabili in campo.

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Sono consentiti moduli elevati da terra e strumenti di agricoltura digitale o di precisione, purché coerenti con la continuità agricola. L'installazione di impianti agrivoltaici con moduli adeguatamente elevati è sempre consentita. Una precisazione che tutela sia i produttori di energia sia gli agricoltori, garantendo che il suolo agricolo rimanga effettivamente coltivato e non venga sottratto alla produzione primaria.

I limiti quantitativi sulla SAU regionale

Per evitare un consumo eccessivo di suolo agricolo, la riforma introduce vincoli quantitativi precisi. Le aree agricole idonee non possono essere inferiori allo 0,8% né superiori al 3% della Superficie Agricola Utilizzabile regionale. Nel computo rientrano le superfici degli impianti agrivoltaici e le Regioni possono includere anche le aree idonee ex articolo 11-bis, comma 1 del Testo unico che ricadono in zona agricola.

Sono possibili differenziazioni del limite massimo a livello comunale, con un monitoraggio periodico per verificare il contributo delle singole Regioni al raggiungimento degli obiettivi nazionali di potenza installata al 2030. Per favorire l'equilibrio tra territori, Regioni e Province autonome possono stipulare accordi di trasferimento statistico di quote di potenza.

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale obbligatoria e limite tra 0,8% e 3% della SAU regionale

Biometano in zona agricola entro 500 metri da aree industriali: le nuove aree idonee ampliano le opportunità per le aziende del settore primario.

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Procedimenti autorizzativi più rapidi

Sul piano operativo, la riforma introduce semplificazioni significative. Per gli interventi in area idonea che rientrano negli allegati A e B del Testo unico — attività libera e Procedura Abilitativa Semplificata — non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, ma solo un parere obbligatorio non vincolante dell'amministrazione preposta alla tutela del paesaggio. Per l'Autorizzazione Unica i termini del procedimento sono ridotti di un terzo e, decorso inutilmente il termine per il parere, l'autorità procedente provvede comunque.

Le Regioni erano chiamate a individuare per legge ulteriori aree idonee rispetto al catalogo nazionale entro il 22 marzo 2026. Diverse Regioni — tra cui Abruzzo, Umbria, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Lombardia — hanno già avviato o completato le relative iniziative legislative.

La legge 4/2026 ridisegna le aree idonee per le rinnovabili: per l'agrivoltaico continuità colturale obbligatoria e limite tra 0,8% e 3% della SAU regionale

Piattaforma aree idonee Mase-GSE: la mappatura online per verificare la coerenza localizzativa prima di avviare la progettazione

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La piattaforma aree idonee: uno strumento per la progettazione

Il Mase, con il supporto del GSE, ha messo a disposizione una Piattaforma aree idonee che consente di consultare una mappatura aggiornata delle aree potenzialmente idonee, integrando dati ufficiali e informazioni geografiche settoriali. Per le aziende agricole e gli operatori del settore agrivoltaico non si tratta di un titolo abilitativo, ma di un supporto tecnico alla progettazione preliminare che permette di verificare la coerenza localizzativa e ridurre il rischio di rilievi in fase istruttoria.