Bonus trattore nuovo: c'è il credito d'imposta 5.0 modificato.

Un errata corrige del Mimit estende l’incentivo ai mezzi agricoli e forestali a combustibile fossile. Purché di categoria Stage V.

I mezzi agricoli e forestali, come definiti dal regolamento Ue n. 2013/167 e dal regolamento Ue n. 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile rimangono ammissibili al credito d’imposta del piano Transizione 5.0.

L'acquisto di tali beni è consentito, però, solo se è funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti.

Bonus trattore nuovo: credio d'imposta 5.0 modificato

Bonus trattore nuovo: credito d'imposta 5.0 modificato

La rettifica ministeriale

A precisarlo è un errata corrige del ministero delle imprese e del made in Italy (prot n. 25914 del 19 agosto 2024) alla circolare operativa del Mimit e del Gse del 16 agosto 2024 (si veda ItaliaOggi del 20 agosto 2024). La correzione definisce meglio i limiti della variazione sulla normativa. 

Con l’entrata in vigore del regolamento europeo 2016/1628, comunemente denominato Stage V, vengono definite le linee guida ed i limiti delle emissioni dei gas dei motori diesel.

Questo regolamento ha influito anche sulla progettazione delle Nrmm (Macchine Mobili non stradali), categoria di cui fanno parte, ad esempio, i gruppi elettrogeni destinati ad essere trasportati.

Dal primo ottobre 2022 tutti i propulsori dei trattori agricoli, anche quelli con potenze tra 56 e 130 kW (tra 75 e 175 cavalli), dovevano essere conformi al nuovo standard sulle emissioni Stage V, come previsto dal regolamento delegato n. 518/2022.

Bonus trattore nuovo: credio d'imposta 5.0 modificato

La circolare di metà agosto

Per questo, la circolare del 16 agosto 2024, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del decreto Mimit Transizione 5.0 del 24/7/2024 (Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), ricorda che non sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione con investimenti destinati ad attività direttamente connesse all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, con alcune eccezioni.

La prima riguardante attività e mezzi per i quali l’uso a valle di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile, per via della loro tempestiva transizione verso un funzionamento senza combustibili fossili.

La seconda appunto riguarda i veicoli agricoli e forestali come meglio precisato dall’errata corrige del 19 agosto.