È stato definitivamente pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il nuovo Regolamento operativo che recepisce le modifiche approvate dal MiPAAF attraverso l'Avviso del 23 settembre 2022, per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dalla misura PNRR “Parco Agrisolare".

Parco Agrisolare: ecco il regolamento

È quindi questo il momento opportuno per attivarsi nello svolgere tutte le pratiche per la richiesta considerando che le risorse a disposizione ammontano a 1,5 miliardi di euro.

Le domande vanno caricate sul portale dedicato sull’Area Clienti del GSE e le agevolazioni verranno concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 27 settembre 2022, fino alle ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2022, attraverso il portale Area Clienti.

C'è tempo fino al 27 ottobre

Fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022 sarà impossibile presentare istanza di accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con il bando “Parco Agrisolare”, previsti dal Decreto MIPPAF del 25 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, per l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

Parco Agrisolare: ecco il regolamento

Regolamento Operativo: come cambia

Le modifiche apportate dal GSE riguardano le modalità di determinazione della capacità produttiva degli impianti in funzione del consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle aziende realizzatrici e le procedure per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su immobili diversi da fabbricati rurali (D/10).

A supporto degli operatori impegnati nel caricamento delle istanze, il Gestore ha inoltre pubblicato sul portale e sul proprio canale Youtube un tutorial dedicato al processo di caricamento.

Parchi Agrisolari: cosa si sovvenziona

Ricordiamo che con il bando “Parco Agrisolare” verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, devono prevedere l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp. Inoltre sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Gli interventi di riqualificazione supplementari

Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture come ad esempio la rimozione e smaltimento dell’amianto o dell'eternit dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente, la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti o quella di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).

Parco Agrisolare: ecco il regolamento

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, con il limite di 1 milione di euro per beneficiario. 

Le risorse nel quadriennio

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2, di cui 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, tabella 1A, del decreto, mentre 300 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, tabelle 2A e 3A, del decreto.

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

I soggetti beneficiari

Possono presentare domanda di accesso ai Fondi gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria, le imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso di prossima pubblicazione, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di affari inferiore a 7mila euro all’anno.