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Dal 27 settembre 2026: niente 'sostenibile' senza certificazione

EmpCo, ISO 50001, carbon farming: dal 2026 claim green sotto audit, multe fino a 10 milioni e 4% del fatturato

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Foto di: OmniTrattore.it
Cristian Furini Cristian Furini

Dal 27 settembre 2026 in Italia non si potrà più scrivere "prodotto sostenibile" o "a basso impatto" su un'etichetta senza uno schema di certificazione indipendente alle spalle. Lo stabilisce il decreto legislativo 20 febbraio 2026 n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 nota come EmpCo, in vigore dal 24 marzo 2026 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Per le aziende agricole italiane il tema non è più solo comunicazione: chi vende con claim ambientali su etichette, siti o capitolati di gara dovrà dimostrarli con verifiche di terza parte. Le sanzioni previste arrivano fino a 10 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo nei casi transfrontalieri, una soglia che trasforma la scelta della certificazione da opzione di marketing a decisione di rischio d'impresa.

Certificazioni volontarie in agricoltura, quali contano davvero oggi

Tra gli schemi che restano realmente utili per l'impresa agricola ci sono quelli di produzione integrata (SQNPI), le certificazioni di filiera richieste dalla grande distribuzione e, in ambito più recente, gli strumenti legati alla carbon farming. Il Regolamento (UE) 2024/3012, il Carbon Removals Certification Framework, istituisce il primo quadro comune per certificare le rimozioni di carbonio, comprese le pratiche agricole che stoccano CO₂ nel suolo.

Certificazioni volontarie, quando convengono all’azienda agricola
La misurazione del carbonio nel suolo è uno degli elementi necessari per quantificare e verificare i risultati delle pratiche di carbon farming. OmniTrattore.it
Foto di: OmniTrattore.it

Il regolamento è in vigore dal dicembre 2024, ma con il secondo atto delegato del 10 luglio 2026 il quadro metodologico è stato esteso in modo specifico al carbon farming agricolo, includendo suoli minerali, agroforestazione, torbiere e afforestazione. Questo passaggio rende operative le regole tecniche per il settore agricolo e fa del framework un prerequisito per accedere ai mercati dei crediti di carbonio.

Senza una certificazione riconosciuta, il credito generato da una pratica agro-climatica non ha valore economico spendibile nei mercati regolati o volontari. Chi ha già investito in sistemi agroforestali per la cattura del carbonio si trova quindi con uno strumento in più per valorizzare interventi già fatti, purché inquadrati nelle metodologie ammesse dal framework europeo.

Resta invece una scelta strategica, non un obbligo, la certificazione di prodotto legata a filiere premium o a bandi pubblici con punteggi ambientali: qui la convenienza dipende dal volume di vendite intercettato e dal costo dell'audit, che va confrontato caso per caso con il ritorno commerciale atteso.

Standard ambientali e di gestione tra scelta strategica e nuovo quadro UE

La Direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica introduce un vincolo diverso, non commerciale ma gestionale: le organizzazioni con consumo energetico medio annuo superiore a 85 terajoule, pari a circa 23,6 milioni di chilowattora l'anno, devono adottare un sistema di gestione dell'energia certificato ISO 50001, o un sistema ambientale con audit energetico equivalente. Per gli operatori agroalimentari energivori, come essiccatoi, caseifici e impianti di lavorazione, questo requisito diventa concreto entro una data precisa.

La direttiva fissa infatti al 11 ottobre 2027 il termine entro cui le imprese sopra la soglia di 85 terajoule annui dovranno essere certificate, mentre il recepimento nazionale è avvenuto in ritardo rispetto alla scadenza dell’11 ottobre 2025. Il decreto attuativo italiano è stato pubblicato solo nel luglio 2026, lasciando alle aziende un margine temporale ridotto per organizzare audit, adeguamenti impiantistici e formazione interna.

Chi ha investito in impianti fotovoltaici aziendali per ridurre i consumi da rete si trova in una posizione diversa rispetto a chi dipende ancora da fonti energetiche esterne: la qualifica di società agricola con impianto fotovoltaico incide direttamente sulla soglia di consumo da monitorare e sulla convenienza di certificare il sistema energetico interno. La pianificazione dei nuovi investimenti energetici dovrà tener conto di questi obblighi e delle relative scadenze.

La Direttiva EmpCo aggiunge un secondo livello di pressione: dal 27 settembre 2026 l’uso di claim ambientali generici come "eco-friendly", "green" o "sostenibile" senza prove verificabili e riconosciute rientra tra le pratiche commerciali sleali sanzionabili. Per chi comunica sostenibilità senza schema certificato alle spalle, il rischio sanzionatorio diventa concreto entro questa data e richiede una revisione sistematica di etichette, siti e materiali promozionali.