Successione di terreni montani: chi ha diritto al codice M
L'agevolazione fiscale "codice M" per i terreni in zone montane può estendersi agli eredi, anche a chi non è IAP o coltivatore diretto
Quando una successione ereditaria include terreni agricoli situati in comuni classificati come montani, la normativa vigente prevede un regime fiscale agevolato noto come "codice M".
Si tratta di un beneficio che consente il pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa e l'esenzione totale dalle imposte catastali e di bollo. Una misura pensata per favorire la continuità delle imprese agricole di montagna, ma che nella pratica genera spesso incertezze interpretative tra gli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.
L'agevolazione si estende anche agli eredi non qualificati
Il beneficio spetta in prima battuta agli eredi che rivestono la qualifica di IAP (imprenditore agricolo professionale) o di coltivatore diretto iscritti all'INPS.
Il "codice M" si applica alle successioni di fondi rustici in comuni montani e garantisce l'imposta ipotecaria in misura fissa e l'esenzione da imposte catastali e di bollo. La disciplina è contenuta nell'art. 9, comma 2, del DPR 601/1973, modificato dalla Legge di Bilancio 2023.
Ma il legislatore, con la modifica introdotta dalla Legge 197/2022, ha ampliato la platea dei beneficiari: l'agevolazione si applica anche a chi, pur non risultando iscritto alla gestione previdenziale agricola, si impegna formalmente — con una dichiarazione contenuta nell'atto — a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo minimo di cinque anni.
Questo significa che, in una successione con più coeredi, il codice M non è riservato al solo erede qualificato: può estendersi a tutti i beneficiari indicati nella dichiarazione di successione per quel bene, purché ciascuno renda la propria dichiarazione d'impegno.
Le istruzioni tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di successione pubblicate dall'Agenzia delle Entrate lo confermano esplicitamente, precisando che l'agevolazione vale anche per chi non ha indicato autonomamente il codice M.
L'agevolazione non è automatica: ogni coerede non qualificato deve rendere una dichiarazione espressa di impegno alla conduzione diretta del fondo per almeno cinque anni. In mancanza, decade dal beneficio e si espone al recupero delle imposte ordinarie.
Decadenza e differenze rispetto all'agevolazione prima casa
A differenza dell'agevolazione prima casa — dove è sufficiente che i requisiti sussistano in capo a uno solo dei beneficiari per estendere il beneficio a tutti (art. 69, comma 3, L. 342/2000) — nel caso dei territori montani l'estensione non è automatica e richiede un'iniziativa individuale di ciascun coerede interessato.
Chi ottiene il beneficio senza essere iscritto alla gestione previdenziale agricola decade dall'agevolazione se, prima del decorso dei cinque anni, aliena volontariamente i terreni oppure cessa di coltivarli o condurli direttamente. La dichiarazione resa nell'atto è sufficiente a ottenere il trattamento agevolato, ma l'ufficio conserva la facoltà di verificarne la veridicità, come chiarito già dalla circolare ministeriale 85/1990 e ribadito dalla risposta a interpello 166 del 19 giugno 2025.
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