Fotovoltaico agricolo: nuove regole fiscali dal 2026
Fotovoltaico agricolo: dal 1° gennaio cambiano le norme per gli impianti a terra: agrivoltaico mantiene vantaggi
Fotovolyaico agricolo: nel 2026 cresce l'equilibrio tra energia rinnovabile e tutela del suolo.
Il legislatore italiano sta ridefinendo il quadro normativo per gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli, cercando di bilanciare sviluppo delle energie rinnovabili e salvaguardia della vocazione produttiva dei suoli. L'obiettivo è evitare che la corsa verso la produzione energetica comporti una conversione massiccia di superfici coltivabili, compromettendone la funzione alimentare primaria.
Le recenti disposizioni normative, contenute nel Decreto Agricoltura (Dl 63/2024) e nel successivo Dl 175/2025, introducono limitazioni generalizzate all'installazione di impianti fotovoltaici tradizionali su terreni agricoli, prevedendo deroghe solo in casi specifici. Queste restrizioni non rappresentano una chiusura verso le fonti rinnovabili, ma la volontà di distinguere nettamente tra sistemi che consumano suolo e tecnologie che lo preservano.
Il legislatore italiano sta ridefinendo il quadro normativo per gli impianti fotovoltaici installati su terreni agricoli, cercando di bilanciare sviluppo delle energie rinnovabili e salvaguardia della vocazione produttiva dei suoli
Agrivoltaico escluso dalle limitazioni
Il legislatore ha espressamente esonerato dai divieti gli impianti agrivoltaici, progettati per realizzare un effettivo "doppio uso" del terreno. Queste soluzioni tecnologiche permettono la continuità delle attività agricole e pastorali sotto e accanto ai moduli fotovoltaici, grazie a configurazioni costruttive che mantengono la funzionalità produttiva del suolo.
La distinzione tra fotovoltaico tradizionale a terra e agrivoltaico non è solo tecnica, ma assume rilevanza significativa anche sul piano fiscale. Gli impianti agrivoltaici non determinano occupazione del suolo incompatibile con la produzione primaria e, sotto il profilo funzionale, non possono essere equiparati agli impianti a terra convenzionali.
Modifiche alla tassazione dal 2026
Per gli impianti fotovoltaici tradizionali a terra che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2026, il nuovo comma 423-bis della legge 266/2005 – introdotto dalla legge 101/2024 di conversione del Dl 63/2024 – stabilisce un regime fiscale più restrittivo.
La produzione e cessione di energia elettrica e calorica eccedente la franchigia di 260.000 kWh annui concorrerà a formare reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Questi impianti vengono esclusi dalla tassazione forfettaria al 25% prevista dal comma 423 della medesima legge 266/2005.
Per gli impianti fotovoltaici tradizionali a terra che entreranno in esercizio dal 1° gennaio 2026, si stabilisce un regime fiscale più restrittivo
La franchigia di 260.000 kWh rimane compresa nel reddito agrario quando si applica o si può optare per l'imposizione catastale, mantenendo la precedente agevolazione per le produzioni contenute entro questa soglia.
Regime agevolato per agrivoltaico e impianti su edifici
Un'interpretazione sistematica della normativa conduce a ritenere che il comma 423-bis debba applicarsi esclusivamente agli impianti fotovoltaici tradizionali a terra.
Di conseguenza, per le aziende agricole, le società semplici e le società agricole in regime opzionale (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006) i cui impianti entreranno in esercizio nel 2026, la tassazione forfettaria del 25% sulla produzione eccedente la franchigia continuerà ad applicarsi per: impianti agrivoltaici di qualsiasi tipologia; impianti fotovoltaici installati su strutture aziendali esistenti (integrazione architettonica o parziale).
Questa differenziazione premia le soluzioni che coniugano produzione energetica e attività agricola, mantenendo inalterata la destinazione produttiva primaria dei terreni.
Salvaguardia per impianti già operativi
Il quadro fiscale rimane immutato per gli impianti fotovoltaici tradizionali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2025. Per questi sistemi il regime forfettario resta pienamente applicabile, indipendentemente dalla localizzazione a terra.
Il quadro fiscale rimane immutato per gli impianti fotovoltaici tradizionali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2025.
Gli operatori che stanno completando installazioni tradizionali hanno quindi interesse a concludere i lavori e ottenere l'entrata in esercizio entro la fine del 2025, per conservare i vantaggi fiscali del regime forfettario anche per gli anni successivi.
Criteri di connessione all'attività agricola
La circolare 32/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate ha definito i parametri per valutare la connessione della produzione fotovoltaica con l'attività agricola. La produzione derivante dai primi 260.000 kWh è sempre considerata connessa.
Per l'energia eccedente questa soglia, la connessione sussiste se si verifica almeno una di queste condizioni: impianti con integrazione architettonica su strutture aziendali esistenti; volume d'affari agricolo superiore a quello della produzione fotovoltaica eccedente (esclusi incentivi); oppure, entro 1 MW per azienda, possesso di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 10 kW oltre la soglia.
Criticità interpretative da risolvere
La normativa vigente presenta zone grigie che necessitano chiarimenti ufficiali. Il richiamo agli "impianti fotovoltaici con moduli a terra" contenuto nel comma 423-bis non specifica esplicitamente se ricomprenda gli impianti agrivoltaici.
Sul piano fiscale manca una definizione normativa autonoma di agrivoltaico, mentre la disciplina autorizzativa e la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenze 8029/2023 e 8258/2023) escludono espressamente l'equiparazione tra le due tipologie impiantistiche.
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