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Qualifica di società agricola per il fotovoltaico

Società agricola e fotovoltaico: quando l’energia supera l’agricoltura, come evitare la perdita dello status e restare nella CER.

Qualifica di società agricola per l'agrivoltaico
Foto di: OmniTrattore.it

Se una società agricola a responsabilità limitata, attiva nella coltivazione di cereali e nella produzione di olio, desiderasse installare due impianti fotovoltaici a terra per una potenza complessiva di circa 3 MW potrebbe continuare ad essere considerata agricola?

L’iniziativa include anche l’adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), la cui normativa impone che la produzione di energia non costituisca l’attività prevalente.

La domanda centrale è se, una volta operativi, i ricavi da energia possano superare quelli agricoli, determinando la perdita della qualifica di “agricola” e l’esclusione dalla CER con obbligo di restituzione dei contributi percepiti.

Agricoltura connessa: cosa prevede la circolare 32/E/2009

Secondo la circolare 32/E del 6 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è considerata un’attività agricola connessa, a condizione che sia svolta dallo stesso soggetto che opera in attività agricole principali (come coltivazione, allevamento o silvicoltura) e che gli impianti rispettino specifici limiti dimensionali.

I primi 200 kW di potenza nominale (corrispondenti a circa 260.000 kWh annui) sono considerati connessi in ogni caso.

Qualifica di società agricola per l'agrivoltaico

Secondo la circolare 32/E del 6 luglio 2009 dell’Agenzia delle Entrate, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è considerata un’attività agricola connessa

Foto di: OmniTrattore.it

La produzione eccedente può rientrare nell’ambito agricolo solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l’impianto è integrato su strutture aziendali esistenti, il fatturato agricolo supera quello derivante dall’energia eccedente, oppure si dimostrano adeguati ettari di terreno coltivato in rapporto alla potenza installata.

Il ruolo della sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2015

La sentenza n. 66 del 2015 della Corte Costituzionale ha ribadito che il legislatore, pur non imponendo limiti quantitativi, richiede che la produzione di energia sia effettivamente connessa all’attività agricola e non così rilevante da deformare la natura agricola della società.

Nel caso concreto esaminato, i ricavi da energia erano milioni di euro mentre quelli agricoli irrisori, portando gli organi tributari a considerare la società non più agricola, bensì industriale.

Qualifica di società “agricola”: requisiti formali e sostanziali

La qualifica di società agricola è subordinata a due requisiti formali: la denominazione sociale deve contenere l’espressione “società agricola”, e l’oggetto sociale deve riguardare esclusivamente le attività agricole elencate all’articolo 2135 del Codice civile.

La produzione di energia fotovoltaica è considerata un’attività connessa, purché ricorrano i vincoli previsti dalla circolare 32/E/2009.

Analisi del caso: impianti da 3 MW e prevalenza dell’energia

Nel caso specifico, con una potenza complessiva di 3 MW, si tratta certamente di un importo superiore ai limiti massimi consentiti per rientrare automaticamente nella connessione senza verifiche. Se i ricavi da energia eccedente superano quelli agricoli, la società potrà mantenere la qualifica agricola solo dimostrando di rientrare in uno dei casi previsti dalla circolare.

Qualifica di società agricola per l'agrivoltaico

La qualifica di società agricola prevede che la denominazione sociale deve contenere l’espressione “società agricola”, e l’oggetto sociale deve riguardare esclusivamente le attività agricole elencate all’articolo 2135 del Codice civile

Foto di: OmniTrattore.it

Tuttavia, il rischio è concreto, perché la produzione energetica di questa entità può facilmente superare il volume d’affari agricolo, mettendo a repentaglio la qualifica agraria.

Conviene mantenere la qualifica agricola?

La società agricola in questione non perde automaticamente lo status di società agricola qualora i ricavi da fotovoltaico diventino prevalenti. Per mantenere la qualifica serve un’analisi preventiva attenta per verificare se sussiste almeno uno dei requisiti della circolare: impianti integrati, volume d’affari agricolo prevalente, superficie coltivata adeguata.

In caso contrario, scatta la trasformazione dell’attività in industriale agli occhi del fisco, con conseguente perdita della connessione, decadenza dalla CER e obbligo di restituzione dei contributi contributi ricevuti.

Nell’ipotesi prospettata, dunque, è essenziale una consulenza fiscale approfondita per valutare se gli impianti da 3 MW rispettano i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla normativa. Solo così si può tutelare la permanenza dello status agricolo, accedere ai benefici fiscali previsti e rimanere all’interno della comunità energetica senza incorrere in sanzioni o richieste di recupero contributi.