Credito d’Imposta ZLS 2025: per mezzi, terreni, immobili agricoli
Credito d’Imposta ZLS 2025: Agevolazioni per le Aziende Agricole su Macchinari, Terreni e Immobili, incluse le ristrutturazioni
Buone notizie per le imprese agricole che operano nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS): a partire dal 22 maggio 2025 sarà possibile presentare domanda per accedere al credito d’imposta destinato agli investimenti produttivi, una misura che offre interessanti opportunità anche per il comparto agricolo.
Come funziona il credito d’imposta ZLS per l’agricoltura
Il beneficio riguarda gli investimenti effettuati tra 1° gennaio e 15 novembre 2025 nelle aree ZLS, con un’attenzione particolare alle attività agricole che puntano al rinnovamento tecnologico e infrastrutturale.
Possono usufruirne le imprese che si occupano della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purché rispettino le condizioni fissate dal regolamento europeo sugli aiuti di Stato, noto come Regolamento GBER.
Il credito d’imposta è riservato a investimenti iniziali il cui valore non sia inferiore a 200.000 euro, con un tetto massimo fissato a 100 milioni di euro per ogni singolo progetto.
Sono agevolabili tutte le spese sostenute per l’acquisto di macchinari e attrezzature agricole nuove, sia tramite acquisto diretto che leasing operativo o finanziario.
Rientrano tra le spese ammesse anche quelle per l’acquisto di terreni agricoli e immobili strumentali destinati ad attività produttive in ambito agricolo, a patto che il loro valore non superi la metà del valore complessivo del progetto.
Sono inoltre considerate valide le spese per ampliamenti, ristrutturazioni e acquisizioni di immobili già esistenti, purché utilizzati per la lavorazione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.
Importi e condizioni
Il credito d’imposta è riservato a investimenti iniziali il cui valore non sia inferiore a 200.000 euro, con un tetto massimo fissato a 100 milioni di euro per ogni singolo progetto. Possono essere inclusi anche eventuali acconti versati e fatturati a partire dall’8 maggio 2024, purché riferiti a investimenti che saranno concretamente realizzati dal 1° gennaio 2025.
Va sottolineato che questa agevolazione non è destinata alle aziende agricole in difficoltà economica o a quelle impegnate esclusivamente nella produzione primaria. È infatti pensata per quelle realtà che aggiungono valore ai prodotti agricoli attraverso processi di trasformazione o di commercializzazione.
Tempistiche e modalità operative
Le imprese interessate dovranno inviare, esclusivamente per via telematica, la comunicazione di prenotazione delle risorse tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025, utilizzando il software gratuito “ZLS2025” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione, l’Agenzia rilascerà una ricevuta di presa in carico oppure comunicherà l’eventuale scarto della domanda, con indicazione delle motivazioni.
A investimento concluso, sarà necessario trasmettere una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025, per confermare che le spese indicate nella fase di prenotazione sono state effettivamente sostenute entro i termini fissati. La mancata trasmissione di questa comunicazione comporta la decadenza dal diritto all’agevolazione.
Certificazione degli investimenti
Tutte le spese devono essere certificate da un revisore legale, che avrà il compito di attestare la conformità degli investimenti rispetto alla documentazione contabile dell’impresa.
Nel caso in cui siano stati versati acconti nel corso del 2024, la certificazione dovrà specificare che tali somme rappresentano anticipi per investimenti che saranno realizzati nel 2025.
A investimento concluso, sarà necessario trasmettere una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025
Cumulo con altri incentivi
Il credito d’imposta ZLS è cumulabile con altri incentivi e contributi, inclusi quelli che non vengono considerati aiuti di Stato, a patto di rispettare i limiti di intensità e di importo massimo stabiliti dalla normativa europea.
È consentita anche la cumulabilità con misure non configurabili come aiuti di Stato fino alla copertura del 100% delle spese sostenute, sempre nel rispetto delle soglie previste. Nel caso in cui la somma tra il credito d’imposta e altri incentivi superi l’importo totale delle spese sostenute, il credito dovrà essere ridotto di un importo pari alla parte eccedente.
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