L'agricoltore o Imprenditore agricolo professionale perde tutti i benefici fiscali se non ha la qualifica. Per spiegarlo c'è un caso specifico, quello della contribuente che non si è iscritta tempestivamente alla gestione previdenziale e ha perso le agevolazioni.
Secondo quanto confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n.17411 del 16 giugno 2023,
l’acquirente che, in sede di acquisto di terreni agricoli, chiede di avvalersi dell’agevolazione prevista per gli imprenditori agricoli professionali e successivamente decade da tale beneficio, non può poi invocare il trattamento di favore riservato ai coltivatori diretti.
È però doveroso fare una piccola premessa su ciò che vuol dire imprenditore agricolo professionali.
La figura dell'imprenditore agricolo professionale
Tale figura è disciplinata dal decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004. In particolare, il primo comma dell’articolo 1 di tale decreto, definisce l’imprenditore agricolo professionale come colui che
in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.
Entro 24 mesi dalla richiesta il soggetto deve adeguarsi
Il quarto comma della stessa disposizione stabilisce che: all'imprenditore agricolo professionale persona fisica, che sia iscritto nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono riconosciuti i benefici fiscali in tema di imposizione indiretta previsti a favore del coltivatore diretto, persona fisica nel caso in cui, entro 5 anni dall’applicazione dell’agevolazione, si verifica la perdita dei requisiti sopra indicati, il beneficiario decade dalle agevolazioni.
Il comma 5-ter del citato articolo 1 del Dlgs n. 99/2004 prevede che le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale, si applicano anche ai soggetti che, pur non essendo già in possesso dei requisiti sopra indicati, hanno presentato istanza di riconoscimento della qualifica di Iap alla regione competente e si siano iscritti all’apposita gestione INPS.
Entro 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, il soggetto deve risultare in possesso dei requisiti, altrimenti decade dai benefici eventualmente goduti.
Dunque, anche l’imprenditore agricolo professionale può godere, in particolare, delle agevolazioni della “piccola proprietà contadina”, di cui al comma 4-bis dell’articolo 2 del Dl n. 194/2009, che prevedono il pagamento delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 200,00 € ciascuna e nel pagamento dell’imposta catastale con l’aliquota dell’1%.
Il caso di una contribuente
Tornando ora a quanto specificato in apertura, l'ordinanza citata è la "conseguenza" di un atto notarile mediante il quale una contribuente aveva acquistato alcuni terreni agricoli richiedendo le agevolazioni della “piccola proprietà contadina", dichiarando di aver presentato la domanda al fine di ottenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (“Iap”), impegnandosi (nello stesso atto) a conseguire i requisiti inerenti alla qualifica di imprenditore agricolo professionale entro 24 mesi dalla data di stipula dell’atto, così da poter godere delle agevolazioni del caso.
Però la contribuente, dopo aver chiesto le agevolazioni nella sua qualità di imprenditore agricolo professionale, il cui riconoscimento era ancora in itinere, era decaduta dalle agevolazioni in quanto, non aveva provveduto ad iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale degli Iap nei termini di legge.
La contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione e la sua tesi era stata prima accolta dal Ctp di Perugia con decisione n. 221 del 17 dicembre 2013 e poi respinta dalla Ctr dell’Umbria, con decisione n. 121/2015.
La Corte di cassazione precisa...
La Corte di cassazione, con la pronuncia in esame ha ribadito un principio consolidato, in base al quale
la sottoposizione di un atto ad una determinata tassazione, ai fini dell’imposta di registro, con il trattamento agevolato richiesto o, comunque, accettato dal contribuente, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di invocare – anche se in via subordinata – altra agevolazione, in quanto i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione e non possono rivivere, sicchè la decadenza dell’agevolazione concessa in quel momento preclude qualsiasi altro accertamento sulla base di altri presupposti di diritto o di fatto.
Dunque, è stata ritenuta legittima la tassazione ordinaria applicata a seguito della mancata possibilità di avvalersi delle agevolazioni in qualità di Imprenditore agricolo professionale.