Il fallimento dell'impresa agricola è un evento che purtroppo può capitare, soprattutto in un momento storico di grossa difficoltà di tutto il settore.
La frequenza di una possibile chiusura dell'attività agricola è aumentata negli ultimi anni a causa delle ripercussioni sul tessuto aziendale in seguito a pandemia e all'aumento sconsiderato dei costi di esercizio, soprattutto per fattori produttivi quali costi energetici, idrici e per l'acquisto di fitofarmaci, fertilizzanti o sementi.
Lo spunto per una riflessione in merito arriva da un quesito posto da un lettore i di OmniTrattore.it.
Gentile Redazione, è vero che un imprenditore agricolo non può mai essere dichiarato fallito? Grazie – Leonardo.
Caro Leonardo, l’esonero degli imprenditori agricoli dall’assoggettamento al fallimento, seppure sia la regola generale come stabilita dall’art. 1 della Legge Fallimentare, non può dirsi incondizionato.
Come ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione in una recente sentenza dello scorso agosto (la n. 16614), l’esonero viene meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, oppure quando le attività connesse di cui all’art. 2135 Codice Civile assumano rilievo prevalente e sproporzionato rispetto all’attività agricola essenziale esercitata.
Ricordiamo che le attività connesse sono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale (coltivazione diretta del fondo, selvicoltura o allevamento di animali), e le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese le attività agrituristiche e quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale.
La valutazione spetta al giudice
La valutazione circa la ricorrenza dei requisiti di connessione tra le attività commerciali e quelle agricole e circa la prevalenza di queste ultime, spetta al giudice il quale quindi, chiamato a dichiarare il fallimento di un’azienda, dovrà indagare, in concreto e nel caso specifico, se, indipendentemente da quanto risulta nell’oggetto sociale dell’azienda medesima, l’attività da essa svolta abbia natura agricola o meno, con la conseguenza che solo nel primo caso non potrà dichiararne il fallimento.
In definitiva, è vero che un imprenditore agricolo non può fallire, ma è anche vero che occorre bene indagare, caso per caso, ed accertare che sussista il collegamento funzionale con la terra e che le attività connesse eventualmente esercitate non abbiano rilevanza prevalente e sproporzionata rispetto all’attività di coltivazione diretta della terra, di selvicoltura e di allevamento di animali, poiché in caso contrario l’imprenditore sarà fallibile.