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Tfr operai agricoli a termine a Bari: versarlo ogni mese o a fine rapporto, cosa è davvero lecito

Bari-BAT, INPS, Fondo di Tesoreria: TFR all'8,63%, nel 2026 due vie lecite per gli operai agricoli a termine

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Foto di: OmniTrattore.it
Cristian Furini Cristian Furini

Per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Bari il trattamento di fine rapporto può essere corrisposto in due modi entrambi legittimi: mensilmente, come quota giornaliera in busta paga, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto. La differenza non è di dettaglio contabile: incide sulla liquidità aziendale e sugli obblighi verso il Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS, l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Cosa prevede l'accordo territoriale di Bari

L'accordo integrativo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti di Bari, sottoscritto il 14 ottobre 2024, stabilisce all'articolo 23 che il TFR va calcolato nella misura dell'8,63% come elemento della paga giornaliera. Questo significa che la quota maturata entra ogni mese nel cedolino, insieme agli altri elementi retributivi previsti dalle tabelle salariali applicate alle province di Bari e Barletta-Andria-Trani.

Tfr operai agricoli a termine a Bari, cosa è corretto
La corresponsione del TFR in busta paga o alla cessazione del rapporto comporta modalità di gestione differenti, da verificare alla luce delle disposizioni contrattuali applicabili. OmniTrattore.it
Foto di: OmniTrattore.it

La corresponsione mensile, quindi, non è una prassi tollerata ma una modalità espressamente prevista dalla contrattazione territoriale, e risulta preferibile perché riduce il rischio di contenzioso sulla liquidazione finale. Le istanze delle organizzazioni datoriali su questo punto sono state accolte dall'Ispettorato territoriale del lavoro, che ha annullato i verbali ispettivi che contestavano alle aziende l'erogazione giornaliera del TFR agli operai a tempo determinato, richiamando l'accordo integrativo firmato il 26 gennaio 2026.

L'articolo 27 e il nodo della liquidazione a fine rapporto

Il medesimo accordo provinciale contiene però un secondo riferimento, l'articolo 27, che disciplina la corresponsione delle competenze e dispone che l'erogazione del trattamento di fine rapporto avvenga «all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro». Una lettura testuale farebbe pensare che questa regola riguardi solo gli operai a tempo indeterminato, per i quali la cessazione coincide naturalmente con il momento del pagamento.

Tuttavia l'accordo collettivo non introduce una distinzione esplicita tra le due categorie di lavoratori, e questa assenza di specificazione non è stata colmata nemmeno dall'accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro siglato il 28 maggio 2026, che all'articolo 58 conferma la disciplina generale del trattamento di fine rapporto senza aggiungere precisazioni per i contratti a termine pugliesi. Di conseguenza anche la liquidazione del TFR al termine del rapporto, invece che mese per mese, resta una procedura corretta per gli operai a tempo determinato, in alternativa a quella mensile.

Cosa chiarisce l'INPS sul calcolo e sui versamenti

Il Messaggio INPS n. 1493 del 5 maggio 2026 chiarisce che gli operai agricoli a tempo determinato concorrono al computo della media annuale dei dipendenti e prende atto che, in alcune realtà territoriali, la contrattazione provinciale degli operai agricoli e florovivaisti già prevede per gli addetti alle operazioni di raccolta una liquidazione mensile del TFR in costanza di rapporto. Il messaggio fornisce quindi istruzioni operative agli addetti paghe su come gestire tali casi ai fini del Fondo di Tesoreria, senza introdurre ex novo questa facoltà nella contrattazione collettiva.

Sul fronte dei versamenti al Fondo di Tesoreria, il Messaggio INPS n. 1388 del 24 aprile 2026, emanato in attuazione dell'articolo 156 della legge di Bilancio 2026 e poi richiamato da una notizia INPS di aprile 2026, chiarisce che la soglia dimensionale che fa scattare l'obbligo contributivo si calcola sulle giornate di effettiva occupazione denunciate tramite UNIEMENS e PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario. La Circolare INPS n. 43 del 7 aprile 2026 conferma che i datori di lavoro agricoli devono applicare la contribuzione sul TFR secondo queste regole di settore, richiamando anche la precedente Circolare INPS n. 105 del 2007, che aveva esteso al settore agricolo l'obbligo di contribuzione al Fondo già valido per le aziende private con requisiti dimensionali analoghi.

Il contenzioso su Bari-BAT e il TFR giornaliero

Nel territorio di Bari e Barletta-Andria-Trani il tema del TFR giornaliero per gli operai a termine non è rimasto confinato a un aspetto contabile, ma è stato al centro di un contrasto recente tra l'interpretazione di INPS e quella dell'Ispettorato territoriale del lavoro. Confagricoltura Bari-BAT segnala che, in un verbale del 26 febbraio 2026, l'INPS ha ritenuto il TFR giornaliero imponibile ai fini fiscali ma non ai fini contributivi, posizione in netto contrasto con le contestazioni ispettive che chiedevano la regolarizzazione della contribuzione sul TFR giornaliero.

Questo disallineamento ha portato a iniziative sindacali e a una causa pilota davanti al Tribunale amministrativo regionale, con l'obiettivo di ottenere un chiarimento definitivo sul corretto trattamento del TFR degli operai agricoli a tempo determinato. Secondo la stessa Confagricoltura, con una comunicazione del 2 settembre 2026 è stato reso noto che l'Ispettorato territoriale del lavoro ha accolto i ricorsi pilota di alcune aziende e ha annullato i verbali, facendo riferimento a quanto previsto dall'accordo integrativo del contratto provinciale firmato il 26 gennaio 2026.

Il quadro civilistico e le implicazioni pratiche per le aziende

La base normativa di riferimento resta l'articolo 2120 del codice civile, che riconosce al prestatore di lavoro il diritto al trattamento di fine rapporto in ogni caso di cessazione, accantonando anno per anno una quota della retribuzione da rivalutare. Per le province pugliesi si aggiunge una fonte più specifica, il D.P.R. 27 giugno 1961, n. 916, che disciplina il trattamento economico dei lavoratori agricoli di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto rimandando ai contratti collettivi integrativi territoriali.

Per chi gestisce un'azienda agricola a Bari, che sia ditta individuale o società agricola, la scelta tra le due modalità va coordinata con il consulente del lavoro caso per caso, perché entrambe trovano fondamento nell'accordo provinciale e nelle istruzioni INPS più recenti. Vale la pena ricordare che la questione si intreccia anche con gli obblighi di automatismo del TFR nei contratti a termine dopo 60 giorni e con le regole sulla proroga o nuova assunzione nel contratto agricolo a termine, aspetti che incidono direttamente sul calcolo delle giornate utili ai fini contributivi.