Agrivoltaico in Campania: perché i 12 megawatt in Pas non bastano senza valutazioni ambientali
12 megawatt non bastano: in Campania la Pas passa da Tufer, Litar e 80% di produzione lorda vendibile aziendale
Un impianto agrivoltaico da 12 megawatt non può essere autorizzato in qualsiasi terreno agricolo della Campania con la sola procedura abilitativa semplificata, anche se la soglia di potenza lo consentirebbe. Lo chiarisce una pronuncia tecnica che risponde a un quesito specifico sull'applicazione del decreto correttivo alle fonti rinnovabili, ricordando che l'innalzamento procedurale non equivale a un'esenzione dalle verifiche ambientali e paesaggistiche previste dalla normativa vigente.
Il nodo riguarda l'interpretazione del Testo unico fonti energia rinnovabili (Tufer, decreto legislativo 190/2024) dopo le modifiche introdotte dal decreto legge 175/2025 e dalla legge 4/2026 di conversione. Il quesito chiedeva se, grazie all'innalzamento a 12 megawatt della soglia per la procedura abilitativa semplificata (Pas), fosse possibile realizzare un impianto di quella potenza in qualunque area agricola campana, senza valutazioni ambientali né il vincolo delle cosiddette "aree idonee".
Cosa cambia con la soglia dei 12 megawatt
Il decreto legislativo 190/2024 definisce i regimi amministrativi per costruzione ed esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, comprese le modifiche, i potenziamenti e i rifacimenti, oltre alle opere connesse indispensabili al loro funzionamento. L'articolo 1 del decreto chiarisce che questo impianto normativo riguarda il regime procedurale dell'intervento, distinguendo tra Pas, autorizzazione unica e attività libera a seconda della potenza e delle caratteristiche del progetto.
L'innalzamento della soglia a 12 megawatt, introdotto dal decreto correttivo, ha ampliato la platea di impianti agrivoltaici che possono accedere alla procedura semplificata invece che all'autorizzazione unica, più complessa. Questo passaggio riguarda però esclusivamente il regime procedimentale e non elimina gli obblighi di tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e urbanistica previsti da altre norme statali e regionali, che restano pienamente applicabili indipendentemente dalla soglia di potenza.
La posizione della Campania e le Litar
Per la Campania non risultano disposizioni regionali che equiparino indistintamente tutte le aree agricole a superfici automaticamente idonee per impianti agrivoltaici fino a 12 megawatt tramite Pas. Al contrario, la Regione ha aggiornato le proprie linee tecnico-agronomiche (Litar), introducendo requisiti specifici per questa tipologia di impianti che condizionano l'accesso alla procedura semplificata a verifiche ulteriori rispetto alla sola soglia di potenza.
Tra i requisiti previsti dalle Litar campane figura l'obbligo di una dichiarazione asseverata che attesti il mantenimento di almeno l'80% della produzione lorda vendibile aziendale, in attuazione dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 190/2024. A questo si aggiungono ulteriori verifiche tecnico-agronomiche che la Regione richiede prima di considerare ammissibile il progetto, indipendentemente dalla potenza dichiarata dal proponente.
Il limite di potenza non sostituisce le valutazioni ambientali
La Pas resta applicabile solo quando ricorrono tutte le condizioni previste dal decreto e a condizione che l'intervento non rientri in fattispecie che impongano comunque l'acquisizione preventiva di autorizzazioni, pareri o valutazioni ambientali stabiliti dalla normativa vigente. La soglia dei 12 megawatt, quindi, non sospende questi obblighi né li rende superflui per il solo fatto che la potenza dell'impianto rientri nel limite previsto dal correttivo.
Il limite introdotto dal decreto correttivo costituisce dunque esclusivamente una soglia procedimentale per l'accesso alla procedura abilitativa semplificata, non una generalizzata esenzione dalle valutazioni ambientali né un'autorizzazione a localizzare l'impianto in qualsiasi area agricola. Restano fermi gli eventuali vincoli ambientali, paesaggistici e territoriali, così come le condizioni ulteriori previste dalla legislazione statale e regionale applicabile al caso specifico, comprese le linee tecnico-agronomiche regionali già richiamate.
Il tema si inserisce in un quadro normativo ancora in evoluzione sulla collocazione degli impianti da fonti rinnovabili nei terreni agricoli, su cui questa testata è già intervenuta approfondendo le regole per agrivoltaico e rinnovabili in zona agricola e la questione, spesso dibattuta tra tecnici e amministrazioni, di quale impatto l'agrivoltaico abbia realmente sulle rese dei raccolti.
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