Redditi agricoli, le nuove regole al debutto
Dlgs 148/2026, articolo 32, 1° gennaio 2027: serre, vertical farm e crediti di carbonio nel nuovo perimetro fiscale
Le nuove regole sui redditi agricoli, annunciate come uno dei tasselli chiave della riforma fiscale del settore primario, sono fissate al debutto dal 1° gennaio 2027 per quanto riguarda il nuovo coordinamento con l’imposta sul valore aggiunto. Il pacchetto interviene sul confine tra reddito agrario e reddito d’impresa, tocca le attività connesse e consolida l’inquadramento tributario anche dei crediti di carbonio.
L’impatto riguarda imprese agricole individuali, società semplici, contoterzisti con attività miste e tecnici che seguono i piani fiscali aziendali. La nuova definizione di reddito agrario, il coordinamento con l’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi e le regole sugli immobili produttivi puntano a rendere più stabile il quadro impositivo per serre, vertical farm e coltivazioni innovative, già disciplinate a livello di reddito agrario dalle modifiche introdotte nel 2024.
Redditi agricoli, cosa cambia davvero
Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 ha aggiornato l’articolo 32 del DPR 917/1986, ridefinendo il perimetro del reddito agrario e il legame con il reddito d’impresa. Dal 1° gennaio 2027 la nuova impostazione sarà richiamata anche nell’articolo 34 del decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, consolidando la tassazione catastale per una parte delle attività agricole.
Un passaggio chiave riguarda le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Quando i prodotti provengono in prevalenza dalla coltivazione, anche se effettuata tramite fabbricati o serre, queste attività continuano a generare reddito agrario con determinazione catastale, entro i limiti fissati dal legislatore.
Secondo le indicazioni disponibili il riconoscimento del reddito agrario resta legato al criterio di prevalenza dei prodotti propri e a un tetto pari al doppio della superficie agraria disponibile; oltre questi limiti la parte eccedente genera reddito d’impresa, determinato sulla differenza tra ricavi e costi. Per l’inquadramento delle singole casistiche restano centrali i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle attività connesse.
Nuove regole fiscali per attività innovative
Le norme oggi in vigore danno già rilievo alle coltivazioni innovative e alle produzioni realizzate in immobili, serre e strutture mobili: tali attività sono state inserite nell’articolo 32 del Testo unico delle imposte sui redditi dal decreto legislativo 192/2024, applicabile dal periodo d’imposta 2024. Le attività di manipolazione, trasformazione e commercializzazione svolte tramite questi immobili rientrano nel reddito agrario e nella tassazione catastale, purché legate a prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione realizzata negli stessi ambienti.
Nel perimetro rientrano anche i crediti di carbonio generati da pratiche agricole e forestali, già esplicitamente riconosciuti nel sistema tributario dalle modifiche all’articolo 32 del Testo unico introdotte dal Dlgs 192/2024 e dalle indicazioni operative fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 interviene in via correttiva e di coordinamento testuale, senza costituire la fonte originaria di tale riconoscimento, ma precisando, tra l’altro, il richiamo agli immobili indicati nella lettera b-bis nelle attività connesse.
Il trattamento dei crediti di carbonio dipende dalla riconduzione a reddito agrario o d’impresa, con possibili agganci ai regimi forfetari previsti dall’articolo 56-bis del Testo unico per i redditi d’impresa agricoli delle società semplici, mentre restano da definire in modo puntuale le regole per gli enti non commerciali.
Nello stesso contesto si collocano gli aggiustamenti introdotti dal decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141 in materia di adempimenti e accertamento, che coordina il nuovo impianto fiscale agricolo con le procedure generali. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 agosto 2026 e risulta in vigore dal 7 agosto 2026, fungendo da cornice per controlli e verifiche sul campo.
Decorrenza delle regole e impatti operativi
Le norme sui redditi agricoli descritte nei correttivi alla riforma fiscale entrano in vigore dal 12 agosto 2026, ma la decorrenza pienamente operativa per la determinazione del reddito è indicata nel 1° gennaio 2027. Questo significa che la stagione d’imposta successiva sarà la prima ad applicare i nuovi criteri, con riflessi diretti sulla pianificazione di bilancio, sui regimi forfetari e sulla scelta delle forme societarie.
In presenza di serre o fabbricati produttivi, un’azienda che superi il limite del doppio della superficie agraria e il requisito di prevalenza dovrà gestire una quota di attività come reddito d’impresa, con obblighi contabili e dichiarativi diversi rispetto al reddito agrario a base catastale. Per le filiere che generano crediti di carbonio resta determinante il corretto inquadramento tra reddito agrario e reddito d’impresa alla luce delle regole introdotte dal 2024, mentre il decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138, in vigore dal 18 agosto 2026, non si applica agli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale né della pesca e dell’acquacoltura.
L’evoluzione del quadro normativo si inserisce in un processo più ampio di riordino del fisco agricolo, che comprende le nuove regole per le società agricole, gli interventi sugli accertamenti e le verifiche fiscali e l’aggiornamento dei modelli dichiarativi per il 730 e per la determinazione del reddito d’impresa. In questo scenario assume rilievo anche il coordinamento con le norme sulla trasparenza salariale e con il trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo.
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