Catasto: via libera agriturismo solo dopo Docfa e autorizzazioni
Il riconoscimento della ruralità richiede la presentazione della Docfa e l’autorizzazione all’attività agrituristica.
Il riconoscimento della ruralità di un fabbricato ai fini catastali è una procedura delicata che richiede il rispetto di tempi e requisiti ben definiti.
La Commissione Tributaria di Modena, con la sentenza 250/03/2025 (presidente e relatore Aponte), ha ribadito che la validità della dichiarazione catastale (Docfa) è subordinata al possesso, da parte del richiedente, dell’abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica già al momento della presentazione della domanda.
Il caso concreto
La vicenda riguarda una società agricola che aveva richiesto, a ottobre 2023, il riconoscimento della ruralità di alcuni immobili. Tuttavia, il via libera regionale per l’attività agrituristica è stato rilasciato solo nel gennaio successivo.
La Commissione ha quindi stabilito che, al momento della presentazione della Docfa, i fabbricati non potevano essere considerati strumentali all’attività agrituristica ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del Dl 557/1993.
Il riconoscimento della ruralità di un fabbricato ai fini catastali è una procedura delicata che richiede il rispetto di tempi e requisiti ben definiti
Il contenzioso nasceva da due avvisi di accertamento:
Riclassificazione catastale: un immobile originariamente in categoria A/2 veniva riclassificato in D/2 (residenze turistico-alberghiere);
Rigetto della domanda di ruralità: il fabbricato non poteva ottenere la relativa annotazione poiché il richiedente non era ancora abilitato all’attività agrituristica.
Nonostante la società dimostrasse di aver successivamente ottenuto l’autorizzazione, il collegio modenese ha confermato che il requisito della ruralità richiede l’autorizzazione già al momento della presentazione della Docfa, o la presentazione di una comunicazione di inizio attività non ostacolata dal Comune.
Riferimenti normativi
La decisione conferma quanto già chiarito dalla circolare 7/T/2007 dell’allora Agenzia del Territorio: per verificare la destinazione del fabbricato all’attività agrituristica, è necessario esibire copia dell’autorizzazione rilasciata dall’ente locale competente. Senza questa documentazione, il fabbricato non può essere considerato strumentale e non può beneficiare delle agevolazioni legate alla ruralità.
Catasto: via libera agriturismo solo dopo Docfa e autorizzazioni
Per il riconoscimento catastale della ruralità è fondamentale rispettare le tempistiche e le procedure previste dalla legge. La Docfa da sola non è sufficiente: deve essere accompagnata dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica. Solo così è possibile ottenere l’annotazione in visura e godere dei benefici fiscali e amministrativi legati alla ruralità.
In sintesi, questo caso sottolinea l’importanza di coordinare l’iter burocratico con la presentazione della dichiarazione catastale, evitando ritardi che possono precludere il riconoscimento del fabbricato come strumentale all’agriturismo.
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