La fattura elettronica per l'impresa agricola è un obbligo ormai da 4 anni.

Dal 1° gennaio 2019 infatti è diventata obbligatoria per tutti i soggetti privati la fattura elettronica. Si tratta di un documento complesso, che cambia il modo di operare delle imprese e che consente all’Agenzia delle Entrate di essere subito informata delle operazioni.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Cos'è la fattura elettronica

Con il termine fattura elettronica non si intende semplicemente la possibilità di inviare il documento in formato PDF anziché cartaceo (come può avvenire già oggi, su accordo tra le parti), ma la necessità di emettere una fattura in un formato specifico e di inviarla, anziché direttamente al fornitore, ad un sintema di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate.

Quest’ultima, grazie ai flussi ricevuti, è in grado di sapere in tempo reale l’imponibile delle operazioni e la relativa imposta sul valore aggiunto (iva).

Risulta cambiata anche la modalità di archiviazione dei documenti, perché la copia cartacea non ha più valore legale ed occorre inviare la fattura ad un sistema di conservazione sostitutiva elettronica.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Andiamo quindi a "ripassare" come funziona l’intero processo di fatturazione elettronica, che interessa tutte le imprese, incluse quelle agricole.

Normativa, presupposti e applicabilità

Nell’ambito dei rapporti fra privati, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiani nonché per le relative variazioni, dal 1° gennaio 2019 è diventata obbligatoria l’emissione di fatture elettroniche in formato xml, trasmissibili esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di violazione dell’obbligo di emissione di fattura elettronica, la fattura si considera non emessa e, quindi, vengono applicate le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 6 del DLgs n° 471/1997 in materia di violazione degli obblighi relativi alla documentazione delle operazioni soggette ad iva.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Non sono cambiati, invece, i presupposti soggettivi e oggettivi delle operazioni iva, né i contenuti obbligatori ed i termini di emissione delle fatture. Non variano neppure i principi di emissione delle eventuali note di addebito e di credito.

La fattura deve essere emessa in formato elettronico anche per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi, le relative variazioni (note di accredito e di addebito) e le operazioni Iva nei confronti dei consumatori finali (privi di partita iva), qualora rientrino nell’obbligo di fatturazione.

Sono invece escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni rese o ricevute da soggetti non stabiliti e non identificati ai fini Iva in Italia, le cessioni intracomunitarie di beni, le esportazioni, le operazioni non soggette ad iva per assenza del presupposto della territorialità o rese nei confronti di non residenti.

Caratteristiche, modalità di invio e di conservazione

La fattura elettronica deve essere emessa esclusivamente in formato xml e deve contenere sia le informazioni obbligatorie ai sensi degli art. 21 e 21 bis del DPR 633/72 (le stesse già previste per attuali fatture cartacee) che quelle (di tipo tecnico) previste dal provvedimento 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate.

La fattura elettronica può essere generata attraverso servizi (procedure web, software installabile, app. per dispositivi mobili) gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o software privati (purché ne rispettino le specifiche tecniche) e deve sempre contenere il codice destinatario (se il destinatario l’ha richiesto), oppure l’indirizzo PEC del destinatario.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Il codice destinatario è un campo di 7 numeri che identifica il destinatario e, se non è conosciuto dall’emittente, potrà essere rimpiazzato da 7 zeri.

Naturalmente i dati, benché non obbligatori, eventualmente necessari per l’operazione (ritenute d’acconto, imposte di bollo, casse previdenziali, riferimenti a ordini di acquisto o dati DDT, documenti allegati), possono continuare ad essere indicati anche nel nuovo formato.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Prima di essere inviata al sistema di interscambio (SDI), la fattura elettronica può (non è un obbligo normativo) essere firmata digitalmente, divenendo in tal modo, automaticamente, autentica, non ripudiabile e non modificabile.

La trasmissione all’SDI può avvenire sia ad opera dell’emittente (avvalendosi di PEC o servizi informatici dell’Agenzia delle Entrate) che di un intermediario (commercialista, CAF imprese etc.).

Il sistema di interscambio, a sua volta, la trasmette al destinatario, utilizzando la PEC o, nel caso in cui il destinatario abbia richiesto l’attribuzione di un codice destinatario, i canali telematici.

La fattura, prima di essere recapitata, viene verificata dall’SDI e può essere scartata per i seguenti motivi: campi obbligatori non compilati, fattura duplicata, partita iva non esistente o codice fiscale errato, incoerenza tra imponibile e iva o (se firmata) certificato di firma non valido.

In caso di controlli positivi, viene rilasciata una ricevuta di consegna o, in caso di codice destinatario sconosciuto all’emittente, di messa a disposizione della fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate del destinatario. La fattura, ai fini dell’esigibilità iva, si considera emessa al momento del rilascio di una di queste due ricevute.

La veicolazione della fattura al destinatario, invece, viene guidata dai campi codice destinatario oppure PEC destinatario.

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

In caso di impossibilità di recapito il documento, come abbiamo visto, viene reso disponibile in una apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate e l’emittente, che ne riceverà avviso dovrà, in questo caso, informare il destinatario.

Ai fini della detrazione Iva, la fattura si intende ricevuta alla data attestata dai canali di ricezione scelti (PEC, canali telematici) o, in caso di mancato recapito, alla data di presa visione nell’aerea riservata dell’Agenzia delle Entrate.

La fatture elettroniche, perché possano avere valore legale (ossia possano essere opposte a terzi in giudizio), devono essere oggetto di una conservazione sostitutiva elettronica. L’Agenzia delle Entrate offre gratuitamente questo servizio a chi aderisce al suo sistema di fatturazione elettronica.

Risvolti operativi

Il nuovo sistema di fatturazione implica, per l’impresa agricola, risvolti operativi sia positivi che negativi.

Tra i principali c'è quello per cui l'imprenditore beneficia di alcune semplificazioni normative, come la riduzione di 2 anni dei termini di accertamento ai fini Iva e delle imposte sui redditi in caso di tracciabilità dei pagamenti (fatti e ricevuti) superiori ai 500 € e la soppressione della comunicazione dei dati delle fatture (il cosiddetto spesometro).

Continua, invece, ad essere necessaria la comunicazione mensile all’Agenzia delle Entrate delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi verso soggetti comunitari ed extracomunitari (dato che non rientrano nell’obbligo della fatturazione elettronica).

foto Fatturazione elettronica impresa agricola

Non essendo cambiati i termini di emissione e trasmissione delle fatture, (ossia 24 ore dal giorno dell’operazione per le fatture immediate e il 15 del mese successivo per quelle differite) possono sorgere difficoltà operative: in molti casi le aziende, specie se piccole, potrebbero non essere in grado di rispettare il termine per la trasmissione della fattura immediata e, inizialmente, i problemi di adeguamento tecnologico potrebbero causare ritardi di emissione generalizzati.